Presenta istanza ex art. 13 L. 47/85 ed impugna il silenzio rigetto. Nelle more presenta domanda di accertamento a conformità delle opere ma la soprintendenza non si pronuncia perchè esistente il vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 l.r. n. 78/76 (fascia di rispetto dei 150 metri dalla linea della battigia). Improcedibile.
N. 02607/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05390/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5390 del 1994, proposto da A.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Di Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Girolamo Bongiorno in Palermo, via E. Amari, n. 8
contro
- il Comune di Custonaci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi il 9 settembre 1994 sull'istanza di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 [...] per i lavori relativi ad un vano accessorio interrato ed un muro di contenimento;
- e, ove occorra dell'ordinanza di demolizione n. 25/94, emessa in data 1 aprile 1994, notificata il successivo 19 aprile 1994 relativa alle opere indicate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 179/2010 con cui è stata dichiarata la perenzione del ricorso e la successiva ordinanza n. 121/2010 con cui è stata accolta l'opposizione a siffatta dichiarata perenzione;
Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n.2135 del 30 ottobre 2012, non eseguita da Comune intimato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;
Udito all'udienza pubblica del 5 novembre 2013 l'Avv. M. Di Benedetto, per la ricorrente;
CONSIDERATO che con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Armanno Anna ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il silenzio rigetto formatosi il 9 settembre 1994 sull'istanza di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 per i lavori relativi ad un vano accessorio interrato ed un muro di contenimento, insistenti sul lotto di terreno sito in C.da Cofanello – Tuono, nonché “ove occorra” dell'ordinanza di demolizione n. 25/94, emessa in data 1 aprile 1994, notificata il successivo 19 aprile 1994, relativa alle opere predette, deducendone l'illegittimità sotto svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
CONSIDERATO che questo Tribunale, sez. III, con la sentenza 7 dicembre 2011, n.2299, ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse del ricorso n.3215/1994 proposto dall'odierna ricorrente avverso l'ordinanza n. 25/94 dell'1/4/1994 di demolizione dei manufatti oggetto del presente giudizio poichè “risulta dalla documentazione in atti che, nelle more del ricorso:
- la ricorrente ha presentato domanda di accertamento a conformità delle opere di cui trattasi (v. art. 13 1. n. 47/85);
- la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, con nota prot. n. 6659 del 5/10/1994, ha dichiarato di non pronunciarsi nel merito del progetto atteso che l'area sulla quale insistono le opere è soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 l.r. n. 78/76 (fascia di rispetto dei 150 metri dalla linea della battigia).
Detto provvedimento, ad avviso del Collegio, costituisce atto lesivo in quanto contenente arresto procedimentale rispetto alla richiesta di accertamento a conformità delle opere di cui trattasi, ed esso non risulta gravato dalla ricorrente”;
RITENUTO che per le medesime ragioni sia venuto meno l'interesse della ricorrente al ricorso in esame, che va dichiarato improcedibile;
RITENUTO, infine, che nulla va disposto quanto alle spese processuali, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
30-12-2013 10:24
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