Ordinanza sindacale di sgombero per ragioni sanitarie e garanzie procedimentali .
N. 03472/2013
N. 02445/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Consiglio di Stato
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
PARERE
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Maura Murgia, Henkemeier Dieter Matthias, contro il Comune Di Decimomannu, per l'annullamento del provvedimento di esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e sgombero di fabbricato;
Vista la relazione n. 15117-15^/C del 11/2/2013 con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, inviato tramite raccomandata del 12 aprile 2012 al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, i signori Maura Murgia e Dieter Matthias Henkemeier hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. 5 del 3 febbraio 2012, notificata il successivo 7 febbraio, con la quale il sindaco del Comune di Decinomannu aveva ordinato l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e lo sgombero di un fabbricato, sito in via Regina Elena n. 61, di proprietà dei ricorrenti.
I ricorrenti Maura Murgia e Dieter Matthias Henkemeier, proprietari dell'immobile, deducono l'illegittimità del provvedimento per la mancata indicazione dei modi e tempi per impugnare l'atto; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, atteso che l'edificio era già stato completamente risanato e le relative condizioni statico-funzionali non risultano compromesse; insussistenza di una situazione di contingibilità ed urgenza. I ricorrenti censurano altresì, il divieto di accesso al fabbricato, in quanto non consente loro di verificare l'effettiva entità dei danni.
L'Amministrazione nelle sue controdeduzioni osserva che la mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, della sede e dei tempi per presentare ricorso, secondo costante giurisprudenza, rappresenta una mera irregolarità, che non incide sulla legittimità dell'atto, ma può dare titolo al riconoscimento di un errore scusabile, quale presupposto per potersi attivare nella giusta sede (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 28 gennaio 2011, n. 642;). Nel caso in esame, tale doglianza appare comunque ininfluente, dal momento che il gravame è stato tempestivamente proposto.
Ciò premesso, l'Amministrazione rileva che l'ordinanza impugnata trova il suo fondamento nel sopralluogo, svolto dai vigili del fuoco e da personale tecnico dell'Amministrazione comunale, con il quale è stata riscontrata la presenza di abbondanti infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla copertura dell'edificio e l'inagibilità degli ambienti del primo piano, situazione segnalata all'Amministrazione medesima per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tra cui l'imposizione di indispensabili opere di ripristino, al fine di salvaguardare l'incolumità degli occupanti. Né può essere fatto valere il vizio d'eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, sostenuto dai ricorrenti sulla base del fatto che l'edificio era stato completamente risanato, dal momento che tale assunto risulta smentito dalle risultanze del predetto sopralluogo. D'altra parte gli stessi ricorrenti, nell'ambito delle repliche alle controdeduzioni del Comune, ammettono l'esistenza di una situazione igienico-sanitaria dell'immobile compromessa dalle infiltrazioni d'acqua.
Appaiono infondati anche gli asseriti vizi di carenza di istruttoria e di assenza dei presupposti. Relativamente a tale ultima doglianza, la giurisprudenza ha affermato che "ai fini del legittimo esercizio del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex articolo 54 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 ciò che rileva è l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio". Né inficia il provvedimento la mancanza di una perizia a dimostrazione della necessità e del tipo d'interventi da effettuare, atteso che le opere di manutenzione e ristrutturazione imposte con l'ordinanza sindacale non eccedono le finalità individuate a seguito del sopralluogo del 3 febbraio 2012, cioè la necessità di eliminare le infiltrazioni d'acqua e di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie atte a garantire la sicurezza del fabbricato.
In merito alla mancata partecipazione al procedimento, l'Amministrazione osserva come, nel caso di specie, siano senz'altro ravvisabili quelle particolari esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ai destinatari del provvedimento finale.
Considerato;
Il provvedimento impugnato, tempestivamente adottato alla luce di quanto emerso dal sopralluogo svolto dai vigili del fuoco e dal personale tecnico del Comune, risulta legittimo e adeguatamente motivato, in quanto impone ai proprietari i lavori di manutenzione e ristrutturazione idonei ad eliminare le infiltrazioni di acqua ed a ripristinare le condizioni igienico-sanitarie necessarie ai fini dell'abitabilità dell'immobile, ordinando altresì lo sgombero del fabbricato finalizzato a salvaguardare l'incolumità degli occupanti.
Al riguardo il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza del 28 settembre 2009, n. 5807 ha precisato che “non può considerarsi viziato il provvedimento contingibile ed urgente, volto allo sgombero di un'abitazione per carenze igienico-sanitarie, per non essere state rispettate le garanzie ex articolo 7 legge n. 241/1990, essendo queste incompatibili con l'urgenza di provvedere che si manifesta in una situazione di perdurante attualità di stato di pericolo dell'immobile e dell'esistenza di carenze riscontrate che incidono anche sulla situazione delle abitazioni vicine".
Ne consegue l'infondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti ed il rigetto del ricorso.
Resta assorbita l'istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda di sospensiva.
Adunanza di Sezione del 3 luglio 2013
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Francesco D'Ottavi, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Francesco Bellomo, Consigliere
Elio Toscano, Consigliere
Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere, Estensore
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Hans Zelger, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
02-08-2013 18:11
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