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Sentenza

Sono giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di proc...
Sono giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, limitatatmente a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili.
N. 02072/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01425/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2013, proposto da:
SCIBILIA Maria Teresa, BONOMO Silvana, CALABRO' Maria, MANGIAROTTI Gabriella, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli e Patrizia Stallone ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.Maria Beatrice Miceli, sito in Palermo nella via N. Morello n°40;

contro

- il MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA;
- l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la SICILIA – Direzione Generale;
- l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la SICILIA - Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Trapani;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
NUOVE IDENTITÀ di LAVORO CGIL (NIdil CGIL) e la FEDERAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI AUTONOMI e ATIPICI (Fe.L.S.A. Territoriale di Palermo), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Sirna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio , sito in Palermo nella via A. Veneziano n°69;

per l'annullamento

- delle note prot. n. 5474, 5476, 5477, 5479 del 30.4.13, con le quali il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la Provincia di Trapani, ha disposto l'esclusione delle ricorrenti dal concorso per soli titoli per l'anno scolastico 2012-13 per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente provinciale dell'area B, profilo professionale Assistente amministrativo per l'asserita carenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 lett. a del bando di concorso;

- di tutti gli atti presupposti e segnatamente del decreto n. 4359 del 4.3.13 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- di tutti gli atti presupposti e connessi;

e per la condanna

- delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni tutti derivanti alle ricorrenti dall'adozione dei provvedimenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Uffico Scolastico Provinciale di Trapani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso in epigrafe indicato le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, le note prot. n. 5474, 5476, 5477, 5479 del 30.4.13, con le quali il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la Provincia di Trapani, ha disposto l'esclusione delle ricorrenti dal concorso per soli titoli per l'anno scolastico 2012-13 per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente provinciale dell'area B, profilo professionale Assistente amministrativo per l'asserita carenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 lett. a del bando di concorso e segnatamente “in quanto alla data di presentazione della domanda non ha un'anzianità di anni due di servizio (24 mesi anche non continuativi) prestati in posti corrispondenti al profilo professionale di Assistente Amministrativo o in posti corrispondenti ai profili dell'Area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per il quale concorre”.

Hanno spiegato intervento ad adiuvandum le organizzazioni sindacali NUOVE IDENTITÀ di LAVORO CGIL (NIdil CGIL) e la FEDERAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI AUTONOMI e ATIPICI (Fe.L.S.A. Territoriale di Palermo),

La difesa erariale ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 23/07/2013, il Presidente del Collegio, ai sensi dell'art.73 comma 3 c.p.a., ha reso edotte le parti della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, dandone atto nel verbale.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ed invero, si osserva che secondo quanto disposto dall'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In sede di regolamento di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia «…è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili» (Cass. SU, 20 giugno 2007, n. 14290); tale impostazione è stata confermata, sempre in sede di regolamento di giurisdizione, con riferimento alla formazione delle graduatorie del personale docente (analogamente vale anche per il personale ATA cfr. Cass. SU 1203/2000), dalla ordinanza Cass. SU, 13 febbraio 2008 , n. 3399, secondo cui «…relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401 D.Lvo 297/94) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (…) Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.», con la conseguente dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Nel caso di specie, si verte in materia di graduatorie provinciali ad esaurimento del personale ATA, assimilabili a quelle dei docenti, non riconducibili, a tenore della giurisprudenza enunciata, all'ambito dei concorsi per l'assunzione del personale, da ciò derivando il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.

Sul punto della giurisdizione va richiamata anche la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 12.7.2011, con la quale è stato affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia oggetto della presente controversia.

In conclusione, in virtù del surriferito e condiviso orientamento giurisprudenziale, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall'art.11, comma 2, cod. proc. amm.

Le oscillazioni giurisprudenziali e le modifiche normative intervenute medio tempore sulla materia controversa costituiscono motivo per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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