Le sentenze di condanna, anche se datate nel tempo, vanno sempre dichiarate in sede di gara, per evitare la legittima esclusione dalla procedura.
TAR Emilia Romagna, sez. staccata di Parma (sez. I), sentenza 31 ottobre – 13 novembre 2013, n. 341
Presidente/Estensore Eliantonio
Fatto
Il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento dei “lavori di recupero funzionale della palazzina sud comparto ex Macello pubblico - 2° stralcio”, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. La società ricorrente, presentata l'offerta, si è classificata al terzo posto della graduatoria di merito.
Poiché le meglio graduate erano state escluse dalla gara per omessa dichiarazione di sentenze penali di condanna subite dagli amministratori, è stata assoggettata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ma è stata anch'essa esclusa in ragione dell'omessa dichiarazione, in sede di documentazione allegata all'offerta, di una pronuncia penale (emessa in data 5 febbraio 1980) per il reato di violazione delle norme in materia di edificabilità dei suoli (art. 17 della L. 20 gennaio 1977, n. 10).
In ragione di tale esclusione la gara è stata aggiudicata la gara alla Martini Costruzioni S.r.l.; inoltre, è stato disposto l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
Con il ricorso in esame ha impugnato tali atti, deducendo le censure di violazione dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria e per illogicità manifesta.
Ha dedotto, nella sostanza, l'insussistenza dell'obbligo di dichiarazione di fatti che non potevano condurre all'estromissione da una gara e l'inesistenza di una prescrizione in tal senso contenuta nella lex specialis del concorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fiorenzuola d'Arda, resistendo al gravame.
Si è anche costituita in giudizio l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, limitandosi a depositare, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell'Amministrazione in ordine alle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta a decisione.
Diritto
L'impugnata determinazione, con la quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara indetta dal Comune di Fiorenzuola d'Arda, è motivata con riferimento all'omessa dichiarazione, in sede di documentazione allegata all'offerta, di una pronuncia penale (emessa in data 5 febbraio 1980) per il reato di violazione delle norme in materia di edificabilità dei suoli,
Il ricorso è infondato.
Deve, invero, al riguardo ricordarsi che questa stessa Sezione con sentenze 24 novembre 2010, nn. 502 e 509, ha respinto analoghi ricorsi proposti dagli altri concorrenti partecipanti alla gara in questione, che erano stati anch'essi esclusi per aver omesso di dichiarare delle sentenze penali di condanna.
In tale occasione si è già avuto modo di chiarire che il disciplinare di gara, per quel che rileva nella presente controversia, stabiliva espressamente che l'istanza di partecipazione avrebbe dovuto essere corredata delle dichiarazioni sostitutive indicate nel disciplinare medesimo al punto 4), da redigere in conformità del modello “allegato B” e con riferimento “a pena di esclusione dalla gara” (v. pag. 2) a tutte le dichiarazioni ivi previste. Il punto 4), in particolare, richiedeva di specificare se si era incorsi in sentenze di condanna passate in giudicato o in decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o in sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., con indicazione altresì dell'eventuale conseguimento del beneficio della non menzione ed anche dell'eventuale applicazione dell'art. 178 cod. pen o dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. derivante da formale pronuncia giudiziale; in termini corrispondenti, poi, era formulato l'“allegato B”, secondo uno schema da compilare da parte delle concorrenti.
Ciò posto, deve evidenziarsi che il rappresentante legale della società ricorrente aveva sottoscritto una dichiarazione contrassegnata nella parte del modello che esclude in toto la sussistenza di precedenti penali a suo carico, omettendo di richiamare una sentenza di condanna subita nel 1980.
Ora, come questa stessa Sezione ha già chiarito con le predette decisioni - e come del resto è stato costantemente chiarito dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6291) - l'avere corredato l'offerta di un'attestazione falsa o comunque non conforme al modello imposto dalle norme di gara, determina legittimamente l'esclusione dalla gara, posto che la mancata dichiarazione incide non già sugli effetti delle condanne taciute quanto piuttosto sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della ditta stessa. Inoltre, è irrilevante che gli illeciti penali non dichiarati siano eventualmente inidonei ad incidere sulla moralità professionale della concorrente, in quanto, l'esistenza di false dichiarazioni circa i precedenti penali si configura come causa autonoma di esclusione, mentre le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne e alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già al concorrente, il quale è pertanto obbligato ad indicare tutte le condanne riportate, senza poterne autonomamente operare una selezione sulla base di meri criteri personali.
In assenza di significativi elementi di incertezza circa le dichiarazioni da formulare in sede di offerta - attesa l'univocità delle norme di gara - si rilevano, di conseguenza, prive di fondamento le doglianze della ricorrente proposte avverso l'atto di esclusione in parola, che si presenta come una corretta applicazione della lex specialis della gara.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto dei parametri e di quanto oggi disposto dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, ed, in particolare, della qualità dell'attività prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.500 (millecinquecento) oltre agli accessori di legge (IVA e CAP) a favore del Comune di Fiorenzuola d'Arda e di € 500 (cinquecento) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
25-11-2013 15:21
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