Recupero di indebito derivante dal conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n.59375/PM del registro di Segreteria, proposto da M.C. nato a ...., rappresentato e difeso dall'Avv. F. C. del Foro di Livorno, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C. S. del Foro di Firenze in via La Marmora n.55, avverso la nota di recupero n.22195 emessa dall'ex I.N.P.D.A.P. di Livorno in data 1°luglio 2008.
Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2013, con l'assistenza del Segretario Lina PELLINO, udito l'Avv. Federico CASU per la parte ricorrente e l'Avv. Massimiliano GORGONI per l'Istituto previdenziale.
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;
Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;
Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso in esame parte attrice ha contestato l'azione di recupero intentata dall'I.N.P.D.A.P. di Livorno con la nota-provvedimento citata in epigrafe.
In particolare la parte ricorrente, collocata a riposo con decorrenza 1°agosto 1999, avrebbe goduto di un trattamento pensionistico provvisorio superiore al dovuto, successivamente formalizzato con decreto di pensione n.204 del 19 settembre 2007.
Al riguardo l'I.N.P.S. ha quantificato l'indebito con la nota impugnata del 1°settembre 2008 (ad oggi completamente recuperato) in €. 2.735,51.
Fissata l'odierna udienza di merito sono pervenute note conclusionali da parte dell'INPS (medio-tempore subentrato all'I.N.P.D.A.P.).
Al riguardo l'Istituto previdenziale, si é richiamato al tenore dello scritto integrato dal richiamo a recente giurisprudenza con particolare riguardo alla pronuncia resa dalle SS.RR. della Corte dei conti n.2/QM/2012 ed il ricorso è stato spedito a sentenza sulla base della documentazione e delle argomentazioni acquisite agli atti.
Considerato in
DIRITTO
Nel merito della questione il ricorso merita accoglimento in relazione alla non debenza delle somme in contestazione per l'illegittimità della procedura seguita dall'I.N.P.D.A.P. (oggi I.N.P.S.).
In primo luogo, l'errata determinazione del trattamento pensionistico, per tabulas, ricade solo ed esclusivamente sulle Amministrazioni pubbliche.
Per quanto sopra questo Giudice ritiene che il recupero sia comunque infondato.
Al riguardo la giurisprudenza contabile ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, ed in maniera non univoca, in materia di recupero di indebito derivante dal conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo.
A fronte di un iniziale orientamento (SS.RR. 1/QM/1999 nonché Sez.I 180/2006) secondo cui era sempre e comunque ripetibile l'indebito pensionistico, è stato affermato in materia il principio opposto.
Sussiste, pertanto, nel sistema normativo previdenziale, un principio idoneo a legittimare in alcuni casi la tutela dell'affidamento, anche di trattamenti provvisori di pensione.
In particolare le SS.RR n.7/QM/2007 (su cui, peraltro non concordano pienamente SS.RR. n.7/QM/2011) hanno statuito che dopo la procedimentalizzazione disposta dalla legge n.241/1990 (che ha introdotto termini precisi per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza), l'irrazionale protrarsi del tempo di definizione della pratica pensionistica, nonché l'assenza di responsabilità del percettore nell'insorgenza dell'errore, siano elementi tali da rendere ingiustificata l'azione di recupero promossa dall'Amministrazione.
Tali principi, considerata peraltro l'assenza di dolo dell'interessato, vengono condivisi da questo Giudice.
D'altro canto la citata sentenza delle Sezioni riunite n.7/QM/2011 pone il principio di diritto secondo cui “gli artt. 203,204 e 205 del d.p.r. n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all'art. 162 del summenzionato Testo unico sulle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale”. In altri termini si tratta della possibilità di rettificare gli importi dovuti a titolo di pensione ma non dispone nulla in ordine all'eventuale indebito che una tale modifica possa avere creato (cfr. Sez.I n.451 del 7 ottobre 2011).
Oltre quanto sopra la successiva sentenza delle SS.RR. n. 16/QM/2011, nel considerare inammissibile la questione sollevata, ha ritenuto consolidato, tra le Sezioni di secondo grado, l'orientamento espresso dalle SS.RR. 7/QM/2007.
Sempre ai fini della ricostruzione storica, si sottolinea che il portato della sentenza n.7/QM/2011 è stato nuovamente sottoposto a verifica della medesime SS.RR. che si sono pronunciate con la recente sentenza n. 2/QM/2012.
Tale ultima pronuncia, come peraltro riportato nella memorie dell'I.N.P.S., indica che ”sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo………la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata”.
Tutto ciò premesso l'arco temporale trascorso (oltre 9 anni) e la minima entità della somma mensile percepita in più (€. 2.735,51 da dividere per circa 120 mensilità) nonché la presunzione della utilizzazione di tale somma per i bisogni primari dell'esistenza induce questo Giudice a disporre l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite ed il conseguente obbligo di restituzione degli importi medio-tempore recuperati dall'Amministrazione.
Al riguardo si precisa che l'obbligazione di restituzione a carico dell'I.N.P.S., non trovando ragione e fondamento nel credito previdenziale ma bensì nell'accoglimento del ricorso non origina il diritto alle c.d somme aggiuntive (cfr. Sez.III n.347 del 18 dicembre 2000 – Sez. Appelli Sicilia n.39 del 5 marzo 2004 – Sez.Calabria n.46 del 17 gennaio 2006 - Sez. I n.216 del 2 aprile 2009).
Al riguardo nell'ipotesi di una dichiarata irripetibilità dell'indebito, l'I.N.P.S. ha peraltro avanzato domanda di rivalsa nei confronti del Ministero della Difesa.
Ha chiesto che il Ministero – in quanto ordinatore principale di spesa e responsabile delle errate liquidazione pensionistiche all'origine dell'indebito e del ritardo nella liquidazione della pensione definitiva - sia formalmente chiamato in causa e condannato a rifondere l'I.N.P.S., in applicazione analogica dell'art. 8 del D.P.R. n. 538/1986, delle somme dichiarate irripetibili.
Va affermato pregiudizialmente che su tale domanda sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.
Più volte la giurisprudenza di questa Corte e segnatamente della Sezione I^ d'Appello, (cfr. ex multis Sez. I^ n.267/2013, n.118/2013, n.115/2013, n.790/2012 e n.767/2012) ha affermato, in generale, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di azioni di rivalsa di Amministrazioni previdenziali nei confronti di Amministrazioni pubbliche datrici di lavoro.
In altri termini (cfr. Sez. Friuli Venezia-Giulia n.497/2008) è stato rilevato che l'obbligo di rifondere l'Amministrazione previdenziale degli indebiti pensionistici conseguenti ad erronee comunicazioni datoriali, stabilito dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 538 dell'8 agosto 1986 a carico degli Enti Locali già datori di lavoro dei pensionati, costituisce espressione di un principio di carattere generale applicabile anche nei rapporti tra le Amministrazioni previdenziali e le Amministrazioni statali
Ciò posto, va tuttavia osservato, nel merito di tale domanda, che la stessa appare inammissibile, in via preliminare ed assorbente, alla luce di quanto ora stabilito dall'art. 2, comma 5, della L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012).
Ivi si dispone: “All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995 n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: ”.
E stata quindi inserita, nell'art. 2 della L. n. 335 del 1995 che ha istituito presso l.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S.) la “gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato”, la espressa previsione secondo cui al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato, a favore di tale gestione separata, “erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario”.
Nella sostanza, mentre prima della Legge di Stabilità 2012 l'apporto dello Stato a tale separata gestione era commisurato per importi annuali legislativamente prefissati (inizialmente lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, poi 500 miliardi) e ciò avrebbe potuto comportare un interesse dell'Amministrazione previdenziale a vedere tale apporto in numerario incrementato da azioni “di responsabilità” quali quella proposta in fattispecie contro il Ministero della Difesa, dopo la succitata disposizione della L. n. 183/2011 è evidente che tali azioni puntuali non hanno più ragione, poiché oggi lo Stato si fa carico in ogni caso - quale che sia il motivo dello squilibrio finanziario nella gestione in argomento (ivi comprese, quindi, le sopravvenienze passive derivanti, come nel caso di specie, da risalenti errori delle Amministrazioni Statali liquidatrici delle pensioni) - di un complessivo ripiano trimestrale dello stesso, secondo l'effettiva esigenza finanziaria via via verificata in modo unitario e complessivo.
Pertanto è evidente, in tale contesto di unitaria gestione finanziaria Stato/I.N.P.S. della C.T.P.S. (Cassa Trattamento Pensioni Stato), che il sistema non ammette singole e parcellizzate azioni di credito/debito tra l'Istituto di previdenza e lo Stato riguardanti un singolo rapporto pensionistico trasferito ex art. 2 della L. 335/1995 e conseguenti attuazioni (tra l'altro con antieconomico dispendio di attività amministrativa e giudiziaria).
In altri termini non v'è luogo per singole pretese o azioni di rifusione individuali (cioè riferite alla singola posizione previdenziale e non alla gestione complessiva) da parte dell'I.N.P.S. contro le Amministrazioni statali liquidatrici della pensione, essendo disciplinata direttamente dalla legge una forma complessiva di regolazione periodica dei relativi rapporti, con apporto finanziario trimestrale alla C.T.P.S., da parte dello Stato, di quanto eventualmente necessario (cfr. conf. Sez. Abruzzo n.342, n.343, n.385 e n.412/2012 e Sez. Friuli Venezia-Giulia n.37 e n.38/2013).
Nel contempo l'unitaria gestione finanziaria Stato/I.N.P.S. della C.T.P.S. (Cassa Trattamento Pensioni Stato) è confermata dalla constatazione che l'I.N.P.S., in ipotesi di accertato indebito, agisce recuperando nei confronti del pensionato non solo la quota indebita di pensione provvisoria erogata a proprio carico dopo il trasferimento all'Istituto della posizione pensionistica, ma anche la quota indebita precedente, quella erogata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, dall'Amministrazione già di appartenenza del pensionato.
Pertanto ragioni sistematiche inerenti la particolare materia della gestione, presso l'I.N.P.S., dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, comportano l'inammissibilità dell'azione di rivalsa proposta dell'Istituto previdenziale nei confronti del Ministero della Difesa.
Sussistono gravi motivi per compensare le parti le spese di lite, atteso il succedersi negli anni, in materia di recuperi d'indebito, di orientamenti giurisprudenziali oscillanti e non univoci, con relativi riflessi operativi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando in relazione al ricorso proposto da M.C.
A) dichiara inammissibile la domanda di rivalsa proposta dall'I.N.P.S. nei confronti del Ministero della Difesa;
B) dichiara l'irripetibilità delle somme in contestazione pari ad €. 2.735,51;
C) ordina la restituzione delle somme medio-tempore recuperate, senza corresponsione di interessi e rivalutazione.
Dispone la trasmissione degli atti alle Amministrazioni interessate per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze previa lettura del dispositivo, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 3 ottobre 2013.
In esito alla riserva ivi contenuta la presente sentenza è emessa, nei termini di legge, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2013 ed in pari data è stata comunicata alla Segreteria per il seguito di competenza.
IL GIUDICE UNICO
F.to Carlo Greco
Depositata in Segreteria il 17 OTTOBRE 2013
P.IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.TO DOTT.SSA CHIARA BERARDENGO
18-10-2013 23:24
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