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Sentenza

Ricorso per revocazione. Perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari...
Ricorso per revocazione. Perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e immediata cessazione dal servizio permanente.
Consiglio di Stato  sez. IV   Data:     12/07/2013 ( ud. 11/06/2013 , dep.12/07/2013 )  Numero: 3750
                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
  Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)           
    ha pronunciato la presente                                           
                                   SENTENZA                              
    sul  ricorso  per  revocazione,  numero di registro generale 4786 del
    2012, proposto da:                                                   
    Gi. D'., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con
    domicilio  eletto  presso l'avv. Francesco Cardarelli in Roma, via G.
    Pierluigi da Palestrina, n.47;                                       
                                    contro                               
    Ministero   della  Difesa,  in  persona  del  Ministro  pro  tempore,
    rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
    domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;            
    per la riforma                                                       
    della  sentenza  del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 02279/2012, resa
    tra  le  parti,  concernente  sanzione  della  perdita  del grado per
    rimozione per motivi disciplinari.                                   
    Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;              
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;  
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno 11 giugno 2013 il Cons.
    Andrea  Migliozzi  e  uditi  per  le  parti  l'avv.  Zaza D'Aulisio e
    l'avvocato dello Stato Collabolletta;                                
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    Con decreto del 18 luglio 2006 il Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa irrogava al sig. D'. Gi., Caporal Maggiore scelto dell'Esercito, la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l'effetto, l'immediata cessazione dal servizio permanente. A tale statuizione, in particolare, l'Autorità ministeriale si era determinata in difformità rispetto a quanto al riguardo ravvisato dalla Commissione di disciplina, che aveva concluso con il giudizio di "meritevole di conservare il grado".

    L'interessato impugnava tale provvedimento espulsivo innanzi al TAR del Lazio che, con sentenza n.14076/2006, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato. Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, veniva proposto dall'interessato gravame innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza di questa Sezione, la n.2279/2012, rigettava a sua voltal'appello, confermando la sentenza di primo grado.

    Il sig. D'. Gi. ha quindi proposto, avverso la predetta sentenza di questa Sezione, ricorso per revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 106 c.p.a. e dell'art. art.395 c.p.c., sul rilievo che, pendente il giudizio di appello, la norma di cui all'art.75 della legge n.599/1954, in base alla quale era stata disposta la reformatio in pejus a fronte del giudizio della Commissione di disciplina, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 62/09.

    Sicché, secondo parte ricorrente, quanto al iudicium rescindens, la mancata rilevazione della pronuncia di illegittimità costituzionale costituisce una svista del giudice,sussumibile sotto la figura dell'errore revocatorio e, per ciò che attiene il iudicium rescissorium, la rimozione dal mondo giuridico della disposizione legislativa sottesa al decreto di perdita del grado per rimozione non può non comportare la illegittimità della determinazione assunta a danno del suindicato militare.

    Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.

    Questa Sezione con ordinanza n.3149/2012, in accoglimento della relativa istanza cautelare, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza 2279/2012.

    Tanto premesso, nelle more, l'Amministrazione della Difesa, con decreto n. 0486/III7/2012 del 16 ottobre 2012, prodotto agli atti di causa, si è rideterminata sulla vicenda, con rivalutazione degli elementi costitutivi della controversia; e, dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.62/09, nonché l'instaurato giudizio per revocazione e l'ordinanza cautelare emessa da questa Sezione, ha affermato l'esigenza di dare applicazione, d'ufficio, alla pronuncia della Corte Costituzionale suindicata con i relativi effetti giuridici ed ha disposto, conseguentemente, in sede di autotutela, l'annullamento del decreto del Direttore Generale del Personale Militare del 18 luglio 2006, recante la sanzione della perdita del grado per rimozione a carico dell'attuale ricorrente.

    L'adozione di tale provvedimento, in ragione degli effetti propri del disposto annullamento, assunto, nell'interpretazione del Collegio, per effetto di una scelta autonoma, soddisfa pienamente gli interessi oppositivi e pretensivi fatti valere dal sig. D'. Gi. con la controversia instaurata sia in prime cure, che in grado di appello; e tanto rende altresì inutile ogni decisione sul ricorso per revocazione qui proposto, per ché l'Amministrazione ha dimostrato con il prorpio comportamento di non voler più far valere il sottostante giudicato.

    Non resta al Collegio, perciò, che dare atto della improcedibilità del gravame inoltrato ai sensi e per gli effetti dell'art.395 c.p.c...

    Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio di revocazione.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

    Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

    Paolo Numerico, Presidente

    Diego Sabatino, Consigliere

    Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

    Umberto Realfonzo, Consigliere

    Leonardo Spagnoletti, Consigliere

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUG. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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