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Sentenza

Onere di motivazione che grava sull'Amministrazione in sede di adozione di uno s...
Onere di motivazione che grava sull'Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 12 dicembre 2013, n. 2460

N. 02460/2013 REG.SEN.

N. 00061/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2007, proposto da:
Masserie Salentine Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Boscolo, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 36;

contro

Comune di Nardo', rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

della delibera del consiglio comunale di Nardò n. 68 del 20 ottobre 2006 con allegati tecnici, non nota, avente ad oggetto l'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'area umida costiera denominata "Palude del Capitano", nonché di ogni altro atto del procedimento, anche non conosciuto dalla ricorrente, ivi comprese le precedenti deliberazioni del consiglio comunale di Nardò, tra i quali la delibera n. 57 del 6 settembre 2006 e gli atti di conferenze dei servizi, nonché, della delibera della giunta comunale di Nardò n.266 del 27 aprile 2007;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nardo';

Visti i motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Oronzo Marco Calsolaro, in sostituzione di Emanuele Boscolo, Angelo Vantaggiato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente società è proprietaria di un'area sita in agro di Nardò, in catasto al fg. 58, p.lle 7-798-974-1483-1484, inclusa nel progetto preliminare per la realizzazione di interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'area umida costiera denominata “Palude del Capitano”, progetto approvato dal consiglio comunale di Nardò con delibera n. 68/06.

Avverso tale delibera la ricorrente è insorta, deducendo i seguenti profili di gravame: eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e tipicità degli atti amministrativi; violazione dell'art. 128 d. lgs. n. 163/06 e 42 Cost., nonché delle norme nazionali e regionali in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Con atto depositato il 23.6.2007 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la delibera G.C. n. 266/07, di approvazione del progetto definitivo dell'opera, estendendo a detta delibera i vizi già dedotti nel ricorso originario avverso il progetto preliminare.

All'udienza del 23.10.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va anzitutto dichiarata l'improcedibilità del ricorso originario, avuto riguardo alla successiva approvazione del progetto definitivo da parte dell'amministrazione, che ha reso non più attuali le censure proposte dalla ricorrente avverso il progetto preliminare.

3. Per quel che attiene invece ai motivi aggiunti, con il primo motivo di gravame la ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato, per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità dell'azione amministrativa. In sostanza, si duole la ricorrente dell'assenza di idonea motivazione relativa al progettato intervento, e comunque dell'inopportunità di interventi di salvaguardia del tipo di quelli progettati dall'amministrazione, avuto riguardo alla natura fortemente antropizzata dell'area in esame, che renderebbe il progetto non più attuabile.

Gli assunti sono infondati.

3.1. Per quel che attiene al dedotto difetto di motivazione, premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “L'onere di motivazione gravante sull'Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esso incida su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata” (C.d.S, IV, 6.5.2013, n. 2427. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis, C.d.S, IV, 15.4.2013, n. 2029; C.d.S, IV, 26.2.2013, n. 1187).

3.2. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, emerge dalla delibera G.C. n. 266/07, di approvazione del progetto definitivo, che:

- con L.R. n. 19/97 è stata individuata l'area della Palude del Capitano come area naturale protetta;

- le aree in esame – tra cui quella di proprietà della ricorrente – rientrano all'interno del Parco Naturale di Porto Selvaggio, e sono classificate dal vigente strumento urbanistico come zona E4 – zona di salvaguardia ecologica, nonché di protezione della fauna e della flora;

- il Comune di Nardò ha aderito al partenariato promosso da una serie di enti locali operanti in Regione, e a tal fine ha approvato il progetto definitivo dell'opera in esame, progetto finalizzato “… alla valorizzazione dell'area della Palude del Capitano, attraverso interventi diretti di salvaguardia delle specie botaniche pregiate presenti nell'area, alla rinaturalizzazione delle aree compromesse dagli attraversamenti veicolari, alla delimitazione e protezione dell'area, alla bonifica del suolo e dello specchio lacustre, e alla realizzazione di interventi di fruizione attraverso la sistemazione dei sentieri esistenti, la predisposizione di idonea cartellonistica, la realizzazione di aree a parcheggio, per un intervento preventivato di € 488.000,00”.

3.3. Orbene, alla luce di tale impianto motivazionale, è di tutta evidenza il pieno assolvimento del relativo onere da parte dell'amministrazione comunale, che ha dato conto in maniera puntuale ed esaustiva delle ragioni sottese al detto intervento.

Per tali ragioni, l'impugnato provvedimento si sottrae ai vizi dedotti dalla ricorrente, costituendo la risultante di un percorso nel quale sono ampiamente specificate le finalità avute di mira dall'amministrazione comunale.

3.4. Ciò detto quanto al dedotto difetto di motivazione, del pari inconferenti risultano i rilievi di opportunità mossi dalla ricorrente all'indirizzo dell'atto gravato, trattandosi di rilievi che si traducono in ampie dissertazioni enunciative di ciò che, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato più conveniente fare dell'area in esame, e che impingono chiaramente in profili di merito dell'azione amministrativa, come tali sottratti al sindacato giurisdizionale.

3.5. Ne consegue il rigetto dei relativi motivi di gravame.

4. Va del pari rigettato il secondo motivo di ricorso, volto a censurare la scarsità dei mezzi finanziari a disposizione dell'amministrazione per la realizzazione del progettato intervento. Ciò in quanto trattasi di assunto del tutto generico, privo di qualsivoglia sostegno probatorio, e concretantesi come tale in una mera asserzione di principio, dai contorni quantomai vaghi e incerti.

5. Alla stessa stregua, del tutto infondato si rivela il terzo motivo di gravame, con il quale la ricorrente censura la violazione della previsione di cui all'art. 128 d. lgs. n. 163/06. Ciò in quanto emerge dall'atto impugnato che, con precedente delibera C.C. n. 68/06, “il progetto è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 13/01 dal Consiglio Comunale di Nardò, costituendo adozione di variante al PRG; nello stesso atto deliberativo … si inseriva l'intervento nel programma triennale e annuale delle OO.PP”.

Pertanto, il progetto in esame è stato chiaramente inserito all'interno del suddetto programma di OO.PP, sicché è evidente, sotto tale profilo, l'infondatezza del relativo motivo di gravame, che per tali ragioni deve quindi essere disatteso.

6. Infine, va rigettato l'ultimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione degli istituti partecipativi di cui all'art. 7 l. n. 241/90 ( nei confronti del progetto definitivo ). Ciò in quanto l'impugnato atto è stato preceduto dal progetto preliminare, la cui approvazione è stata ritualmente comunicata alla ricorrente (che l'ha ritualmente impugnata, a riprova della sua conoscenza), ricorrente resa edotta (cfr. progetto preliminare) del fatto che: “il progetto definitivo dell'opera, la cui approvazione (di poi avvenuta, n.d.a.) comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è depositato presso gli Uffici del settore Urbanistica Ambiente, … in libera visione negli orari di apertura al pubblico”.

Per tali ragioni, è evidente che la ricorrente ha avuto piena comunicazione dell'avvio del procedimento culminante nell'approvazione del progetto definitivo dell'opera, sicché nessun vulnus ai suoi diritti partecipativi risulta essersi verificato nel caso di specie.

7. Conclusivamente, il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

8. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità del ricorso originario;

- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Claudia Lattanzi, Referendario

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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