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Sentenza

Revocato contributo in conto capitale ad un artigiano siciliano. Ricorso inammis...
Revocato contributo in conto capitale ad un artigiano siciliano. Ricorso inammissibile.
N. 01886/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01734/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2013, proposto da Giuseppe Cataldi, quale titolare dello omonima ditta artigiana, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Armetta ed Antonio Gabriele Armetta, con domicilio presso la Segreteria del Tar in Palermo, via Butera, 6;

contro

l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive -Dip. delle Att. Prod., Serv. 9 Artigianato-, rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc. Distrett. dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi 81;
la Crias -Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Art. Sic.-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento n. 528/9 del 17/3/2013 , con cui il dirigente generale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dip. delle Attività Produttive, Servizio 9 Artigianato – ha provveduto alla revoca del d.d.g. n. 2267/7s del 24/10/2006, con il quale era stata disposta la concessione in via provvisoria all'impresa ricorrente di un contributo in conto capitale di euro 154.138,00, e ha disposto il recupero della somma di euro 46.393,79, già erogata a titolo di anticipazione, da effettuarsi da parte della CRIAS;

2) di qualsivoglia altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Preliminarmente, rilevato che sussistono i presupposti per l'adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Ed invero, in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994; Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465; C.G.A., Sez. Giurisdiz., 21 settembre 2010 n. 1232).

Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito tale consolidato orientamento giurisprudenziale, affermando che “In tema di concessione di contributi e finanziamenti pubblici, una volta che sia stato emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell'adempimento degli obblighi del beneficiario - imposti per legge o dall'atto concessorio - attiene all'esecuzione del rapporto; pertanto, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento dell'Amministrazione che trovi fondamento non già su un vizio di legittimità di quello concessorio o per contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'interesse alla conservazione del contributo ha assunto la consistenza di diritto soggettivo” (Cort. Cass., SS.UU. – ord. 23 settembre 2010 n. 20076).

Nel caso di specie, la controversia attiene alla revoca ed al recupero della somma di denaro erogata a titolo anticipazione a seguito del controllo effettuato, in esito al quale sono state riscontrate irregolarità rispetto al programma di investimento finanziato.

In conclusione, in virtù del surriferito e condiviso orientamento giurisprudenziale, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall'art.11 co.2 cod. proc. amm;

Ritenuto che le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione anche della carenza di scritti difensivi da parte della Difesa erariale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Referendario

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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