Straniero irregolare, con precedenti penali e sposato con una italiana. Si al permesso di soggiorno.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 10 maggio 2013, n. 11103
Presidente Salmè – Relatore De Chiara
Premesso
Che con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha riferito quanto segue:
“l. - I1 sig. A.M., di nazionalità tunisina, ricorse al Tribunale della Spezia avverso il diniego del permesso di soggiorno - da lui richiesto per motivi familiari a seguito del matrimonio contratto con cittadina italiana - da parte del Questore della stessa città, motivato con i suoi precedenti penali, anche per rene riguardanti gli stupefacenti, ieatranti nelle categotie di Ni all'art 4, comma 3, T.U.immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e la sua pericolosità per l'ordine pubblico e la siwezza dello stato essendo entrato in Italia abusivamente e non avendo mai svolto attività lavorative.
Il Tribunale accolse il ricorso osservando che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 2 lett. c), T.U. cit. e dell'art. 28, comma 1 lett b), del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R 31 agosto 1999, n. 394, lo straniero coniugato e convivente con cittadino italiano non può essere espulso e ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, senza che rilevino i suoi precedenti penali e salva solo la possibilità di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, T.U., espressamente richiamata dall'art. 19, cit.
Sul reclamo del Ministero dell'Interno, la Corte d'appello di Genova ha riformato la decisione del Tribunale e respinto quindi il ricorso del sig. Manai, ritenendo rilevanti le ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento fare ai sensi dell'art. 29 T.U. previste dall'art. 4, comma 3, del medesimo T.U.
Il sig. Manai ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui il mistero dell'Interno intimato ha resistito con controricorso.
2. - Con i due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente attesa ha loro connessione, denunciando violazione di norme di diritto si lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato come ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 T.U., facendone dunque scaturire l'applicazione dell'art. 4, comma 3 ult. parte, del medesimo T. U., una fattispecie che invece andava qualificata come richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 394 del 1999, cit., da parte cli cittadino extracomunitario già irregolarmente presente in Italia ma non espellibile ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c), T. U.
2.1. - Il ricorso è fondato.
Il provvedimento della Corte d'appello conferma che era stato il sig. Mangi, presente irregolarmente sul territorio italiano, a richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari avendo contratto matiimonio con una cittadina italiana.
Si tratta allora di fattispecie non qualificabile come ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 T.U., che presuppone l'assenza dal territorio nazionale (da cui, appunto, l'esigenza del ricongiungimento) del soggetto al quale, all'esito di una complessa procedura (che prevede il previo rilascio di nulla osta della prefettura e del visto d'ingresso dell'autorità consolare italiana) attivata non da lui bensì da un suo familare straniero regolarmente soggiornante in Italia, andrebbe alla fine rilasciato il permesso di soggiorno.
Correttamente, dunque, il ricorrente (come il giudice di primo grado) qualifica la fattispecie come mera richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999, da parte di cittadino straniero non al sensi dell'art. 19, comma lett. c), T. U., essendo coniugato e convivente con cittadina italiana.
Il comma dell'art. T.U., applicato dal giudice del reclamo, non si riferisce a tale fattispecie, bensì a quella del ricongiungimento prevista dall'art. 29, e dunque non trova qui applicazione; mentre la stessa valutazione e di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, T.U. - unica ipotesi di espellibilità dello straniero convivente con familiari di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c) prevista al primo periodo di quest'ultimo comma - valutazione politica rimessa al Ministero dell'interno sede di adozione del provvedimento di espulsione, e non al questore in sede di rilascio del permesso di soggiorno (Cass. 20719/2011, in motivaz., riconosce tale potere anche al questore, ma solo in sede di diniego di rinnovo del permesso).
Il trattamento riservato al familiare di cittadino italiano già presente sul territorio nazionale dunque più favorevole di quello riservato al familiare di straniero regolarmente soggiornante che debba invece ancora fare ingresso in Italia; la differenza di trattamento tuttavia giustificata (come già osservato da Cass. 20719/2011, cit., in motivaz.) dalla preesistenza di un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino-convivente, che il legislatore ha mostrato, con la restrizione operata dal richiamo all'art. 13, comma 1, T.U., di voler tenere fermo quanto più possibile.”;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al P. M. ed essi non hanno presentato memorie o conclusioni.
Considerato
che il collegio condivide la relazione sopra trascritta;
che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale di atterrà ai principi di diritto enunciati nella predetta relazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.
11-05-2013 16:58
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