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Sentenza

Se il bando di gara pubblica prevede l'esclusione per mancata allegazione della ...
Se il bando di gara pubblica prevede l'esclusione per mancata allegazione della polizza fidejussoria la procedura è nulla.
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 gennaio 2013, n. 16

OPERE PUBBLICHE

Il bando della procedura di gara pubblica è affetto da nullità ogni qualvolta individua quale causa di esclusione dalla gara la mancata allegazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 75, comma primo, del codice dei contratti pubblici. Tale norma, la quale prevede, al comma sesto, l'obbligo - non sanzionato con l'inammissibilità dell'offerta o l'esclusione del concorrente per l'ipotesi in cui la garanzia non venga prestata - di corredare l'offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, a garanzia della serietà dell'impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell'affidatario, ed al comma ottavo che l'offerta, espressamente a pena di esclusione, sia corredata, altresì, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse affidatario, in seguito alla entrata in vigore della disposizione dell'art. 46, comma primo bis, del codice dei contratti pubblici, deve essere interpretata in modo tale da valorizzare la diversa formulazione letterale del comma sesto, in relazione al comma ottavo, con l'evidente intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l'impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l'esclusione dalla gara.
Avv. Antonino Sugamele

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