Mancato rinnovo porto d'armi. Requisito della buona condotta. Archiviazione del procedimento penale. Rilevanza.
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V
Data: 20 dicembre 2012
Numero: n. 5288
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6674 del 1997 proposto dal
Sig. Co. Ga., rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Abbondante e
con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via A. Vespucci
n. 9;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A.
Diaz n. 11;
per l'annullamento
del Decreto del Prefetto di Napoli del 7/1/1997 di rigetto
dell'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con
successivo deposito di relazione datata 27/4/1999;
Vista la rinunzia al mandato dell'Avv. Fulvia Abbondante;
Vista la documentazione e successiva memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti della causa;
Designato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/12/2012 il
Consigliere Gabriele Nunziata e uditi gli Avvocati come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
(Torna su ) Fatto
FATTO
Espone in fatto l'odierno ricorrente di aver nel 1995 presentato istanza per rinnovo di licenza di porto d'armi per difesa personale, atteso che svolge attività di commerciante all'ingrosso in Casalnuovo, ovvero in zona ad alta densità criminale. Tuttavia l'istanza veniva rigettata con il provvedimento impugnato sul presupposto del difetto del requisito della buona condotta.
L'Avvocatura Distrettuale si è costituita per resistere al ricorso depositando una relazione dell'Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
(Torna su ) Diritto
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione dell'art. 43 TULPS, nonché l'eccesso di potere.
2. Il Collegio ritiene in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n. 1017);
2.1 Resta inteso che l'Amministrazione dell'Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca di un'autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell'attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, I, 26.3.2009, n. 356). D'altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.
In ogni caso la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell'autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n. 5478); l'Amministrazione, nel condurre l'istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso , pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n. 6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n. 540);
3. Il Collegio ritiene, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, che il ricorso sia infondato, atteso che seri pregiudizi sussistono con riguardo alla pluralità di violazioni di norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte - con interdizione dall' Ufficio Commissioni Tributarie per anni 3 - che hanno riguardato l'odierno ricorrente, peraltro espressamente individuate nel provvedimento impugnato, ragion per cui si deve propendere per un sicuro rilievo negativo della propria personalità in termini di inclinazione alla illegalità; possono dunque, come in analoghe fattispecie (da ultimo, 12.10.2011, n. 4672; 30.6.2011, nn. 3497 e 3491; 1.6.2011, n. 2947), ritenersi esaurienti i necessari accertamenti come espletati dall'Autorità amministrativa nei confronti del titolare della licenza circa la mancanza da parte del medesimo dei prescritti requisiti, specie attesa la valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso della licenza.
4. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada rigettato.
Sussistono ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi - legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DIC. 2012.
06-01-2013 23:28
Richiedi una Consulenza