La disciplina del silenzio rifiuto della P.A. non soggiace al regime della sospensione feriale dei termini.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 5 settembre 2013, n. 1815
N. 01815/2013 REG.SEN.
N. 00564/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2013, proposto da:
Fintec Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, via Liborio Romano 51;
contro
Comune di Erchie, Regione Puglia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Erchie sull'istanza del 01/02/2012, con la quale è stato richiesto di convocare la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della L.n. 241/90, per promuovere l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 18/08/00 n. 267 e dell'art. 5 della L.R. 03/11/04 n. 19, per la realizzazione di una "Struttura Polivalente turistico-commerciale e del tempo libero - Villaggio Argentoni" a Erchie, nonché per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Erchie di concludere il procedimento con provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente l'avv. Luca Vergine;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato in data 21.9.2004 al Comune di Erchie il progetto definitivo per la realizzazione di una “Struttura Polivalente turistico commerciale e del tempo libero denominata Villaggio Argentoni”, da realizzare in variante al vigente strumento urbanistico.
Con delibera n. 37 dell'1.10.2007 il Comune ha aderito all'iniziativa della ricorrente, approvando altresì lo specifico schema di convenzione regolante i rapporti economici e pubblicistici dell'iniziativa proposta.
Con nota 1.2.2012 la ricorrente ha formalmente diffidato il Comune alla convocazione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 34 d. lgs. n. 267/2000, in vista dell'eventuale conclusione dell'accordo di programma previsto ex art. 5 L.R. n. 19/04.
Rimasta inevasa tale istanza, la ricorrente ha impugnato il relativo silenzio formatosi sulla stessa, chiedendo pertanto ordinarsi al Comune l'adozione di provvedimento espresso.
Con ordinanza n. 1364/13 del 6.6.2013 questo TAR, ritenuto di dover valutare d'ufficio la tempestività del presente ricorso, ha formulato rituale avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a, rinviando per le ulteriori determinazioni all'udienza camerale del 10.7.2013.
Nella camera di consiglio del 10.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è irricevibile per tardività.
Ai sensi dell'art. 31 co. 2 c.p.a l'azione avverso il silenzio-rifiuto “… può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento, e comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”.
Tanto premesso, e venendo ora al caso in esame, rileva il Collegio che la ricorrente ha proposto istanza per la convocazione della conferenza di servizi in data 1.2.2012. Pertanto, l'amministrazione aveva trenta giorni per provvedere, ai sensi dell'art. 2 co. 2 l. n. 241/90.
Ne consegue che, essendosi il silenzio-rifiuto dell'amministrazione cristallizzato in data 2.3.2012, la ricorrente avrebbe dovuto proporre il relativo ricorso entro un anno da tale data, e pertanto entro il 2.3.2013.
Senonché, il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio risulta spedito per la notifica in data 28.3.2013, e pertanto oltre il predetto termine ultimativo del 2.3.2013. Per tali ragioni, esso deve reputarsi tardivo.
Né può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui nel computo debba essere compresa la sospensione feriale dei termini, giacché, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr, ex multis, TAR Lazio, Roma, II, 4.8.2011, n. 6988; TAR Puglia, Bari, I, 7.6.2005 n. 2770; TAR Campania, Napoli, IV, 6.6.2006 n. 6747, TAR Sicilia, Palermo, II, 25.9.2009, n. 1539), il predetto termine di un anno ha natura non processuale ma sostanziale, e non soggiace, come tale, alla detta sospensione.
In particolare, questo Collegio condivide le conclusioni cui è addivenuta la suddetta giurisprudenza pretoria, alla quale intende offrire il seguente corredo motivazionale.
Punto di partenza è che il termine ex art. 31 co. 2 c.p.a. ha natura decadenziale, e non prescrizionale. Ciò in quanto decorso l'anno il diritto non si estingue, ma semplicemente, non può più essere azionato. Viceversa, l'inadempienza dell'amministrazione permane, e ai sensi dell'art. 2 co. 9 l. n. 241/90 (nel testo risultante dalla novella di cui al d.l. n. 5/2012, convertito in l. n. 35/12) costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
Senonché, l'affermazione della natura decadenziale del suddetto termine non implica, per ciò solo, la sua attrazione alla sfera del processo. Ne è prova il fatto che l'ordinamento conosce termini di decadenza la cui valenza pre-processuale (e quindi, in definitiva, sostanziale) è indubbia: è il caso, nel diritto comune, del termine di decadenza (otto giorni dalla scoperta del vizio) previsto in tema di denuncia dei vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.).
Nel diritto pubblico, può farsi l'ipotesi dell'azione di risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi (art. 30 co. 3 c.p.a.), proponibile entro il termine decadenziale di 120 giorni decorrenti dal fatto, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo, o ancora – nel caso di inerzia della p.a. – dalla scadenza del termine per provvedere.
Ulteriore ipotesi di termine decadenziale in funzione sostanziale è quella prevista dall'art. 28 d.l. 21.6.2013, n. 69 (c.d Decreto del fare), convertito con modificazioni in l. 9.8.2013, n. 98. Sul punto, il legislatore, dopo il timido tentativo (che non ha avuto seguito) operato con la l. n. 59/97 (c.d. legge Bassanini), ha nuovamente normato la fattispecie dell'indennizzo da ritardo della p.a. nella conclusione del procedimento, subordinando la relativa esperibilità all'attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 2 co. 9 bis l. n. 241/90, nel termine decadenziale di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Orbene, in tutti i casi sopra citati, la previsione di un termine si pone quale elemento costitutivo della fattispecie, concorrendo alla definizione del suo ambito applicativo. Per tali ragioni, il termine opera sul piano sostanziale, e preesiste, come tale, al processo, del quale non segue la relativa disciplina giuridica, ivi inclusa quella relativa al periodo di sospensione feriale.
In particolare, nel caso del silenzio-rifiuto della p.a, la relativa disciplina giuridica postula la ricorrenza di determinati presupposti (obbligo di provvedere entro un certo termine, e sua violazione da parte della p.a.), tra i quali si situa – in chiave di delimitazione della fattispecie - la previsione di un termine di esercizio della pretesa. Ne consegue che, operando la disciplina del termine in chiave esclusivamente sostanziale, essa rimane insensibile alle dinamiche processuali, e non soggiace, per tali ragioni, alla sospensione feriale dei termini. Sospensione che è prevista invece per quei termini aventi il diverso scopo di delimitare l'ambito di esperibilità di una determinata azione giudiziaria (es. l'ordinario termine decadenziale per l'esperimento del ricorso innanzi al g.a.), senza alcun riguardo alla fattispecie sostanziale che ne è alla base, e al cui concorso detti termini rimangono sostanzialmente estranei.
Pertanto, avuto riguardo alla natura sostanziale del termine annuale previsto dall'art. 31 co. 2 c.p.a, esso non soggiace all'istituto della sospensione feriale. Per tali ragioni, il ricorso in esame, in quanto proposto oltre l'anno dalla scadenza del termine per provvedere, deve ritenersi tardivo.
Ne consegue la relativa declaratoria di irricevibilità.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Erchie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
15-09-2013 09:13
Richiedi una Consulenza