Se lo Stato italiano non si è adeguato alla disciplina comunitaria il cittadino deve rivolgersi al giudice ordinario per il risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 12 marzo – 19 aprile 2013, n. 9531
Presidente Preden – Relatore Cappabianca
Rilevato in fatto
G..R. , ex bancario, propose, all'Agenzia delle Entrate, istanza di rimborso della metà delle ritenute fiscali subite in relazione alla c.d. indennità di accompagnamento, conseguita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, quale "incentivo all'esodo", a copertura del periodo mancante alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione ordinaria.
Avendo, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, 51 anni di età, il contribuente basava l'istanza sulla sentenza 21 luglio 2005 in C-207/04, Vergani, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato l'incompatibilità con il diritto comunitario (che non ammette differenze di trattamento tra uomo e donna) dell'art. 19, comma 4 bis, d.p.r. 917/1986, il quale, in relazione alle somme erogate a fini di "incentivo all'esodo", prevede la tassazione con aliquota ridotta alla metà, per i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, se donne, e per quelli che hanno superato i 55 anni, se uomini.
Avverso il silenzio-rifiuto successivamente formatosi, il contribuente, propose, quindi, ricorso giurisdizionale davanti alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.
In particolare - in relazione alle annualità temporalmente rientranti nella previsione dell'art. 38 d.p.r. 602/1973, in tema di decadenza dal diritto al rimborso - il contribuente rivendicò, in principalità, la spettanza del rimborso, sostenendo l'inapplicabilità, alla fattispecie, del termine decadenziale ivi previsto e, in subordine (in caso di ritenuta operatività del termine suddetto), la spettanza di un ristoro patrimoniale per il mancato adeguamento della legge nazionale alla disciplina comunitaria; questione che reputava rientrare nella competenza giurisdizionale del giudice tributario in forza del rapporto di "accessorietà" con la questione sottesa alla domanda principale.
Essendosi, sul punto, manifestato il dissenso dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sulla domanda subordinata.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e ribadendo, in subordine, il proprio convincimento circa la giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato in diritto
Stante l'obiettiva incertezza, fintantoché sub iudice, dell'esito della delibazione della domanda promossa dal R. in via principale, occorre, preliminarmente affermare la ricorrenza dell'interesse del ricorrente, ex art. 100 c.p.c., alla decisione sull'individuazione del giudice avente cognizione sulla domanda risarcitoria subordinata e, dunque, l'ammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione.
Quanto al merito del richiesto regolamento, deve rilevarsi che, con recente arresto in controversia del tutto analoga alla presente, queste Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui la controversia avente ad oggetto, in via principale, una domanda di rimborso di ritenute irpef su somme erogate per incentivo all'esodo ex art. 17, comma 4 bis, d.p.r. 917/1986 e, in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno, per mancato adeguamento della legge nazionale sul regime fiscale dell'incentivo alla normativa comunitaria (per i profili d'incompatibilità riscontrati dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia), appartiene alla giurisdizione del giudice tributario per la sola domanda principale, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario per la domanda subordinata (v. Cass., ss.uu., 20323/12).
La soluzione va condivisa.
Rilevato che l'art. 2 d.lgs. 546/1992 recita: "Appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio", deve, invero, osservarsi che questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che gli "accessori" attribuiti alla cognizione del giudice tributario s'identificano con il maggior danno da svalutazione monetaria, con gli aggi dovuti all'esattore, con le spese di notifica e con l'importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute (cfr. Cass., ss.uu., 14499/10, 10826/08, 1572007 e 722/1999).
Tanto premesso ed essendo, quelle indicate, tutte prestazioni specificamente scaturenti dal rapporto tributario, ciò, a contrario, rivela che deve, invece, ritenersi estranea alla giurisdizione tributaria, la domanda risarcitoria per mancato adeguamento della legge nazionale alle prescrizioni comunitarie, giacché - presupponendo diverso titolo (la sussistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata di norma comunitaria attributiva di diritti ed un nesso eziologico tra la violazione stessa ed il danno patito dal singolo) e, altresì, diverso destinatario (non l'Agenzia delle Entrate, bensì il Presidente del Consiglio dei Ministri, organo rappresentativo dello Stato italiano, cui va imputata l'inadempienza legislativa) - questa si rivela del tutto autonoma ed avulsa dal rapporto tributario, dovendo essere ricondotta alla schema della responsabilità per inadempimento di obbligazione ex lege di natura indennitaria inquadrabile nell'area della responsabilità contrattuale (cfr. Cass., ss.uu., 11909/11, 17350/11, 10813/11, 9147/09).
D'altro canto, non può sottacersi che, nell'intervenire su questioni concernenti l'art. 2 d.lgs. 546/1992 e quindi l'ambito della giurisdizione tributaria, la Corte costituzionale ha reiteratamente affermato che la giurisdizione tributaria "deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto" e che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali (cfr., in particolare, le sentenze nn. 64/08, 130/08, 238/09, 39/10). Cosicché, per la rilevata relativa oggettiva estraneità al rapporto tributario, pretese risarcitorie a titolo di responsabilità dello Stato per mancato adeguamento della normativa al diritto comunitario non possono ritenersi suscettibili di attrazione nella competenza giurisdizionale del giudice tributario nemmeno in funzione del c.d. "principio della concentrazione della tutela".
Alla stregua delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda subordinata di risarcimento del danno per mancato adeguamento della legge nazionale alla disciplina comunitaria.
Per la soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. 140/2012 (v. Cass., ss.uu., 17405/12).
P.Q.M.
la Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti, sulla domanda subordinata di risarcimento del danno per il mancato adeguamento della legge nazionale alla disciplina comunitaria; condanna il ricorrente alla refusione delle spese, liquidate in Euro 2.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.
25-04-2013 19:49
Richiedi una Consulenza