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Sentenza

Sugli effetti della produzione di documentazione falsa nell’ambito della procedu...
Sugli effetti della produzione di documentazione falsa nell’ambito della procedura volta all’ottenimento del permesso di soggiorno
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2013, proposto da:
KACEM MOHAMED MANSOUR, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Caranzano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 60/a12/13/imm. emesso in data 20.3.2013, con cui il questore della Provincia di Alessandria ha decretato la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato posseduto dal ricorrente e l'inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Kacem Mohamed Mansour, cittadino tunisino, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato scadente il 23 settembre 2012, con istanza del 21 luglio 2012 ha chiesto al Questore di Alessandria il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

2. Il Questore di Alessandria, con provvedimento del 20 marzo 2013 meglio indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza “in quanto manifestamente fraudolenta” e nel contempo ha revocato il permesso di soggiorno.

3. Il provvedimento è stato adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 5 e 5 comma 8-bis del D. Lgs. 286/98 per avere il ricorrente prodotto, in allegato alla propria istanza, una dichiarazione dei redditi attestante falsamente un reddito da lavoro dipendente di € 8.178,18 riferito al periodo d'imposta 2011 (a fronte di 62 giorni lavorativi) in luogo di quello effettivo di € 848,00 successivamente accertato dall'Agenzia delle Entrate.

4. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Questore ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico connesso all'inderogabilità delle disposizioni in materia di immigrazione, ed in particolare l'interesse ad escludere dal territorio nazionale soggetti tendenti alla consumazione di condotte fraudolente.

5. Con ricorso ritualmente proposto, l'interessato ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con il quale ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione e della mancata considerazione di elementi sopravvenuti.

6. In particolare, il ricorrente ha proclamato la propria buona fede, sostenendo di aver ignorato che il documento in questione fosse falso; ha lamentato che l'amministrazione abbia assunto il provvedimento impugnato senza prima attendere l'esito del giudizio penale tuttora in corso, e senza avere alcuna certezza circa su chi abbia materialmente commesso la falsificazione del documento; ha contestato la decisione dell'amministrazione di revocare anche il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, omettendo di considerare che il ricorrente da quando è in Italia ha sempre svolto regolare attività lavorativa, e ancora oggi è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato; ha esposto che anche nel corso del 2012, successivamente quindi al periodo cui si riferiscono i fatti contestati dall'amministrazione, il ricorrente ha svolto regolare attività lavorativa presso due diversi datori di lavoro; ha quindi lamentato vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

7. Si è costituito il Ministero dell'Interno, resistendo al gravame.

8. All'udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2013, il ricorso è stato trattenuto per essere definito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. E' pacifico che il ricorrente, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ha prodotto in sede procedimentale documentazione reddituale falsa.

2. Tale circostanza era di per sè sufficiente a giustificare, sia il diniego del titolo richiesto sia la revoca di quello già posseduto dall'interessato.

3. Infatti, secondo consolidati principi giurisprudenziali, già condivisi dalla Sezione, allorché sia accertato che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno, abbia prodotto in sede procedimentale documentazione falsa, attestante falsamente il possesso di uno dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo richiesto, la p.a. può denegare il rilascio del titolo e revocare quello eventualmente già rilasciato (TAR Milano, sez. III, 10 gennaio 2013, n. 69 e 2 ottobre 2012, n. 2442; TAR Piemonte, sez. I, 7 novembre 2012, n. 1164; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 dicembre 2012; TAR Napoli, sez. VI, 27 settembre 2012, n. 3956; TAR Brescia, sez. I, 15 ottobre 2010, n. 4030).

4. E' inconferente, ai fini che occupano, che il giudizio penale relativo al reato di falso non si sia ancora concluso e che, pertanto, non sia abbia certezza, allo stato, su chi abbia materialmente commesso la falsificazione:

- in primo luogo perché l'art. 5 comma 8 bis del D. Lgs. 286/98 sanziona penalmente, non solo chi abbia materialmente commesso la contraffazione o l'alterazione di documenti, ma anche chi abbia soltanto utilizzato documenti contraffatti o alterati al fine di determinare il rilascio di un titolo di soggiorno;

- in secondo luogo perché, ai fini del diniego o della revoca del titolo di soggiorno, non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del g.a. (TAR Milano, sez. III, 10 gennaio 2013, n. 69 e 2 ottobre 2012, n. 2442; TAR Napoli, sez. VI, 27 settembre 2012, n. 3956);

- in terzo luogo perché le valutazioni svolte, nel caso di specie, dall'amministrazione resistente appaiono logiche e ragionevoli, tenuto conto che appare palesemente inverosimile che il ricorrente non conoscesse l'esatta entità degli emolumenti percepiti nell'anno 2011, e soprattutto, non fosse in grado di percepire l'erroneità del proprio modello CUD 2012, recante l'abnorme importo di € 8.178,18 (per 62 giorni lavorativi), in luogo di quello reale di € 848,00.

5. Né appare dirimente, in senso contrario, la circostanza che il ricorrente abbia sempre svolto, da quando è in Italia, e svolga tuttora, attività lavorativa, dal momento che, come giustamente rilevato dall'amministrazione nella motivazione dell'atto impugnato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare certamente prevalente l'interesse pubblico ad impedire il soggiorno in Italia di soggetti tendenti alla consumazione di condotte fraudolente nei confronti dello Stato ospitante e della sua pubblica amministrazione.

6. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

7. Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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