OPERE PUBBLICHE.
Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 513
Nella società costituita da due soli soci, ciascuno detentore del 50 per cento del capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti grava su entrambi. Lo scopo della norma è, infatti, quello di assicurare la stazione appaltante che in capo a soggetti suscettibili, in ragione della loro quota sociale, di esercitare un determinante potere di direzione, o comunque di influenza, sulle scelte strategiche e sulla gestione di una società con scarso numero di soci, non pendano procedimenti penali, né vi siano state condanne, ovvero non risultino le circostanze di cui alle lettere b), c) ed m-ter del citato art. 38, poiché i due soci al 50 per cento già sono, ciascuno per suo conto, espressione di una convergente potestà dominicale e direzionale della società.
L'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 Codice degli Appalti grava su entrambi i soci di una società, a nulla rilevando la circostanza che la rappresentanza legale della persona giuridica sia attribuita ad uno solo di essi. Tale conclusione non può intendersi in contrasto con la previsione della tipizzazione delle cause di esclusione, introdotta dal D.L. n. 70 del 2011, in quanto l'esclusione dalla procedura di gara del concorrente che tale dichiarazione non renda nei termini prescritti deve ritenersi essenziale ai fini della salvaguardia sostanziale delle garanzie di affidabilità dei contraenti stabilite dall'art. 38 del Codice e, perciò, ragione di esclusione conseguente al mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice (ex art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163 del 2006).
04-02-2013 11:40
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