Legittima la clausola della "lettera di richiesta di offerta vincolante”.
Consiglio di Stato ad. plen. Data: 06/08/2013Numero: 19
Min. beni culturali C. Soc. Culturespaces Sa
E' legittima la clausola della "lettera di richiesta di offerta vincolante”, che, a pena di esclusione, impone ai concorrenti di garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro (cosi detta “clausola sociale”). Infatti l'aver previsto tale clausola nella “lettera” di invito e non nella “sollecitazione”, che nell'attuale procedura tiene luogo del bando, non si pone in contrasto con l'art. 69 del codice dei contratti, a norma del quale le particolari condizioni di esecuzione del contratto che è possibile apporre, attinenti anche “a esigenze sociali”, devono essere “precisate nel bando di gara, o nell'invito nel caso di procedure senza bando”. Infatti non sussiste contrasto fra sollecitazione (finalizzata alla prequalificazione delle imprese) e lettera di invito, dovendo qualificarsi la ricordata clausola sociale non come requisito di partecipazione, ma come modalità di esecuzione del servizio: modalità indicata in tempo utile – in via integrativa del bando – affinché le imprese potessero valutare, senza alcuna lesione della “par condicio”, la convenienza dell'offerta da presentare.
21-08-2013 22:18
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