Sottufficiale del Corpo della Guardia Forestale chiede il riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio.
N. 01577/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05389/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5389 del 2004, proposto dal Sig. S.R., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Pitruzzella e Stefano Polizzotto, con domicilio eletto presso il primo, in Palermo, via N. Morello n.40;
contro
Assessorato Reg.le dell'Agricoltura e delle Foreste, in persona dell'Assessore in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è ex lege domiciliato;
per l'annullamento
- del decreto n. 2017 del 25.6.2004, notificato il 27.10. 2004, con cui l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia ha riconosciuto al ricorrente un'anzianità di servizio effettivo inferiore ai dieci anni e pertanto lo ha inserito nell'ex livello 7 (categoria D3) anzicchè nell'ex livello 8 (categoria d4);
- della nota n. 447 del 31.1.2002 della Presidenza del Settore Affari Generali del Dipartimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Assessorato Reg.le dell'Agricoltura e delle Foreste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2013 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i Difensori indicati nell'apposito verbale;
Vista la sentenza n.268 del 26.1.2001 con cui il Consiglio di Stato (Sez. V^) ha chiarito che “è possibile pronunciare sentenza succintamente motivata anche quando si tratta di causa trattata in udienza pubblica”;
Visti gli artt.3 e 74 del codice del processo amministrativo e ritenuto che il principio enucleato dal Consiglio di Stato continui ad essere applicabile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO
- che con il ricorso in esame il ricorrente - Sottufficiale del Corpo della Guardia Forestale - ha impugnatogli atti indicati in epigrafe, con cui l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia gli ha riconosciuto un'anzianità di servizio effettivo inferiore ai dieci anni e pertanto lo ha inserito nell'ex livello 7 (categoria D3) anzicchè nell'ex livello 8 (categoria D4);
- che nel chiederne l'annullamento per le conseguenti statuizioni reintegatorie, ripristinatorie e di condanna, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n.16 del 1996, dell'art.1 della L. reg. n.10 del 2000, dell'art.11 della L. n.11 del 1988, del D.P.Reg. del 24.7.2003 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, deducendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto computare anche l'anzianità pregressa maturata in qualifiche inferiori;
CONSIDERATO
che la giurisprudenza afferma pacificamente:
- che “in sede di regolamento di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia «…è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i ‘vincitori', rappresenta l'atto terminale del procedimento, (…)»(Cass. SU, 20 giugno 2007, n. 14290)” (TAR Sicilia, Palermo, II^, 11.7.2012 n.1478; Cfr., inoltre: CS, Adunanza Plenaria n. 11 del 12.7.2011);
- che “nelle controversie di lavoro pubblico in tutti i casi in cui vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, e si debba agire per la tutela di posizioni di diritto soggettivo, va instaurato giudizio innanzi al giudice ordinario, nel quale la tutela è assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice dall'art.63 comma 2 del d.gs. n. 165 del 2001” (Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 15 ottobre 2009, n. 6327).
RITENUTO
che in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la giurisdizione sulla specifica questione dedotta in giudizio non possa che spettare al Giudice Ordinario, posto:
- che il ricorrente agisce non già in qualità di candidato all'assunzione, ma in qualità di “pubblico dipendente”; di soggetto - cioè - che ha già instaurato un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, e che - in fase di esecuzione del contratto - mira a conseguire la realizzazione di un diritto o di un interesse che trova causa nel predetto rapporto (ed in norme che ne disciplinano lo svolgimento, già in corso);
- che il ricorrente poggia la sua pretesa su norme che regolano il rapporto di lavoro già in corso di svolgimento (dunque ormai costituitosi ed in fase di attuazione), affermando il suo diritto ad ottenere il riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio (e non già l'assunzione);
CONSIDERATO
che proprio con riferimento ad analoga questione posta da Sottufficiali del Corpo della Guardia Forestale, è stato altresì affermato:
- che “l'art. 63, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che ‘sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti” e che “se è vero che le controversie concernenti i rapporti di lavoro del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato rientrano nella predetta ‘eccezione', è pur vero gli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana non possono in alcun modo essere assimilati agli agenti del Corpo forestale statale”, come del resto è confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 20 febbraio 2007, che afferma che “non è possibile sottrarre il Corpo forestale alla contrattazione collettiva e che al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali” (TAR Sicilia, Palermo, II^, 18.5.2009 n.926; Id., 25.6.2009 n.1528);
- che pertanto anche sotto questo profilo la giurisdizione spetta all'AGO e che “non potrebbe obiettarsi che parte delle competenze economiche reclamate dai ricorrenti attengono a periodo anteriore al 30 giugno 1998, dato che in tal caso deve trovare applicazione l'art. 69, comma 7, del citato D.lgs. n. 165/2001, che - disciplinando il regime transitorio del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, attribuendo al primo, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 - precisa che ‘le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000” (TAR Sicilia, Palermo, II^, 18.5.2009 n.926; Id., 25.6.2009 n.1528), mentre il ricorso in esame è stato proposto soltanto nel 2004;
RITENUTO, in conclusione, che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso inammissibile; ma che in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato il tormentato iter logico-giuridico che ha infine condotto alla definizione della questione, sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, dichiara inammissibile il ricorso in esame.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2013 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
24-08-2013 17:36
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