Minore trasgredisce il codice della strada. Il verbale va legittimamente elevato al genitore quale esercente la potestà.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 ottobre – 21 novembre 2013, n. 26171
Presidente Goldoni – Relatore Petitti
Fatto e diritto
Ritenuto che con ricorso depositato il 5 agosto 2006 T.A. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Catania al fine di ottenere l'annullamento del verbale emesso nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza di Pachino per violazione degli artt. 2 e 171, commi 1, 2 e 3, del codice della strada, nonché l'annullamento del relativo provvedimento di sequestro amministrativo del ciclomotore;
che il Giudice di Pace adito accoglieva il ricorso, poiché il verbale impugnato indicava erroneamente T.A. quale trasgressore, laddove il trasgressore effettivo era invece il minore Tu.Al. , figlio del ricorrente;
che avverso la predetta sentenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva gravame, ritenendo corretta la contestazione della violazione effettuata nei confronti del genitore;
che il Tribunale di Catania rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 171, 201 C.d.S., in combinato disposto con l'art. 2 della legge 689 del 1981 e con l'art. 2049 cod. civ., dolendosi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto nullo il verbale di contestazione, non considerando che esso era stato contestato all'odierno intimato in quanto genitore esercente la potestà sul figlio minore conducente il veicolo;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 111, comma sesto, Cost., dell'art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ., dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione o, al limite, conterrebbe una mera motivazione per relationem;
che con il terzo motivo di ricorso viene censurata una insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio;
che l'intimato non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
[(...) Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice d'appello, conformemente a quanto deciso in primo grado, ha ritenuto nullo il verbale in oggetto poiché indicante quale trasgressore il sig. T.A. , invece del trasgressore effettivo, il minore Tu.Al. .
Al fine di decidere sulla questione, va preliminarmente osservato che la legge n. 689 del 1981, all'art. 2 (applicabile anche in tema di violazioni al C.d.S. ex art. 194 C.d.S.), dispone che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto: in tal caso, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
L'art. 14 della stessa legge dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventano centocinquanta a norma dell'art. 201 C.d.S. (nel testo ratione temporis applicabile).
Il combinato disposto delle due norme impone di rilevare che, nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre debbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti. Ne consegue che in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (Cass. n. 17189 del 2008; Cass. n. 4286 del 2002).
Applicando tale principio al caso di specie, è dunque facilmente evincibile come la contestazione del verbale oggetto di giudizio non sia stata effettuata a T.A. quale autore della violazione (e quindi quale trasgressore materiale, come invece ritenuto dal giudice d'appello), bensì in qualità di esercente la potestà sul minore autore della violazione, poiché permetteva allo stesso di circolare alla guida del ciclomotore senza indossare il casco. T.A. , dunque, veniva indicato nel verbale quale trasgressore non già della norma del C.d.S., in quanto autore materiale del fatto, ma per violazione del dovere di vigilanza su di lui incombente in virtù della potestà sul minore, effettivo autore dell'infrazione; violazione che, sulla base di quanto in precedenza esposto, fa insorgere una responsabilità personale e diretta in capo al genitore (pur se non autore materiale del fatto) per l'infrazione commessa dal figlio minore.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei restanti motivi.
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere ivi dichiarato manifestamente fondato ai sensi dell'art. 375, n. 5) cod. proc. civ.”;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Catania, perché in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell'appello;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato.
22-11-2013 21:48
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