Società cooperativa settore vitivinicolo propone 2 domande di aiuto per accedere a contributi per investimenti nel predetto settore. Il ricorso non è notificato al Ministero dell'Interno, Prefettura di Trapani. Inammissibile..
N. 01885/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2013, proposto da:
Società Cooperativa Agricola Santa Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Safina, con domicilio eletto in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Sergio Bertuglia;
contro
- l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
nei confronti di
Cantina Sociale Rakali Coop. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani, n. 2313 del 28 maggio 2013, comunicato il 31 maggio 2013, con il quale sono state archiviate le domande di aiuto n. 25620007937 e n. 35620009791, presentate rispettivamente il 9 maggio 2012 e il 9 aprile 2013;
- della graduatoria definitiva delle domande ammesse al bando campagna 2011/2012 approvata con D.D.G. 2420/2012, nella parte in cui, a seguito dell'archiviazione della domanda n. 25620007937, la ricorrente viene esclusa;
- dell'informativa prefettizia datata 29 aprile 2013, prot. n. 24347/area1/antimafia, integralmente richiamata nel provvedimento n. 2313/2013 e costituente motivazione dello stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani, e la documentazione depositata;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla camera di consiglio del 10 ottobre 2013 i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso notificato il 29 luglio 2013 e depositato il successivo 27 agosto, la ricorrente - società cooperativa operante nel settore vitivinicolo - ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui sono state archiviate due domande presentate dalla predetta per accedere a contributi per investimenti nel predetto settore; nonché la presupposta informativa interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani, posta alla base del decreto di archiviazione.
Affida il ricorso alla censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011: travisamento del fatto e assenza del presupposto; e chiede, quindi, previa adozione di idonea misura cautelare, l'annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si è costituito in giudizio l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani, depositando documentazione.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Presidente del Collegio ha rappresentato alle parti presenti la possibilità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., ponendo a fondamento della decisione la questione, rilevata d'ufficio ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., della inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Ministero dell'Interno (Prefettura di Trapani); quindi, la trattazione della causa è stata rinviata alla successiva adunanza camerale su richiesta del sostituto del difensore di parte ricorrente (v. verbale d'udienza).
D. – Alla camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il Presidente del Collegio ha nuovamente rappresentato alle parti presenti la possibilità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., ponendo a fondamento della decisione la questione, già rilevata d'ufficio ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm. nel corso della precedente adunanza camerale, della inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Ministero dell'Interno, che ha adottato l'informativa impugnata (v. verbale d'udienza).
Quindi, dopo ampia discussione - nella quale il procuratore di parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'errore scusabile e la rimessione in termini (v. verbale d'udienza) - il ricorso è stato posto in decisione.
E. – Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell'adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare.
F. – Il ricorso è inammissibile per mancata notifica del gravame al Ministero dell'Interno, Prefettura di Trapani.
F.1. – Dispone l'art. 41, co. 2, cod. proc. amm., che “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
Risulta per tabulas che la ricorrente, pur avendo impugnato anche l'informativa interdittiva datata 29 aprile 2013, prot. n. 24347/area1/antimafia, e avendo articolato le censure esclusivamente su tale atto presupposto - in quanto costituente la motivazione del provvedimento di carattere vincolato n. 2313/2013 - non ha notificato il ricorso all'amministrazione che ha emesso detto provvedimento, individuabile nella Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, quale articolazione periferica del Ministero dell'Interno.
Rileva, peraltro, il Collegio che, alla data dell'adunanza camerale del 10 ottobre 2013, parte ricorrente non era più in tempo per notificare il ricorso alla predetta amministrazione, atteso che il decreto di archiviazione era stato conosciuto in data 31.05.2013; e che, peraltro, dell'esistenza di detta informativa parte ricorrente era stata informata attraverso la previa comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione delle istanze, ricevuta in data 10.05.2013 (v. documentazione depositata dalla p.a.).
Parte ricorrente, alla predetta adunanza camerale, ha chiesto il riconoscimento dell'errore scusabile, e la conseguente rimessione in termini, motivandolo con l'omessa indicazione, nell'informativa antimafia, sia del termine per impugnare, sia dell'autorità alla quale ricorrere.
Rileva il Collegio – in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa – che l'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell'autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità, la quale può costituire presupposto per il riconoscimento dell'errore scusabile, solo previo accertamento, caso per caso, dei rigorosi presupposti e, quindi, in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (Consiglio di Stato, VI, 16 aprile 2012, n. 2139; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 19 marzo 2013, n. 1540; T.A.R. Lazio Roma, II ter, 10 maggio 2010, n. 10580).
La norma di riferimento è oggi contenuta nell'art. 37 cod. proc. amm., il quale stabilisce che “Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile, in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
Nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 agosto 2012, n. 32; Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2013, n. 166): il citato art. 37 deve, pertanto, essere considerato norma di stretta interpretazione, dal momento che “…un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti (art. 2, c. 1, cod. proc. amm.), sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale [Cons. St., ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3]”. (v. Ad. Plen. n. 32/2012 cit.).
Nel caso di specie, la domanda formulata da parte ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che – esclusi i gravi impedimenti di fatto - non vengono in rilievo oggettive incertezze in ordine agli strumenti di tutela, essendo intervenuta un'informativa chiaramente interdittiva, con riferimento alla quale si riconosce pacificamente la giurisdizione amministrativa e la vigenza del termine decadenziale di sessanta giorni.
Va, peraltro, rilevato che la società ricorrente è un soggetto qualificato, trattandosi di un'impresa operante nel settore, dalla quale è certamente esigibile una diligenza media e la conoscenza delle regole fondamentali che disciplinano il regime, anche di impugnazione, degli atti amministrativi (v. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2139).
F.2. – Una volta dichiarata l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui detto gravame è stato promosso avverso l'atto presupposto (informativa interdittiva) – divenuto quindi inoppugnabile - l'impugnativa dell'atto consequenziale, censurato sostanzialmente per il solo vizio di invalidità derivata, non può che essere dichiarata inammissibile.
F.3. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
G. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del resistente Assessorato Regionale; mentre nulla deve statuirsi nei riguardi della Cantina Sociale Rakali Coop. Agricola, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Società Cooperativa Agricola Santa Maria al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani, quantificandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese nei riguardi della Cantina Sociale Rakali Coop. Agricola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
03-11-2013 14:56
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