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Sentenza

Quale è il Tar competente a conoscere della legittimità di un provvedimento di d...
Quale è il Tar competente a conoscere della legittimità di un provvedimento di diniego di accesso ad atti inerenti un rapporto contrattuale della P.A. ?
.A.R. Lazio Roma, Sez. III Ter, 23 ottobre 2013, n. 9127

N. 09127/2013 REG.SEN.

N. 04732/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4732 del 2013, proposto da:
Soc Clp Sviluppo Industriale Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, via del Gesu', 62;

contro

Soc Trenitalia Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Galli, con domicilio eletto presso Domenico Galli in Roma, via Virginio Orsini N. 19;

nei confronti di

Soc Busitalia Sita Nord Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Bianchi, Giovanni Pravisani, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76; Soc Autolinee Bartolini Srl;

per l'annullamento

diniego accesso ai documenti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Trenitalia Spa e di Soc Busitalia Sita Nord Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 22 maggio 2013 e depositato il 24 successivo la società CLP Sviluppo Industriale s.p.a., società concessionaria del servizio di linea interregionale Benevento - Campobasso su gomma, ha impugnato il silenzio serbato da Trenitalia s.p.a e da Busitalia Sita Nord s.r.l.in relazione alla sua istanza di accesso riguardante i rapporti contrattuali per lo svolgimento da parte della ditta Autolinee Bartolini s.r.l., sulla stessa tratta, del servizio sostitutivo/integrativo di quello ferroviario.

In particolare con istanza del 4 febbraio 2013 chiedeva a Trenitalia: 1) copia del contratto di servizio intercorrente con Busitalia s.r.l. in relazione alla tratta Campobasso-Benevento e tutti gli atti connessi; 2) copia del contratto intercorrente tra Busitalia s.r.l. e ditta Bartolini relativamente alla stessa tratta, ed atti connessi; 3) copia del contratto di servizio vigente tra Trenitalia e Regione Molise sempre in relazione a detta tratta.

In data 14.3.2013 Trenitalia forniva copia dei contratti di cui ai punti 1 e 3, oscurati tuttavia di numerosi omissis.

Con istanza del 3.4.2013, inviata a Trenitalia per conoscenza, la ricorrente chiedeva la suddetta documentazione a Busitalia.

Stante il silenzio delle suddette società, la ricorrente ha adito questo Tribunale sostenendo l'illegittimità del comportamento da esse tenuto per violazione degli artt. 22 legge 241/90, 9 del DPR 12.4.2006; 3 comma 2 lett. a) della legge n. 32/92, 97 Cost; eccesso di potere per la consegna parziale della documentazione e per manifesta illogicità.

Costituitasi Trenitalia, ricostruita in fatto la vicenda e precisato che gli omissis sono stati apposti per richiesta di Busitalia, ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso rispetto al diniego parziale del 14 marzo 2013 sull'istanza di accesso della ricorrente; nonché il difetto di competenza del TAR Lazio; nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

Costituitasi anche Busitalia ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per non avere mai la ricorrente notificato l'istanza di accesso alla stessa Busitalia, nonché la sua tardività; nel merito ha sostenuto che la ricorrente non ha legittimazione all'azione di accesso.

Con memoria parte ricorrente respinge l'eccezione di tardività assumendo che il termine deve decorrere dalla seconda istanza del 3.4.2013; nonché quella di incompetenza, richiamando giurisprudenza di questo Tribunale.

Nel merito insiste per l'accesso integrale ai documenti richiesti, sostenendo la sussistenza di un suo specifico interesse.

Tanto premesso, il Collegio ritenuta la propria competenza, valuta il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

Preliminarmente il Collegio aderisce alla giurisprudenza di questa stessa Sezione che ha recentemente affermato come il rigetto dell'istanza di accesso non attenga in via diretta ed immediata al contratto sottostante, talchè trova applicazione il principio generale sulla competenza territoriale, che è quella del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione che ha emanato l'atto ( sentenza 2.5.2012 n. 3921).

Nei confronti di Trenitalia il ricorso è tardivo.

Trenitalia infatti ha risposto all'istanza di accesso con nota pervenuta alla ricorrente il 14 marzo 2013, mentre il ricorso le è stato notificato in data 22 maggio 2013, decorsi abbondantemente i 30 giorni previsti dall'art. 116 c.p.a.

La ricorrente afferma che i trenta giorni devono farsi decorrere dalla data di formazione del silenzio sulla seconda istanza del 3.4.2013.

Ma, come noto, in presenza di un diniego, seppure parziale, l'interessato non può ripetere semplicemente l'istanza, pena la reiterazione all'infinito dell'affare e la violazione del termine processuale perentorio di cui al citato art. 116 c.p.a.; per non aversi carattere meramente confermativo dell'istanza di accesso devono sussistere elementi nuovi che rendano l'istanza nuova e diversa. (TAR Basilicata 23 maggio 2013 n. 292; TAR Piemonte 14 ottobre 1993 n.307 ; Ad Pl 20 aprile 2006 n. 7).

Il ricorso è poi inammissibile nei confronti di Busitalia.

Infatti non risulta agli atti una istanza di accesso notificata a Busitalia; le ricevute di posta certificata allegate dalla stessa ricorrente all'istanza datata 3 aprile 2013 risultano infatti entrambe acquisite dalla “segreteriadati” di Trenitalia.

Non sussiste quindi il presupposto fondamentale per l'azione ex art. 116 c.p.a.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile inammissibile

Condanna la società CLP Sviluppo Industriale s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 a favore di Trenitalia ed € 1.000,00 a favore di Busitalia

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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