Ricorso per revocazione. Perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e immediata cessazione dal servizio permanente.
Consiglio di Stato sez. IV Data: 12/07/2013 ( ud. 11/06/2013 , dep.12/07/2013 ) Numero: 3750
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione, numero di registro generale 4786 del
2012, proposto da:
Gi. D'., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con
domicilio eletto presso l'avv. Francesco Cardarelli in Roma, via G.
Pierluigi da Palestrina, n.47;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 02279/2012, resa
tra le parti, concernente sanzione della perdita del grado per
rimozione per motivi disciplinari.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il Cons.
Andrea Migliozzi e uditi per le parti l'avv. Zaza D'Aulisio e
l'avvocato dello Stato Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 18 luglio 2006 il Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa irrogava al sig. D'. Gi., Caporal Maggiore scelto dell'Esercito, la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l'effetto, l'immediata cessazione dal servizio permanente. A tale statuizione, in particolare, l'Autorità ministeriale si era determinata in difformità rispetto a quanto al riguardo ravvisato dalla Commissione di disciplina, che aveva concluso con il giudizio di "meritevole di conservare il grado".
L'interessato impugnava tale provvedimento espulsivo innanzi al TAR del Lazio che, con sentenza n.14076/2006, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato. Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, veniva proposto dall'interessato gravame innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza di questa Sezione, la n.2279/2012, rigettava a sua voltal'appello, confermando la sentenza di primo grado.
Il sig. D'. Gi. ha quindi proposto, avverso la predetta sentenza di questa Sezione, ricorso per revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 106 c.p.a. e dell'art. art.395 c.p.c., sul rilievo che, pendente il giudizio di appello, la norma di cui all'art.75 della legge n.599/1954, in base alla quale era stata disposta la reformatio in pejus a fronte del giudizio della Commissione di disciplina, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 62/09.
Sicché, secondo parte ricorrente, quanto al iudicium rescindens, la mancata rilevazione della pronuncia di illegittimità costituzionale costituisce una svista del giudice,sussumibile sotto la figura dell'errore revocatorio e, per ciò che attiene il iudicium rescissorium, la rimozione dal mondo giuridico della disposizione legislativa sottesa al decreto di perdita del grado per rimozione non può non comportare la illegittimità della determinazione assunta a danno del suindicato militare.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.
Questa Sezione con ordinanza n.3149/2012, in accoglimento della relativa istanza cautelare, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza 2279/2012.
Tanto premesso, nelle more, l'Amministrazione della Difesa, con decreto n. 0486/III7/2012 del 16 ottobre 2012, prodotto agli atti di causa, si è rideterminata sulla vicenda, con rivalutazione degli elementi costitutivi della controversia; e, dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.62/09, nonché l'instaurato giudizio per revocazione e l'ordinanza cautelare emessa da questa Sezione, ha affermato l'esigenza di dare applicazione, d'ufficio, alla pronuncia della Corte Costituzionale suindicata con i relativi effetti giuridici ed ha disposto, conseguentemente, in sede di autotutela, l'annullamento del decreto del Direttore Generale del Personale Militare del 18 luglio 2006, recante la sanzione della perdita del grado per rimozione a carico dell'attuale ricorrente.
L'adozione di tale provvedimento, in ragione degli effetti propri del disposto annullamento, assunto, nell'interpretazione del Collegio, per effetto di una scelta autonoma, soddisfa pienamente gli interessi oppositivi e pretensivi fatti valere dal sig. D'. Gi. con la controversia instaurata sia in prime cure, che in grado di appello; e tanto rende altresì inutile ogni decisione sul ricorso per revocazione qui proposto, per ché l'Amministrazione ha dimostrato con il prorpio comportamento di non voler più far valere il sottostante giudicato.
Non resta al Collegio, perciò, che dare atto della improcedibilità del gravame inoltrato ai sensi e per gli effetti dell'art.395 c.p.c...
Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio di revocazione.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUG. 2013
12-08-2013 18:34
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