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Sentenza

L’equo compenso per la riproduzione di opere. Commercializzaizone di una stampan...
L’equo compenso per la riproduzione di opere. Commercializzaizone di una stampante o di un pc.
Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 27 giugno 2013, cause riunite da C-457/11 a C-460/11 (*)
«Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Diritto di riproduzione – Equo compenso – Nozione di “riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi” – Conseguenze della mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili per impedire o limitare gli atti non autorizzati – Conseguenze del consenso espresso o tacito alla riproduzione»

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie tra, da una parte, la Verwertungsgesellschaft Wort («VG Wort») e, dall'altra, la Kyocera, già Kyocera Mita Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Kyocera»), la Epson Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Epson») e la Xerox GmbH (in prosieguo: la «Xerox»), nella causa C‑457/11, e la Canon Deutschland GmbH, nella causa C‑458/11; e tra, da una parte, la Fujitsu Technology Solutions GmbH (in prosieguo: la «Fujitsu») nonché la Hewlett Packard GmbH e, dall'altra, la VG Wort, rispettivamente nelle cause C‑459/11 e C‑460/11, in merito alla remunerazione che tali società dovrebbero corrispondere alla VG Wort a motivo della commercializzazione di stampanti e/o di plotter, nonché di personal computer.

Contesto normativo
Il diritto dell'Unione

3 I considerando 2, 5, 35, 36, 39 e 52 della direttiva 2001/29 sono del seguente tenore:
«(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell'informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.
(...)
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
(...)
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.
(...)
(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione.
(...)
(52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per riproduzioni a uso privato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri dovrebbero analogamente promuovere l'adozione di misure volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. Le misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, come pure le misure prese dagli Stati membri, non impediscono ai titolari di far uso di misure tecnologiche coerenti con le eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad uso privato previste dalla normativa nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione, paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale differenziazione tra diverse condizioni d'uso conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, come il controllo del numero di riproduzioni. Per scongiurare abusi relativamente alle suddette misure, tutte le misure tecnologiche di protezione dovrebbero godere di tutela giuridica».
4 Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/29:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
5 L'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva enuncia quanto segue:
«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
(...)».
6 L'articolo 5, paragrafo 3, di detta direttiva così dispone:
«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
(...)
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
(...)».
7 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della medesima direttiva:
«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
8 L'articolo 6 della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
(...)
3. Ai fini della presente direttiva, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), [ed] e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.
(...)».
9 L'articolo 10 della direttiva 2001/29, rubricato «Applicazioni nel tempo», enuncia quanto segue:
«1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del 22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva o alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002».
10 Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

La normativa tedesca

11 L'articolo 53 della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz) del 9 settembre 1965 (BGBl. I, pag. 1273), come modificata dall'articolo 1 della legge del 10 settembre 2003 (BGBl. I, pag. 1774; in prosieguo: l'«UrhG»), è del seguente tenore:
«Riproduzione per uso privato e per altri usi personali
(1) La realizzazione di singole copie di un'opera effettuata da una persona fisica su qualsiasi supporto e per uso privato è lecita a condizione che le copie non perseguano, direttamente o indirettamente, uno scopo commerciale e non siano realizzate sulla base di un esemplare manifestamente prodotto illegalmente. La persona abilitata a realizzare copie può anche farle realizzare da un terzo nei limiti in cui tale realizzazione sia fatta a titolo gratuito o si tratti di copie realizzate su carta o su un supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi.
(2) È consentito realizzare o far realizzare singole copie di un'opera:
1. per uso scientifico personale, se e nei limiti in cui la realizzazione di copie è necessaria a tale fine;
2. per inserirle negli archivi personali, se e nei limiti in cui la realizzazione di copie è necessaria a tale fine e se la fonte utilizzata per la realizzazione di copie appartiene alla persona;
3. per propria informazione su questioni di attualità, qualora si tratti di un'opera oggetto di radiodiffusione;
4. per qualsiasi altro tipo di uso personale:
a) qualora si tratti di brevi estratti di un'opera pubblicata o di singoli articoli apparsi in giornali o riviste;
b) qualora si tratti di un'opera fuori stampa da almeno due anni.
Tali disposizioni si applicano al caso previsto alla prima frase, n. 2, solo se, inoltre,
1. la copia è realizzata su carta o supporto simile e con qualsiasi tipo di tecnica fotografica o altro procedimento avente effetti analoghi, o
2. l'uso è esclusivamente analogico o
3. gli archivi non perseguono, direttamente o indirettamente, uno scopo commerciale o economico.
Tali disposizioni si applicano ai casi previsti alla prima frase, n. 3 e n. 4, solo se, inoltre, è soddisfatta una delle condizioni enunciate alla seconda frase, n. 1 o n. 2.
(3) È consentito realizzare o far realizzare copie di piccole parti di un'opera, di opere di dimensioni ridotte o di singoli articoli apparsi in giornali o riviste, o resi accessibili al pubblico, se tali copie sono destinate ad un uso personale:
1. nella didattica scolastica, negli istituti non commerciali di formazione e di formazione continua, nonché negli istituti di formazione professionale, per quanto necessario ad una classe di allievi, o
2. ai fini di esami di Stato e di esami organizzati in scuole, istituti di istruzione superiore, istituti non commerciali di formazione e di formazione continua, nonché nell'ambito della formazione professionale, per quanto necessario, se e nella misura in cui la realizzazione di copie sia necessaria a tal fine.
(4) La riproduzione
a) di registrazioni grafiche di opere musicali;
b) di un libro o una rivista, qualora si tratti di una riproduzione più o meno integrale, nei limiti in cui essa non consista nel ricopiare l'opera a mano, è autorizzata soltanto su consenso del titolare dei diritti o alle condizioni di cui al paragrafo 2, n. 2, o per uso personale se si tratta di un'opera fuori stampa da almeno due anni.
(5) Il paragrafo 1, il paragrafo 2, da n. 2 a n. 4, e il paragrafo 3, n. 2, non si applicano alle banche dati, i cui elementi sono individualmente accessibili in modo elettronico.
Il paragrafo 2, n. 1, nonché il paragrafo 3, n. 1, si applicano a tali banche dati a condizione che l'uso a fini scientifici e per uso didattico non persegua uno scopo commerciale.
(6) Le copie non possono essere né diffuse né comunicate al pubblico. È tuttavia consentito il prestito di copie realizzate in modo legale di giornali e di opere fuori stampa, nonché di esemplari nei quali piccole parti danneggiate o andate perse sono state sostituite da copie.
(7) La registrazione di conferenze pubbliche, rappresentazioni o esecuzioni in pubblico di un'opera su supporto visivo o sonoro, la realizzazione di piani e schizzi di opere d'arte, nonché la costruzione di una copia di un'opera architettonica sono autorizzate soltanto col consenso del titolare dei diritti».
12 L'articolo 54a dell'UrhG così dispone:
«Obbligo di remunerazione per ogni copia ottenuta mediante fotocopia
(1) Se, a motivo della natura di un'opera, ci si può aspettare che essa sia riprodotta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 53, paragrafi da 1 a 3, mediante fotocopia o altro procedimento avente effetti analoghi, l'autore dell'opera ha diritto al pagamento, da parte del fabbricante dei dispositivi destinati alla realizzazione di tali copie, di un'equa remunerazione per compensare la possibilità di realizzare siffatte copie che risulta dalla vendita o un'altra forma di commercializzazione di tali dispositivi. È tenuto in solido con il fabbricante chiunque importi o reimporti a fini commerciali i dispositivi sul territorio in cui è vigente la presente legge o ne faccia commercio. Il commerciante non è tenuto al pagamento se acquista meno di 20 dispositivi per semestre civile.
(2) Qualora siffatti dispositivi siano utilizzati in scuole, istituti di istruzione superiore e istituti di formazione professionale o altri istituti di formazione e di formazione continua (istituti di istruzione), istituti di ricerca, biblioteche pubbliche o istituti che mettono a disposizione i dispositivi per la realizzazione di fotocopie a pagamento, l'autore ha anche diritto alla corresponsione di una equa remunerazione da parte dell'utilizzatore dell'apparecchio.
(3) L'articolo 54, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis».
13 Conformemente all'articolo 54d e all'allegato all'UrhG, la remunerazione dovuta per i dispositivi ai sensi dell'articolo 54a, paragrafo 1, dell'UrhG è fissata in un importo compreso tra EUR 38,35 ed EUR 613,56, in funzione del numero di copie che possono essere realizzate per minuto e della possibilità o meno di realizzare copie a colori. Tuttavia, possono essere concordati altri importi.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
La causa C-457/11

14 La VG Wort è una società autorizzata di gestione collettiva di diritti d'autore. Essa rappresenta in via esclusiva gli autori e gli editori di opere letterarie in Germania. Di conseguenza, essa è autorizzata a chiedere, per conto degli autori, il versamento della remunerazione dovuta dai fabbricanti, dagli importatori e dai distributori di dispositivi che rientrano nell'articolo 54a, paragrafo 1, dell'UrhG.
15 Agendo in nome proprio e per conto di un'altra società di gestione collettiva che difende i diritti di utilizzazione di opere grafiche di qualsiasi tipo, vale a dire la VG Bild-Kunst, la VG Wort ha chiesto informazioni, da un lato, sul tipo di stampanti vendute, o immesse in altro modo nel mercato, dal 1° gennaio 2001, e sulle quantità di cui si trattava, nonché, dall'altro, sulle capacità di tali dispositivi e sulle fonti di approvvigionamento di questi ultimi in Germania. Inoltre, la VG Wort ha chiesto che sia accertato che Kyocera, Epson e Xerox devono corrisponderle una remunerazione, mediante un diritto prelevato sui personal computer, le stampanti e/o i plotter immessi in commercio in Germania tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2007. Gli importi richiesti si basano sulle tariffe concordate con la VG Bild-Kunst e pubblicate nel Bundesanzeiger (Bollettino degli annunci ufficiali).
16 Il Landgericht Düsseldorf ha accolto in toto tale richiesta di informazioni, constatando al contempo in larga misura che la Kyocera, la Epson e la Xerox dovevano versare un compenso alla VG Wort. Adito dalla Kyocera, dalla Epson e dalla Xerox, il giudice d'appello ha annullato la sentenza di primo grado. Facendo riferimento ad una sentenza del 6 dicembre 2007, il Bundesgerichtshof ha respinto, con ordinanza, il ricorso in cassazione («Revision») presentato dalla VG Wort.
17 Il Bundesverfassungsgericht ha annullato la decisione del Bundesgerichtshof e ha rinviato la causa a quest'ultimo giudice.
18 Nell'ambito della nuova procedura di «Revision», la VG Wort ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Le convenute nel procedimento principale chiedevano il rigetto del ricorso in «Revision».
19 Ritenendo che la soluzione di tale ricorso dipenda dall'interpretazione della direttiva 2001/29, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva 2001/29 debba essere presa in considerazione nell'interpretazione del diritto nazionale anche per fatti verificatisi dopo la data dell'entrata in vigore della direttiva, il 22 giugno 2001, ma prima della data della sua applicabilità, il 22 dicembre 2002.
2) Se le riproduzioni a mezzo di stampanti costituiscano riproduzioni effettuate mediante l'uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.
3) Laddove la seconda questione venga risolta in senso affermativo: se i requisiti stabiliti dalla direttiva per un equo compenso nel caso di eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 siano soddisfatti, sotto il profilo del diritto fondamentale alla parità di trattamento sancito dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [(in prosieguo: la «Carta»)], anche qualora i destinatari dell'obbligo a versare l'adeguata remunerazione siano non i fabbricanti, gli importatori e i distributori delle stampanti, bensì i fabbricanti, gli importatori e i distributori di uno o più dispositivi diversi facenti parte di una catena idonea alla realizzazione di corrispondenti riproduzioni.
4) Se la possibilità di applicazione di misure tecnologiche ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/29 faccia venir meno la condizione di un equo compenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva.
5) Se la condizione [articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29] e la possibilità (considerando 36 della direttiva) di un equo compenso vengano meno laddove il titolare del diritto abbia prestato consenso espresso o tacito alla riproduzione delle sue opere».

Le cause da C-458/11 a C-460/11

20 I fatti e le questioni giuridiche in esame nelle cause da C‑458/11 a C‑460/11 corrispondono, sostanzialmente, a quelli relativi alla causa C‑457/11.
21 Nelle cause C‑457/11 e C‑458/11 le questioni sottoposte sono identiche. Nella causa C‑460/11 le questioni pregiudiziali sono identiche alle prime tre questioni sottoposte nella causa C‑457/11. Nelle cause C‑457/11 e C-459/11 la prima, la quarta e la quinta questione sono identiche. Per contro, nella causa C‑459/11, la seconda e la terza questione sono diverse da quelle sottoposte nella causa C‑457/11, in quanto esse non riguardano stampanti, bensì computer.
22 La seconda e la terza questione pregiudiziale sottoposte nella causa C‑459/11 sono del seguente tenore:
«2) Se le riproduzioni a mezzo di computer costituiscano riproduzioni mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.
3) Laddove la seconda questione venga risolta in senso affermativo: se i requisiti stabiliti dalla direttiva per un equo compenso nel caso di eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 siano soddisfatti, sotto il profilo del diritto fondamentale alla parità di trattamento sancito dall'articolo 20 della Carta (...), anche qualora i destinatari dell'obbligo a versare l'adeguata remunerazione siano non i fabbricanti, gli importatori e i distributori di computer, bensì i fabbricanti, gli importatori e i distributori di uno o più dispositivi diversi facenti parte di una catena idonea alla realizzazione di corrispondenti riproduzioni».
23 Con ordinanza del presidente della Corte del 6 ottobre 2011, le cause da C‑457/11 a C‑460/11 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione

24 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore di tale direttiva, al 22 dicembre 2002, data di scadenza del termine per la sua attuazione, la direttiva 2001/29 incida sugli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti.
25 Secondo una giurisprudenza costante, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in parola, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene, infatti, al sistema del TFUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
26 L'obbligo generale che incombe ai giudici nazionali di interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva esiste solamente a partire dalla scadenza del termine di attuazione di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, Racc. pag I-6057, punto 115).
27 Riguardo, più in particolare, alla direttiva 2001/29, risulta dal suo articolo 10, paragrafo 2, che essa non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.
28 Come emerge dalla genesi di detto articolo 10, paragrafo 2, e, segnatamente, dalla proposta iniziale della Commissione del 10 dicembre 1997 [COM(97) 628], che ha portato all'adozione della direttiva 2001/29, la tutela degli atti menzionati deriva «da un principio generale, che garantisce che tale direttiva non abbia effetto retroattivo e non sia applicabile ad atti di utilizzazione delle opere e altri materiali protetti realizzati prima della data prevista per l'attuazione di detta direttiva da parte degli Stati membri».

29 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che, per quanto riguarda il periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/29, al 22 dicembre 2002, data di scadenza del termine per la sua attuazione, tale direttiva non incide sugli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti.

Sulla quinta questione

30 Con la sua quinta questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il fatto che un titolare di diritti abbia prestato consenso espresso o tacito alla riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto incida sull'equo compenso che è previsto, a titolo obbligatorio o facoltativo, ai sensi delle disposizioni pertinenti della direttiva 2001/29 e, eventualmente, se una tale autorizzazione faccia venir meno detto compenso.
31 Al riguardo occorre anzitutto ricordare che la Corte ha già dichiarato, in relazione, più in particolare, all'eccezione per copia privata, che l'equo compenso mira ad indennizzare gli autori per la copia privata effettuata senza la loro autorizzazione delle loro opere protette, per cui detto compenso deve essere considerato quale contropartita del pregiudizio subìto dagli autori, derivante da siffatta copia non autorizzata da questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, Racc. pag. I-10055, punti 39 e 40).
32 Tale giurisprudenza è pertinente anche riguardo ad altre disposizioni contenute nell'articolo 5 della direttiva 2001/29.
33 Al predetto articolo 5 il legislatore dell'Unione ha introdotto, sotto il titolo stesso di detto articolo, una distinzione tra le eccezioni, da un lato, e le limitazioni, dall'altro, apportate al diritto esclusivo dei titolari di diritti di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere o di altri materiali protetti.
34 Tale diritto esclusivo può, quindi, secondo le circostanze, essere o integralmente escluso, a titolo di eccezione, o soltanto limitato. Non è escluso che siffatta limitazione possa parzialmente comportare, in funzione delle diverse situazioni particolari che essa disciplina, una esclusione, una restrizione, se non addirittura il mantenimento di detto diritto.
35 Occorre, pertanto, applicare tale distinzione operata sul piano normativo.
36 Si deve anche rilevare che, in virtù dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre, nella loro normativa interna, eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione. Qualora uno Stato membro non eserciti tale facoltà, i titolari dei diritti conservano, in seno a tale Stato, il loro diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere o di altri materiali protetti.
37 Se uno Stato membro ha deciso, in virtù di una disposizione contenuta all'articolo 5, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2001/29, di escludere, nell'ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione, qualsiasi diritto, per i titolari di diritti, di autorizzare la riproduzione delle loro opere o di altri materiali protetti, un eventuale atto di autorizzazione adottato da questi ultimi è privo di effetti giuridici nell'ordinamento di tale Stato. Pertanto, tale atto non produce alcun impatto sul pregiudizio causato ai titolari di diritti a causa dell'introduzione della misura privativa del diritto in parola e, di conseguenza, non incide in alcun modo sull'equo compenso, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo, in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.
38 Per contro, qualora uno Stato membro abbia deciso non tanto di escludere in toto tale diritto, per i titolari di diritti, di autorizzare la riproduzione delle loro opere o di altri materiali protetti, bensì di introdurre una semplice limitazione a siffatto diritto, occorre determinare se, nel caso di specie, il legislatore nazionale abbia inteso tutelare il diritto di riproduzione di cui godono gli autori.
39 Se, nel caso di specie, il diritto di riproduzione è stato tutelato, le disposizioni relative all'equo compenso non possono essere applicate in quanto la limitazione prevista dal legislatore nazionale non permette la realizzazione di riproduzioni senza l'autorizzazione degli autori e non genera, quindi, il tipo di pregiudizio del quale l'equo compenso costituisce una contropartita. Per contro, qualora, nel caso di specie, il diritto di riproduzione non sia stato conservato, l'atto di autorizzazione non ha alcun impatto sul pregiudizio causato agli autori e, pertanto, non può incidere sull'equo compenso.
40 Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che, nell'ambito di un'eccezione o di una limitazione prevista dall'articolo 5, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2001/29, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull'equo compenso, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.

Sulla quarta questione

41 Con la sua quarta questione, che occorre esaminare in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la possibilità di applicare le misure tecnologiche ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/29 faccia venir meno la condizione di un equo compenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.
 Sulla ricevibilità
42 Pur senza sollevare espressamente un'eccezione d'irricevibilità, la Fujitsu ha espresso dubbi quanto alla pertinenza della quarta questione ai fini della soluzione della controversia nella causa principale.
43 Nelle sue osservazioni, la Fujitsu sostiene, in sostanza, che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non si applica al procedimento principale, in quanto concernerebbe soltanto le riproduzioni di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato e non anche le copie di testi e di immagini fisse su computer.
44 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto della causa principale, quando il problema è di natura ipotetica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 12 ottobre 2010, Rosenbladt, C-45/09, Racc. pag. I-9391, punto 33, e del 18 aprile 2013, L, C‑463/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).
45 Orbene, non risulta in modo evidente che l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, richiesta dal giudice del rinvio, non abbia alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della causa principale o che riguardi un problema di natura ipotetica.
46 D'altronde, l'obiezione sollevata dalla Fujitsu, vertente sull'inapplicabilità di tale disposizione alla causa principale, non riguarda la ricevibilità, bensì appartiene al merito della quarta questione.
47 In tale contesto, la quarta questione pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.
 Nel merito
48 Come risulta dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29, gli Stati membri possono prevedere, nella loro normativa interna, un'eccezione per copia privata, a condizione, tuttavia, che i titolari di diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 di tale direttiva all'opera o agli altri materiali interessati.
49 Al riguardo occorre anzitutto ricordare, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, che l'equo compenso mira ad indennizzare gli autori a motivo del pregiudizio che hanno subito a seguito dell'introduzione dell'eccezione per copia privata e, pertanto, per l'utilizzazione fatta senza la loro autorizzazione di loro opere protette.
50 Peraltro, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, si deve intendere per «misure tecnologiche» qualunque tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso del suo funzionamento, è destinato a impedire o limitare, sulle opere o sugli altri materiali protetti, atti non autorizzati dal titolare di un diritto d'autore o di un diritto connesso al diritto d'autore.
51 Ne deriva che le «misure tecnologiche», alle quali si riferisce la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sono le tecnologie, i dispositivi o i componenti che mirano a limitare gli atti non autorizzati dai titolari di diritti, vale a dire ad assicurare una corretta applicazione di tale disposizione, la quale costituisce una restrizione al diritto d'autore e ai diritti connessi, e a impedire, così, gli atti che non rispetterebbero le rigorose condizioni che detta disposizione comporta.
52 Orbene, sono gli Stati membri e non i titolari di diritti che introducono l'eccezione per copia privata e autorizzano, ai fini della realizzazione di siffatta copia, tale utilizzazione delle opere o degli altri materiali protetti.
53 Di conseguenza, spetta allo Stato membro che ha autorizzato, mediante l'introduzione di detta eccezione, la realizzazione della copia privata garantire la corretta applicazione di detta eccezione e limitare, così, gli atti non autorizzati dai titolari di diritti.
54 Ne deriva che la circostanza che uno Stato membro non ha garantito la corretta applicazione dell'eccezione per copia privata non può in alcun modo far venire meno l'equo compenso dovuto ai titolari di diritti, i quali, peraltro, subiscono un pregiudizio ulteriore, proprio a motivo di siffatta omissione di detto Stato membro.
55 Ciò detto, occorre rilevare che, secondo il considerando 52 della direttiva 2001/29, i titolari di diritti possono ricorrere a misure tecnologiche applicate volontariamente che siano compatibili con l'eccezione per copia privata e permettano di realizzare l'obiettivo indicato da tale eccezione. Gli Stati membri devono promuovere l'adozione di siffatte misure tecnologiche.
56 Pertanto, per misure tecnologiche che i titolari di diritti hanno la facoltà di disporre si devono intendere le tecnologie, i dispositivi o i componenti che mirano ad assicurare la realizzazione dell'obiettivo perseguito dall'eccezione per copia privata e ad impedire o limitare le riproduzioni che non sono autorizzate dagli Stati membri nell'ambito di tale eccezione.
57 Alla luce del carattere volontario dell'applicazione di tali misure tecnologiche, la mancata applicazione di dette misure non può far venir meno l'equo compenso, nonostante una siffatta possibilità sia prevista.
58 Tuttavia, lo Stato membro interessato può far dipendere il livello concreto del compenso dovuto ai titolari di diritti dall'applicazione o meno di siffatte misure tecnologiche, affinché questi ultimi siano effettivamente incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi, volontariamente alla corretta applicazione dell'eccezione per copia privata.
59 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che la possibilità di applicazione delle misure tecnologiche previste all'articolo 6 della direttiva 2001/29 non fa venir meno la condizione dell'equo compenso prevista all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.

Sulle questioni seconda e terza

60 Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare da ultimo e congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, debba essere interpretata nel senso che ricomprende riproduzioni a mezzo di stampanti o personal computer, soprattutto nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro e, in siffatta ipotesi, quale sia il soggetto che deve essere considerato debitore dell'equo compenso ai sensi di tale disposizione.
61 In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, agli autori e ai titolari di diritti connessi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere o degli altri materiali protetti.
62 Tuttavia, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione dell'autore o del titolare di diritti connessi sulla sua opera o su altro materiale protetto, per quanto riguarda riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, a condizione, tuttavia, che i titolari di diritti ricevano un equo compenso (in prosieguo: l'«eccezione di riproduzione su carta o supporto simile»).
63 Occorre anzitutto rilevare che dal fascicolo non emerge alcun elemento che induca a ritenere che, per dirimere le controversie nei procedimenti principali, occorra appurare quale sia, eventualmente, la natura dell'originale a partire dal quale la riproduzione è effettuata. Non occorre, quindi, statuire al riguardo.
64 Come si evince dalla sua formulazione, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 stabilisce una distinzione tra il supporto di riproduzione, ossia la carta o supporto simile, e il mezzo utilizzato ai fini di tale riproduzione, vale a dire qualsiasi tipo di tecnica fotografica o qualsiasi altro procedimento avente effetti analoghi.
65 Per quanto riguarda, anzitutto, il supporto, elemento materiale sul quale si trova la riproduzione di un'opera o di un determinato altro materiale protetto, la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 menziona esplicitamente la carta, alla quale associa, in termini generici, un altro substrato che deve presentare qualità simili, vale a dire comparabili ed equivalenti a quelle della carta.
66 Ne consegue che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'eccezione prevista a tale disposizione i supporti che non hanno qualità comparabili ed equivalenti a quelle della carta. Infatti, se così non fosse, l'effetto utile di tale disposizione non potrebbe essere assicurato, tenuto conto, in particolare, dell'eccezione contenuta all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, che riguarda «le riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto».
67 Ne deriva che occorre escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 qualsiasi supporto di riproduzione non analogico, vale a dire, segnatamente, digitale, in quanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, per essere simile alla carta come supporto di riproduzione, un substrato deve poter fungere da supporto ad una rappresentazione fisica che possa essere percepita dalle capacità sensoriali umane.
68 Per quanto concerne, poi, il mezzo che consente una riproduzione su carta o supporto simile, risulta dalla formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 che quest'ultimo riguarda non solamente la tecnica fotografica, ma anche «ogni altro procedimento avente effetti analoghi», vale a dire qualsiasi altro mezzo che consenta di raggiungere un risultato analogo a quello ottenuto con la tecnica fotografica, ossia alla rappresentazione analogica di un'opera o dell'altro materiale protetto.
69 Siffatta conclusione è d'altronde corroborata dall'esposizione della motivazione della proposta della Commissione [COM(97) 628], che ha portato all'adozione della direttiva 2001/29, secondo la quale l'eccezione in parola non si fonda sulla tecnologia utilizzata, bensì sul risultato da raggiungere.
70 Nei limiti in cui tale risultato sia assicurato, poco importa il numero di operazioni o la natura della tecnologia o delle tecnologie utilizzate nel procedimento di riproduzione in parola, a condizione, tuttavia, che i diversi elementi o le diverse tappe non autonome di tale unico procedimento agiscano o si svolgano sotto il controllo della medesima persona e siano tutte rivolte alla riproduzione dell'opera o di altro materiale protetto su carta o supporto simile.
71 Siffatta interpretazione trova conforto nei considerando 2 e 5 della direttiva 2001/29, secondo i quali l'obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29 consiste nel creare un quadro generale e flessibile a livello dell'Unione per favorire lo sviluppo della società dell'informazione e nell'adeguare e completare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per tener conto dello sviluppo tecnologico, che ha fatto sorgere nuove forme di sfruttamento delle opere protette (sentenza del 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti, C‑283/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38).
72 Se ne evince che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non osta a che, fatte salve le precisazioni di cui al punto 70 della presente sentenza, nell'ambito del procedimento menzionato nella formulazione di tale disposizione, siano utilizzati diversi dispositivi, compresi quelli aventi una finalità digitale.
73 Riguardo, in secondo luogo, alla questione di chi sia il soggetto che, nell'ambito di siffatto procedimento che combina tra loro più dispositivi, taluni a finalità analogica, altri digitale, debba essere considerato come debitore dell'equo compenso, occorre anzitutto ricordare la giurisprudenza della Corte che, invero, concerne l'eccezione per copia privata, ma può, tuttavia, essere estesa in via analogica all'eccezione di riproduzione su carta o supporto simile, fermo restando che deve essere rispettato il diritto fondamentale alla parità di trattamento sancito dall'articolo 20 della Carta.
74 Quanto alla soluzione della questione relativa all'identificazione del soggetto che deve essere considerato debitore dell'equo compenso, la Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 2001/29 non indicano espressamente chi sia obbligato al suo pagamento, per cui gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, Racc. pag. I-5331, punto 23).
75 Ciò premesso, posto che la nozione di «equo compenso» costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la Corte ha precisato, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, che tale compenso mira ad indennizzare gli autori per la riproduzione delle loro opere protette effettuata senza il loro consenso, per cui deve essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito dagli autori derivante da siffatta riproduzione. Pertanto, incombe, in linea di principio, al soggetto che ha causato siffatto pregiudizio, vale a dire colui che ha realizzato la copia dell'opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione del titolare dei diritti, risarcire il danno subìto, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare (v., in tal senso, sentenza Padawan, cit., punti 44 e 45).
76 La Corte ha, però, riconosciuto che, tenuto conto delle difficoltà pratiche connesse a siffatto sistema di equo compenso, è consentito agli Stati membri risalire alle tappe precedenti alla realizzazione stessa della copia e istituire, ai fini del finanziamento dell'equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico dei soggetti che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e che, conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali oggetti a disposizione di soggetti che realizzano le copie o rendono a questi ultimi un servizio di riproduzione, poiché siffatto sistema consente ai debitori di ripercuotere il costo del prelievo sugli utenti privati e, pertanto, questi ultimi assumeranno l'onere del prelievo per le copie private (v., in tal senso, citate sentenze Padawan, punti 46 e 49, nonché Stichting de Thuiskopie, punti 27 e 28).
77 Applicando tale giurisprudenza mutatis mutandis all'eccezione di riproduzione su carta o supporto simile, incombe, in linea di principio, al soggetto che ha realizzato siffatta riproduzione finanziare il compenso che sarà corrisposto ai titolari di diritti. Tuttavia, gli Stati membri possono, tenuto conto delle difficoltà pratiche incontrate, introdurre eventualmente un prelievo a carico di coloro che dispongono dell'apparecchiatura sulla quale detta riproduzione è stata effettuata.
78 Qualora le riproduzioni in parola siano effettuate con un unico procedimento mediante una catena di dispositivi, è parimenti consentito agli Stati membri risalire alle tappe precedenti alla realizzazione della copia e istituire, eventualmente, un sistema nel quale l'equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo appartenente a tale catena che contribuisce a detto procedimento in modo non autonomo, in quanto tali persone possono ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti. Tuttavia, l'importo complessivo dell'equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dai titolari di diritti a seguito di siffatto unico procedimento non deve essere, in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.
79 In tale contesto, il diritto fondamentale di tutti gli interessati alla parità di trattamento risulta rispettato.
80 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che la nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende riproduzioni a mezzo di una stampante e di un personal computer, qualora tali dispositivi siano collegati tra loro. In siffatta ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema secondo il quale l'equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione dell'opera o dell'altro materiale protetto sul supporto interessato, poiché questi ultimi possono ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l'importo complessivo dell'equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dall'autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere, in sostanza diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.

Sulle spese

81 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Nel periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, al 22 dicembre 2002, data di scadenza del termine per la sua attuazione, tale direttiva non incide sugli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti.
2) Nell'ambito di un'eccezione o di una limitazione prevista all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull'equo compenso, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.
3) La possibilità di applicazione delle misure tecnologiche previste all'articolo 6 della direttiva 2001/29 non fa venir meno la condizione dell'equo compenso prevista all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.
4) La nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende riproduzioni a mezzo di una stampante e di un personal computer, qualora tali dispositivi siano collegati tra loro. In siffatta ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema secondo il quale l'equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione dell'opera o dell'altro materiale protetto sul supporto interessato, poiché questi ultimi possono ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l'importo complessivo dell'equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dall'autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere, in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.

(* Fonte http://curia.europa.eu/)
Avv. Antonino Sugamele

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