Pensioni civile e militari (ex dipendenti pubblici).
T.A.R. sez. III Lecce , Puglia Data: 26/04/2013 ( ud. 30/01/2013 , dep.26/04/2013 ) Numero: 973
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2012, proposto da:
An. Bu., Ma. An. ed El. An., rappresentati e difesi dagli avv.ti
Giulio V. Petruzzi ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto
presso lo studio di quest'ultimo, in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliataria in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le
Politiche del Personale e dell'Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse
Umane del 2 marzo 2012, notificato dalla Prefettura di Lecce in data
15 e 21 marzo 2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche
se non conosciuto e, in particolare: ove occorra, della nota del
Ministero dell'Interno Dipartimento per le Politiche del Personale e
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie del 26 ottobre 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 la dott.ssa
Gabriella Caprini e uditi gli avv.ti Sticchi Damiani e Petruzzi, per
i ricorrenti, e l'avv.to dello Stato Tarentini, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti, coniuge e figli superstiti, impugnano il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata per il riconoscimento dello "status" di vittima del dovere in favore del proprio congiunto, già vice prefetto aggiunto, deceduto a seguito di un incidente stradale verificatosi mentre, proveniente dal Comune di Ugento ove si era recato per adempimenti connessi all'incarico di Commissario straordinario, era diretto alla Prefettura di Lecce per svolgere, in qualità di vice dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale, le incombenze relative alle imminenti elezioni politiche e amministrative.
II. A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005;
b) eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto, carenza istruttoria e motivazionale, irrazionalità e perplessità dell'azione amministrativa.
III. Si è costituita l'Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All'udienza pubblica del 30 gennaio 2013, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
V. Il ricorso è infondato.
V. 1. Con i motivi di ricorso la parte ricorrente lamenta l'erronea applicazione della normativa disciplinante il riconoscimento dello "status" di vittima del dovere o di soggetto equiparato ai fini della concessione dei benefici legislativamente previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Le censure sono infondate.
V. 2. Dispone l'art. 1 della l. 23 dicembre 2005 n. 266:
a. al comma 563: "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: ... b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico";
b. al comma 564: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
V. 2.1. Con il successivo D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, recante il "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266", si specifica che "si intendono: ... c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1).
V. 3. L'Amministrazione resistente ritiene che la situazione all'esame non possa essere assimilata né alla prima né alla seconda fattispecie.
V. 3.1. Quanto alla prima ipotesi, sostiene che debbano considerarsi attinenti all'ordine pubblico solo i "servizi che l'apparato istituzionale appronta per tutelare il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei lori beni" (art. 159, comma 2, d.lgs. n. 112/1998).
V. 3.2. Quanto alla seconda previsione, premessa la specificazione che "il termine missione deve funzionalmente essere inteso in senso più propriamente tecnico militare come incarico operativo a specifico scopo predefinito dall'autorità di comando", precisa che, affinché sorga il diritto, non è sufficiente che l'evento lesivo sia genericamente connesso alle funzioni di istituto, ma occorre anche che lo stesso dipenda "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso e che vi sia un nesso di causalità diretta con l'attività svolta e non di mera occasionalità".
V. 4. La valutazione effettuata dall'Amministrazione resistente, è, a parere del Collegio, esente da palesi vizi di incongruenza o illegittimità.
V. 4.1. Invero:
A) considerato che con l'espressione ordine pubblico il legislatore ha voluto indicare l'armonica e pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato e del diritto, quale sinonimo di pace pubblica, non può ragionevolmente ritenersi che nel relativo concetto rientri l'organizzazione e l'allestimento dei seggi elettorali, ove non sia ravvisabile, sia pure in presenza di un clima di acceso dibattito politico, alcun concreto pregiudizio all'esercizio dei diritti fondamentali.
Tra la stessa attività di ordine pubblico e il decesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, deve, inoltre, sussistere un nesso di causalità diretta e non di mera occasionalità, nel senso che l'evento pregiudizievole deve essere determinato da un'azione di polizia diretta, in via immediata, al mantenimento dell'ordine pubblico, non essendo sufficiente che il medesimo evento si sia verificato nel periodo di tempo durante il quale il dipendente sia comandato a prestare servizio di ordine pubblico, ma per cause accidentali, esulanti da quest'ultimo.
B) Ciò posto, il vantato diritto alla speciale elargizione prevista dalla sopravvenuta legge n. 466 del 2005 per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è tassativamente ancorato all'esistenza di due presupposti in fatto, essendo indispensabile che:
- l'evento letale sia connesso all'espletamento d'incarichi assolti "in particolari condizioni ambientali od operative";
- sia accaduto in occasione di una "missione di qualunque natura".
Su tale scorta non è dunque sufficiente che il fatto che ha causato l'evento sia connesso all'espletamento di funzioni particolarmente gravose per circostanze esogene, richiedendo la legge:
B. 1) un "quid pluris" integrato da un rischio eccezionale, riconducibile a determinate circostanze del servizio, che abbia travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di istituto.
Pertanto se, in linea generale, è vero che i commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, hanno provveduto ad ampliare la nozione di "vittime del dovere" originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, deve concludersi che anche successivamente a detta novella è comunque necessario, per l'erogazione dello speciale beneficio, che l'evento sia avvenuto nell'ambito di attività estranee alla normale attività addestrativa o operativa, come tali eccezionali, sebbene pur sempre rientranti nei compiti d'istituto (cfr. art. 1, lett. c), D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, citato).
Invero, nel caso di specie, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è avvenuto in quanto l'evento morte è stato considerato infortunio "in itinere", occorso, cioè, per recarsi alla sede di lavoro, rientrante, secondo giurisprudenza costante, nella specie di eventi che presentano un nesso di causalità tra attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso (Consiglio di Stato, sez. II, 24 dicembre 2012, n. 1659). Trattasi, però, di un infausto accadimento non propriamente verificatosi in costanza di servizio a seguito dell'aggravamento eccezionale del rischio specifico attinente alle funzioni di istituto, in quanto ricollegabile, solo in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa.
B. 2) il presupposto normativo per cui l'evento deve essere specificamente conseguente all'adempimento di una specifica missione, ossia a un'operazione strategica volta al perseguimento di un obiettivo specifico e predeterminato, temporalmente limitato, che si segnala come di particolare importanza rispetto a quelli ordinari d'istituto.
Al termine "missione", in questo contesto normativo, non può essere attribuito un significato burocratico (nel senso classico di semplice trasferta di un dipendente di un ente pubblico), ma l'espressione deve funzionalmente intesa in senso più propriamente tecnico militare, come incarico operativo a specifico scopo, predefinito dall'autorità di comando.
Il concetto di "missione di qualunque natura" sta a significare che le norme invocate dai ricorrenti, implicano non tanto una prestazione genericamente al di fuori dell'ordinaria sede di servizio, quanto piuttosto che l'evento lesivo si sia comunque verificato nell'ambito di speciali iniziative di difesa, di polizia, di soccorso, di ordine pubblico, di sostegno sociale, temporalmente limitate e direttamente correlate con gli obiettivi specificamente assegnati e approvati dall'Amministrazione di appartenenza (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 8 gennaio 2010, n. 5; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 3 febbraio 2010, n. 426 e 20 aprile 2011, n. 707; Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 480).
B. 3) un rapporto di causalità immediata e diretta ("per effetto diretto") tra la morte o l'infermità e la causa di servizio dipendente da particolari condizioni ambientali e operative.
In altri termini, il dato letterale delle norme, da valutare alla luce dell'eccezionalità del meccanismo premiale che assicurano, evidenzia l'insufficienza della sussistenza di un'ordinaria causa di servizio, ovvero del nesso di mera occasionalità (nella specie acclarata), tra l'evento mortale e l'espletamento del servizio, richiedendo la specifica presenza della lesione nel corso di uno straordinario e tassativo evento di servizio.
V. 4.2. In conclusione, secondo condivisa giurisprudenza:
a) "un incidente stradale occorso semplicemente durante un turno di servizio, ma indipendente da ogni specifica evenienza direttamente connessa con l'attività in corso di svolgimento, non può ricondursi alla disciplina dettata per le vittime del dovere. Premesso che pacificamente per il sinistro è stata riconosciuta la sussistenza della "causa di servizio", essendosi appunto verificato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, non può non evidenziarsi che il rischio cui è stato esposto non risulta, dalla documentazione in atti, aver presentato alcuna peculiarità indotta da contingenti esigenze di servizio che comportassero specifica e necessaria esposizione a pericolo ulteriore rispetto al mero ordinario svolgimento dell'attività. Il sinistro, ancorché avvenuto in orario di servizio, infatti, è dagli stessi ricorrenti ascritto a meri eventi atmosferici, cioè ad un rischio generico al quale è stato esposto chiunque abbia percorso le strade in auto in quel momento.
b) La complessiva disciplina di cui alla legge n. 466 del 1980, per contro, è riferibile, in forza dell'art. 3 della medesima legge, innanzitutto a una serie determinata di categorie (militari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, magistrati), tutte accomunate dello svolgimento di mansioni connesse in qualche modo con l'ordine e la sicurezza pubblica".
Ora è evidente che la mera inerenza ex se dell'attività all'ordine pubblico non implica che qualsivoglia sinistro nell'ambito di suddette categorie di attività sia "tout court" qualificabile come occorso a "vittima del dovere"; così opinando la categoria delle "vittime del dovere" si sovrapporrebbe in tutto e per tutto alla mera "causa di servizio" per il solo fatto di essere riferita alle già ricordate specifiche categorie di lavoratori.
"La normativa, e pacifica giurisprudenza sul punto, richiedono per contro, per il riconoscimento della provvidenza qui domandata, che, ferma l'intrinseca connessione delle funzioni svolte con l'ordine e la sicurezza pubblica per tutte le categorie interessate, i sinistri ascrivibili a ipotesi di "vittima del dovere" siano connessi in specifico, e al di là dell'ordinaria attività di servizio, a servizi peculiarmente pericolosi, ipotesi che certamente non ricorre nel caso di specie" (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 3 aprile 2012, n. 382).
V. 4.3. Ora, nel caso si specie, ne consegue che:
1. le avverse condizioni atmosferiche, circostanze esogene concause dell'incidente mortale, non possono essere ascritte a quelle particolari condizioni ambientali ed operative indicate dalla norma in quanto non implicano un rischio eccezionale, riconducibile a circostanze del servizio, che travalica le ordinarie attività d'istituto. Né assumono rilievo, ai fini della qualificazione della fattispecie, le circostanze che le operazioni preelettorali si svolgessero in un clima di acceso dibattito politico, insito nel confronto democratico che precede le consultazioni, o che il dirigente dovesse recarsi presso il proprio ufficio per gli adempimenti collegati alla funzione ordinariamente svolta;
2. il rientro presso la sede della Prefettura, dopo l'espletamento delle funzioni di Commissario straordinario, non è sussumibile nel concetto d'incarico operativo strategico volto al perseguimento di un obiettivo specifico, predeterminato e temporalmente limitato, di particolare importanza rispetto a quelli consueti d'istituto ("missione"), rientrando nell'ordinarietà dell'espletamento degli ulteriori incarichi assegnati;
3. il riconoscimento della causa o concausa di servizio non è sufficiente a integrare il nesso di causalità efficiente e determinante collegato a eccezionali rischi attinenti ai compiti d'istituto.
Secondo il disposto di cui all'art. 6, "Riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative", comma 3, del citato D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, infatti: "Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante".
VI. Per tutte le considerazioni in precedenza svolte, il ricorso va respinto.
VII. La circostanza che l'evento si sia comunque verificato in corso di servizio giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APR. 2013.
12-05-2013 19:02
Richiedi una Consulenza