Indennità di trasferimento del militare. Assegnazione prima sede dopo fase addestrativa: non spetta.
Autorità: Consiglio di Stato sez. IV
Data: 15 gennaio 2013
Numero: n. 225
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2007, proposto da:
Pi. To., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Manno, con domicilio
eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, 12; Uff. Gener. Pers. Marina Mil., 3 Rep., Imp. Sott. e
Truppa, Uff. Gener. Person. Marina Milit., Repar. Formaz., Ufficio 2,
Direzione Studi Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE
III n. 04988/2006, resa tra le parti, concernente diniego
corresponsione indennità di trasferimento (risarc.danno).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2013 il Cons.
Sergio De Felice e udita per la parte pubblica, assente la parte
ricorrente, l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
(Torna su ) Fatto
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione di Lecce, Pi. To. Enrico agiva per l'annullamento dei provvedimenti - note del 9 agosto 2004 e dell'8 agosto 2004, con le quali gli veniva negato il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della legge n.186 del 2001, con decorrenza 10 novembre 2003, data del suo invio a Mariscuola Taranto.
Il rigetto dell'amministrazione era stato motivato per la ragione che, "continuando attività di formazione", la nuova sede di assegnazione "non può considerarsi sede di servizio in senso proprio".
Il ricorrente deduceva che il suo iter formativo si sarebbe esaurito in data 26 ottobre 2002 a conclusione del corso di formazione biennale, secondo quanto previsto dal bando di concorso e dalla normativa in materia, mentre l'amministrazione aveva dilatato illegittimamente tale periodo, perché i periodi di imbarco e tirocinio avrebbero dovuto essere compresi all'interno del biennio di formazione; illegittimamente sarebbe stato quindi trattenuto in formazione, nonostante fossero trascorsi oltre quattro anni.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendolo infondato, motivando sulla considerazione che in occasione dei vari corsi e trasferimenti (Corso di qualificazione anfibia, tirocinio pratico in unità navali, sia per i corsi 13° e 14° di abilitazione anfibia, sia in relazione al trasferimento disposto presso Mariscuola Taranto), l'amministrazione aveva sempre avuto cura di precisare nei relativi provvedimenti la seguente espressione: "trattasi di proseguimento iter formativo" e avverso tali atti il ricorrente non era mai insorto.
Secondo il primo giudice, quindi, non potendosi considerare sede di servizio - con diritto alla indennità di trasferimento - quella alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa, il ricorso era da rigettare.
Avverso tale sentenza propone appello l'originario ricorrente che, dopo avere premesso che l'iter formativo era già terminato in data 26 ottobre 2002 e che il beneficio invocato spetta anche a chi è trasferito di autorità in formazione o in riqualificazione, deduce che:
il bando di concorso, all'art. 14 comma 9, prevedeva che il corso di formazione e specializzazione ha la durata di due anni; il bando è in linea con la normativa primaria, che all'art. 11 d.lgs. 12 maggio 1995, n.196, prevede che il personale vincitore dei concorsi per allievi uscenti dalle rispettive scuole sottufficiali è tenuto a frequentare un corso di formazione e specializzazione, completato da tirocini complementari, fino alla concorrenza di due anni; l'eventuale permanenza in iter formativo, se esistente, sarebbe dipesa da condotta illegittima posta in essere dall'amministrazione; i presupposti per l'indennità di trasferimento sono solo che si tratti di personale in servizio permanente delle Forze Armate e che vi sia stato trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio.
In via subordinata, l'appellante chiede l'indennizzo all'ingiustificato arricchimento da parte della Pubblica Amministrazione.
L'amministrazione della difesa si è costituita con memoria di forma, depositando relazione illustrativa dei fatti di causa, nella quale precisa le circostanze che hanno determinato eccezionalmente il prolungamento della fase addestrativa di riqualificazione, che coinvolgeva nove marescialli su 420 allievi marescialli, in previsione del caso che allievi vincitori risultati idonei alle visite iniziali non superassero al termine del corso biennale gli ulteriori accertamenti fisici sanitari per il conseguimento dell'abilitazione; in sostanza, i disposti trasferimenti sono in realtà solo modalità gestorie del personale militare in fase formativa
Alla udienza pubblica dell'8 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
(Torna su ) Diritto
DIRITTO
L'appello è infondato.
In diritto costituiscono principi pacifici e consolidati quelli secondo cui i benefici di cui all'art. 1 l. 10 marzo 1987 n. 100, recante norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare, non spettano nell'ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare, o equiparato, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d'autorità, neppure nelle ipotesi di assegnazione successiva ad una fase di addestramento o di riqualificazione, atteso che durante la fase addestrativa il militare non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento d'autorità, bensì prima assegnazione di sede (Consiglio Stato sez. IV 27 luglio 2010 n. 4921).
Durante la fase addestrativa il militare non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento di autorità (Consiglio Stato sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2621).
La sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione al termine della medesima fase non costituisce trasferimento d'autorità, bensì prima assegnazione di sede, senza diritto al trattamento di missione; e ciò tenuto conto anche del fatto che detto trattamento presuppone un servizio istituzionalmente correlato in via ordinaria ad una permanenza nella medesima sede anche per più di quattro anni, mentre i corsi di addestramento non hanno per loro natura durata prolungata nel tempo (Consiglio Stato sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5889).
Nei fatti, in sostanza, il Ministero nella sua relazione del 13 dicembre 2004 specifica che il centro addestrativo aveva ravvisato, pochi mesi dopo l'inizio del corso, la discrasia tra quanto previsto dal bando in ordine alla attribuzione di talune categorie e specialità (nella specie IN/Fcm) e l'abilitazione necessaria (qualificazione anfibia- acronimo Anf).
In sostanza, dovevano essere adottate misure proprio per la ipotesi in cui gli allievi risultati idonei alle visite iniziali non superassero, al termine del corso biennale, gli ulteriori accertamenti fisico/sanitari previsti per il conseguimento dell'abilitazione.
Con indicazioni fornite in data 5 aprile 2001 dall'Ufficio Generale del Personale 1° Reparto formazione, si è previsto quindi che per i marescialli IN/Fcm non idonei alle visite di selezione del "Corso di riqualificazione Anfibia" necessario per poter espletare le mansioni di categoria, sarebbe stata avviata una procedura di riqualificazione - di fatto prolungando la fase addestrativa - nella categoria TA (tecnico di armi).
Tale comunicazione è stata portata a conoscenza anche dell'interessato odierno appellante, per ricevuta sottoscritta, che non può quindi sostenerne la ignoranza.
L'appellante non ha impugnato tali atti, compresi quelli che specificavano come si trattasse di proseguimento della fase addestrativa, sicché tali provvedimento sono divenuti inoppugnabili.
Né sorprende che tali atti non siano stati impugnati, trattandosi di provvedimenti che, in sostanza, erano di tenore favorevole agli interessati, consentendone la riqualificazione.
Pertanto, la domanda riproposta con l'appello, con cui si pretende l'indennità di trasferimento, è infondata per le suddette ragioni.
Deve considerarsi inammissibile, e anche infondata, la esperita sussidiaria azione di arricchimento, essendo possibile l'esperimento dell'azione principale consistente nella spettanza del diritto alla indennità di trasferimento, domanda qui rigettata.
L'azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione, per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso arricchito o contro altra persona (Cassazione civile sez. III, 5 agosto 2005, n. 16594).
Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va respinto, con conseguente conferma della appellata sentenza.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l'appello, confermando la impugnata sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GEN. 2013
09-02-2013 15:59
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