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Sentenza

Reclutamento 952 finanzieri riservati a vfp annuale. Gli riscontrano steatosi ep...
Reclutamento 952 finanzieri riservati a vfp annuale. Gli riscontrano steatosi epatica ecograficamente accertata, a seguito di impugnazione viene ammesso in quanto idoneo.
Consiglio di Stato  sez. IV   Data:     08/07/2013 ( ud. 16/10/2012 , dep.08/07/2013 ) Numero: 3601
                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                            Il Consiglio di Stato                        
    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
    ha pronunciato la presente                                           
                                   SENTENZA                              
    sul ricorso numero di registro generale 9445 del 2011, proposto da:  
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in
    carica;                                                              
    -   Comando   Generale  della  Guardia  di  Finanza,  in  persona del
    Comandante generale protempore;                                      
    -  Centro  di  Reclutamento  della Guardia di Finanza, in persona del
    Comandante protempore;                                               
    tutti  rappresentati  e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello
    Stato,  e  presso  gli uffici della medesima domiciliati per legge in
    Roma, alla via dei Portoghesi n.12;                                  
                                    contro                               
    Lu.  Ia.,  rappresentato  e difeso dagli avv.ti Angela Viola e Monica
    Persico,  e presso lo studio della prima elettivamente domiciliato in
    Roma,  alla via Aurelia n. 407, per mandato a margine della memoria di
    costituzione nel giudizio d'appello;                                 
    nei confronti di                                                     
    Mi.  Pe.,  Ni.  Ca.,  intimati,  non costituiti nel giudizio di primo
    grado e nel giudizio d'appello;                                      
    per la riforma                                                       
    della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di
    Roma,  Sezione  II, n. 7592 del 28 settembre 2011, resa tra le parti,
    che   in  accoglimento  del  ricorso  proposto  in  primo  grado n.r.
    2933/2011,   ha   annullato   il   giudizio   di   non  idoneità e la
    consequenziale  esclusione  dalla procedura concorsuale per titoli ed
    esami per il reclutamento di novecentocinquantadue allievi finanzieri
    indetto  con  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
    Finanza  n.  174313  del 10 giugno 2010, pubblicata sulla G.U.R.I. 4^
    serie speciale n. 48 del 18 giugno 2010                              
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lu. Ia.;                 
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore  nell'udienza  pubblica  del giorno 16 ottobre 2012 il Cons.
    Leonardo  Spagnoletti  e uditi l'avvocato di Stato Carlo Maria Pisana
    per   le  Autorità  statali  appellanti  e  l'avv.  Angela  Viola per
    l'appellato Lu. Ia.;                                                 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    1.) Lu. Ia. ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di novecentocinquantadue allievi finanzieri riservato ai volontari in ferma prefissata annuale o in rafferma annuale, anche in congedo, indetto con bando pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 48 del 18 giugno 2010, e ne è stato escluso per il riscontro di "steatosi epatica ecograficamente accertata".

    Con ricorso in primo grado, iscritto al n.r. 2933/2011, l'interessato ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendo violazione e erronea applicazione di legge (in specie il punto 13 dell'elenco allegato al d.m. n. 155/2000 e punto 12 delle direttive tecniche per l'accertamento dell'idoneità, nonché dell'art. 3 Cost.) ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifesta.

    Con ordinanza n. 4124 del 12 maggio 2011, il T.A.R. Lazio ha disposto verificazione, affidata al Dipartimento Militare di Medicina legale, in esito alla quale, con sentenza in forma semplificata n. 7592 del 28 settembre 2011 è stato accolto il ricorso, rilevando che l'accertamento espletato "...ha dato esito favorevole al ricorrente...(e che)...le risultanze della verificazione...hanno acclarato che il ricorrente è idoneo".

    Con appello notificato il 1921 novembre 2011 e depositato il 30 novembre 2011, la predetta sentenza è stata impugnata, deducendo, con unico motivo complesso, le seguenti censure:

    Error in iudicando. Attendibilità del procedimento tecnico seguito e corretta applicazione del disciplinare di riferimento. Irripetibilità dell'accertamento a causa della natura transeunte della patologia. Esiti della verificazione compatibili con la diagnosi formulata in sede di reclutamento

    Premesso il richiamo alla direttiva tecnica e ai coefficienti variabili cui è connessa, rispettivamente, l'idoneità (1 e 2) e l'inidoneità (3 e 4), nonché la discrezionalità tecnica connessa alla loro valutazione, si evidenzia che la steatosi epatica è patologia del fegato, organo dell'ipocondrio, e si richiamano le considerazioni svolte dall'ufficiale medico intervenuto per conto dell'amministrazione alla verificazione, in ordine alla irrilevanza del "rientro" delle transaminasi in livelli normali quando, come nella specie, sia comunque confermata la steatosi e quindi una alterazione strutturale del fegato, e quindi l'esattezza del rilievo posto a base dell'esclusione in ordine alla classificazione sub specie del coefficiente "3AVDG", in relazione a quello minimo pari a "2".

    Sotto altro aspetto si rileva che gli accertamenti svolti in sede di arruolamento sono irripetibili e insuscettibili di revisione ulteriore, da parte di altri organi e a distanza di tempo, assumendo rilievo, anche a tenore del bando e secondo principi generali, soltanto le condizioni al momento della visita (al riguardo s'invoca un precedente della Sezione di cui alla decisione n. 6603/2007).

    Costituitosi in giudizio, l'appellato Lu. Ia. a sua volta ha dedotto che la verificazione ha valutato la sua idoneità, con il coefficiente "2", laddove già al momento della visita di revisione le transaminasi erano risultate nella norma, e tenuto conto che l'esclusione è correlata soltanto a "rilevanti disturbi funzionali", nel caso di specie assenti, nonché che diagnosi inequivoca di steatosi epatica può porsi solo a seguito di biopsia.

    All'udienza pubblica del 16 ottobre 2012 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

    2.) L'appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettato il ricorso in primo grado.

    2.1) Giova premettere, in punto di fatto, che:

    - l'interessato fu sottoposto alla visita medica preliminare prescritta dall'art. 12 comma 1 del bando di concorso in data 4 novembre 2010, e ivi risultò non idoneo quanto al profilo AV (apparati vari) avendo riportato il coefficiente "3", correlato a diagnosi di "steatosi epatica ecograficamente accertata", a seguito del riscontro di "lieve ipertransaminasemia" (ALT/GPT pari a 46, rispetto al valore 041);

    - in sede di visita di revisione, da lui richiesta, svoltasi l'11 gennaio 2011 fu confermato il riscontro di "fegato nei limiti per volumetria ad eco struttura di tipo steatosica", con ribadita diagnosi di "steatosi epatica ecograficamente accertata";

    - ancora in sede di verificazione, a seguito di ecografia eseguita il 2 novembre 2011, fu refertato "fegato ad eco struttura lievemente iperriflettente all'esame ecografico con prove di funzionalità epatica nei limiti".

    2.2) Orbene, anche il riscontro ecografico a distanza di oltre un anno dalla visita preliminare e di dieci mesi circa dalla visita di revisione ha evidenziato una modificazione della struttura d'organo coerente al primo giudizio, confermato in sede di revisione, che aveva evidenziato la lieve steatosi epatica.

    Ne consegue che tale dato non appare confutabile, in disparte la considerazione che, secondo la ormai univoca giurisprudenza di questa sezione, gli accertamenti svolti dalle commissioni mediche in sede di reclutamento e in generale nelle procedure concorsuali, di natura squisitamente tecnicodiscrezionale, hanno natura meramente dichiarativa e trovano consacrazione in verbali che rivestono efficacia di fede privilegiata, non essendo ripetibili, né potendo a essi sostituirsi accertamenti successivi disposti dal parte del giudice amministrativo (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1767 e 17 ottobre 2012, n. 5311).

    D'altro canto le condizioni psicofisiche rilevanti sono quelle, e solo quelle, verificate al momento della visita psicofisioattitudinale, e dagli organi tecnici competenti, e non anche in momenti antecedenti o successivi, secondo orientamento ormai granitico della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5039).

    2.3) Né, vertendosi in ambito di squisita discrezionalità tecnica, quando non sia revocata in dubbio la correttezza delle metodiche diagnostiche impiegate, il sindacato giurisdizionale amministrativo può impingere il giudizio con le medesime espresso, ossia, come pretenderebbe l'interessato, sottoporre a revisione la valutazione del coefficiente di idoneità/inidoneità e/o il grado di rilevanza dell'alterazione anatomicofunzionale.

    3.) In conclusione, quindi, l'appello in epigrafe deve essere accolto, e in riforma della sentenza impugnata, rigettato il ricorso proposto in primo grado.

    4.) Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe n.r. 9445/2011:

    1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 7592 del 28 settembre 2011, rigetta il ricorso proposto in primo grado;

    2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

    Giorgio Giaccardi, Presidente

    Raffaele Greco, Consigliere

    Fabio Taormina, Consigliere

    Raffaele Potenza, Consigliere

    Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 LUG. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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