La rappresentanza in giudizio del Comune è riservata al Sindaco. L'atto di giunta non è più necessario.
Tribunale di Latina Sezione distaccata di Terracina, Decreto del 10/01/2013 Giudice Dott. Ferrara
(Art. 50 D.LGS n. 267/2000)
Alla luce del nuovo ordinamento delle autonomie locali la rappresentanza in giudizio del comune deve considerarsi riservata esclusivamente al sindaco ex art. 50 d.lgs n. 267/2000 e non può essere esercita da nessun altro soggetto come ad esempio il dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio neppure se ciò sia previsto dallo statuto, il quale ove contempli una siffatta previsione deve essere disapplicato dal giudice ordinario in ragione della sua illegittimità per violazione di legge.
La rappresentanza in giudizio ed il conferimento della procura alla lite è riservata alla competenza esclusiva del sindaco, mentre la preventiva autorizzazione alla lite da parte della giunta, quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, non costituisce più atto necessario ai fine della proposizione o della resistenza alle azioni, e ciò in virtù del nuovo ordinamento delle autonomie locali, e nello specifico ex art.50 d.lgs n.267/2000. (Fr. Pa.)
24-04-2013 22:19
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