Maresciallo dei Carabinieri chiede l'annullamento della scheda valutativa con attribuzione della qualifica finale di "superiore alla media". Rigetto
Consiglio di Stato sez. IV Data: 08/07/2013 ( ud. 02/07/2013 , dep. 08/07/2013)
Numero: 3604
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2009, proposto da:
Fa. Le., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Albini, Luigi
Patricelli e Francesco Mingiardi, e presso lo studio degli ultimi due
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Archimede n. 143, per
mandato a margine dell'appello;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante
generale protempore;
Comando Regione Carabinieri Puglia, in persona del Comandante
regionale protempore;
Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, in persona del
Comandante provinciale protempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello
Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, n.
7 del 10 gennaio 2008, resa tra le rti, con cui è stato rigettato il
ricorso in primo grado n.r. 211/2004, proposto per l'annullamento
della scheda valutativa redatta il 7 ottobre 2003 con attribuzione
della qualifica finale di "superiore alla media
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa,
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando
Provinciale dei Carabinieri di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2013 il Cons.
Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. A. Manzi, per delega dell'Avv.
Albini, per l'appellante e l'Avvocato dello Stato Elefante per le
Autorità statali appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1.) Con l'appello in epigrafe Fa. Le., maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri, già in servizio presso il Reparto Operativo - Nucleo Operativo del Comando provinciale di Foggia, ha impugnato la sentenza, pure in epigrafe meglio indicata, con la quale il T.A.R. per la Puglia ha rigettato il ricorso in primo grado proposto per l'annullamento della scheda valutativa redatta il 7 ottobre 2003 con attribuzione della qualifica finale di "superiore alla media"
2.) Con il ricorso in primo grado era stata dedotta l'illegittimità dell'atto impugnato sul rilievo che il revisore tenente Ge. Ba., responsabile del Reparto, versava in situazione di conflittualità con il subordinato per essere stato da questi denunciato nel luglio 2003 per episodi vari (poi riconosciuti integranti il reato di cui all'art. 196 c.p.m.p. -minaccia o ingiuria a un inferiore- e per il quale con sentenza della Corte militare d'Appello, Sezione distaccata di Napoli era stata inflitta la multa di Euro 3.420,00, interamente condonata, in sostituzione della pena inflitta dal Tribunale Militare di Bari pari a mesi tre di reclusione, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, I sezione penale, n. 1428 del 16 gennaio 2009)
3.) La sentenza gravata ha respinto il ricorso, ritenendo irrilevante la data della conseguita conoscenza, da parte del Ba., della denuncia presentata nei suoi confronti "...in quanto i fatti reato erano già stati commessi e i medesimi denotavano la profonda e manifesta disistima del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto", sul rilievo che comunque il giudizio di "superiore alla media" non poteva considerarsi negativo, non configgendo con quelli precedenti (uno solo dei quali espresso in termini di "eccellente"), né avendo fornito il ricorrente, o risultando dagli atti, che nel periodo in valutazione fossero presenti peculiari qualità caratteristiche e di rendimento tali da comportare l'attribuzione del giudizio di eccellenza
4.) L'appello deduce quattro distinti motivi, premesso che il T.A.R. non si sarebbe pronunciato sulla censura concernente la violazione del dovere d'imparzialità e obiettività e sull'obbligo di astensione:
1.) Sulla lesività della scheda valutativa, perché pur riportando giudizio non negativo essa è inficiata da intima contraddittorietà con il giudizio analitico, nettamente svalutativo, e comunque potenzialmente influenza le successive valutazioni, potendo pregiudicare lo sviluppo di carriera dell'appellante
2.) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 comma 2 d.P.R. n. 213/2002, perché il superiore gerarchico avrebbe dovuto astenersi dalla revisione della scheda valutativa, non potendo esprimere un giudizio obiettivo, essendo sintomatico che la scheda valutativa del periodo immediatamente precedente, redatta il 7 ottobre 2002, avesse invece concluso con giudizio di "eccellente"
3.) Eccesso di potere per inosservanza dei criteri generali e dell'art. 5 delle istruzioni sulla compilazione dei documenti caratteristici, di cui al foglio MD/GSGDNA/002892 del 30 ottobre 2006, ribadendosi l'obbligo di astensione
4.) Eccesso di potere per sviamento, perché il potere valutativo sarebbe stato dal superiore piegato e orientato a fini vendicativi e di penalizzazione degli sviluppi di carriera dell'interessato
5.) Costituitesi in giudizio, le Autorità statali intimate, con memoria difensiva depositata il 10 gennaio 2013, hanno dedotto l'infondatezza dell'appello, rilevando che il T.A.R. si era bensì pronunciato sul profilo del dedotto obbligo di astensione, giudicandolo irrilevante, evidenziando l'autonomia di ciascuna scheda valutativa, la positività del giudizio di "superiore alla media", la presenza nell'arco della carriera di un solo giudizio di "eccellente"
6.) Con ordinanza collegiale n. 904 del 13 febbraio 2013 sono stati disposti incombenti istruttori, con rinvio all'udienza pubblica del 14 maggio 2013, nella quale l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.
7.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato.
In esito all'istruttoria è risultato, infatti, che al momento della compilazione della scheda valutativa (7 ottobre 2003), per la parte concernente il revisore tenente (ora capitano) Ge. Ba., questi non aveva ancora ricevuto alcuna informazione di garanzia in ordine al procedimento penale instaurato su denuncia del maresciallo Le. (informazione della Procura Militare della Repubblica di Bari del 18 novembre 2003, notificata il 25 novembre 2003).
Tale dato è peraltro inconfutabile perché, come pure emerso dagli atti acquisiti, con decreto del G.I.P. del Tribunale di Foggia è stata disposta l'archiviazione di altro procedimento penale, instaurato sempre su denuncia del Le. proprio per il reato di abuso d'ufficio, riferito alla mancata astensione dalla compilazione della scheda valutativa.
Alla luce delle circostanze acclarate, pertanto sono infondati il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello, imperniati appunto sulla violazione del dovere di astensione e sul dedotto sviamento connesso all'ipotizzato intento "ritorsivo" perseguito dal superiore.
Nessun rilievo rispetto agli accertamenti svolti in sede penale ed esitati nell'archiviazione, possono assumere le dichiarazioni rese dallo stesso Le. e dal teste maresciallo capo Antonello Ri., dalle quali non si evince la certa conoscenza alla data di compilazione della scheda valutativa della pendenza del procedimento penale, né la dichiarazione scritta congiunta a firma non resa autentica nei modi di legge del Ri. e del maresciallo aiutante Mi. Ri., che peraltro riferiscono di generica "denuncia" ai sensi del regolamento di disciplina militare, con espresso richiamo da parte del Le. agli artt. 32 e 52 del d.P.R. n. 535/1986, e non già in modo precipuo di una denuncia penale all'Autorità Giudiziaria.
E" altresì infondato il primo motivo, perché come esattamente posto in luce dal giudice amministrativo pugliese, il giudizio, comunque positivo, di "superiore alla media" non contrasta con altre costanti e reiterate valutazioni più favorevoli, salvo isolato giudizio di "eccellente".
8.) In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con la piena conferma della sentenza gravata.
9.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti anche le spese del giudizio d'appello.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, n. 7 del 10 gennaio 2008.
Spese del giudizio d'appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 LUG. 2013
26-07-2013 23:13
Richiedi una Consulenza