In un bar viene accertato il contrabbando di tabacchi esteri: la sanzione ha effetti reali e la subisce anche l'eventuale subentrante nella gestione.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 maggio - 5 giugno 2013, n. 3108
Presidente Virgilio – Estensore Castiglia
Fatto
In data 28 giugno 1994, la Guardia di finanza ha accertato che all'interno del Bar Eden a Nocera Inferiore erano detenuti - in violazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 - kg. 0,760 di tabacchi lavorati esteri. Di conseguenza, con decreto n. 4 del 26 gennaio 1996, l'Amministrazione finanziaria ha disposto – ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 50 – la chiusura dell'esercizio commerciale per dieci giorni.
Il provvedimento è stato impugnato dal signor Luciano Vastola, subentrato nella titolarità dell'esercizio nelle more della vicenda, mediante atto stipulato il 5 luglio 1995 con i precedenti proprietari. Con sentenza 7 luglio 2005, n. 1138, il T.A.R. per la Campania – Salerno, sez. II, ha accolto il ricorso, ritenendo che la sanzione della chiusura avrebbe carattere personale e quindi non avrebbe potuto essere inflitta nei confronti di un soggetto diverso da quella cui la violazione è stata contestata.
L'Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza, deducendo anzitutto il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo: trattandosi di sanzione punitiva, mancherebbe qualunque discrezionalità amministrativa, il privato agirebbe a tutela di un proprio diritto soggettivo e sussisterebbe dunque – in conformità all'orientamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione – la giurisdizione del Giudice ordinario (su tale eccezione il Tribunale territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi). D'altronde lo stesso T.A.R., nel decidere altro ricorso dello stesso signor Luciano Vastola in fattispecie analoga, avrebbe dichiarato l'improcedibilità (rectius: inammissibilità) del ricorso per difetto di giurisdizione (sentenza n. 93 del 2005).
L'Amministrazione sostiene inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha attribuito alla sanzione impugnata carattere personale.
All'udienza pubblica del 7 maggio 2013, l'appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
Diritto
In via preliminare, deve essere presa in esame il motivo derivante dall'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, formulata dall'Amministrazione finanziaria, sulla quale la sentenza di primo grado non ha preso posizione.
La censura va accolta.
Infatti, l'irrogazione di sanzioni di tenore interdittivo, come quella impugnata innanzi al Tribunale regionale, è espressione di attività vincolata e non discrezionale che, dal lato del soggetto sanzionato, è caratterizzata dall'incidenza su posizioni di diritto soggettivo. In difetto di una specifica disposizione che le attribuisca al Giudice amministrativo, pertanto, le relative controversie appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. da ultimo – in materia limitrofa, ma con affermazione di tenore generale, Cass. civ., ss. uu., 15 luglio 2010, n. 16577; e si veda anche Corte cost., 27 giugno 2012, n. 162).
In disparte da ciò, l'appello sarebbe comunque anche fondato nel merito, poiché la sanzione della chiusura dell'esercizio, che trova causa nel reato di contrabbando, ha effetti reali ed è diretta a colpire il cattivo uso dei locali e dell'autorizzazione commerciale. Di conseguenza, essa è applicabile indipendentemente dalla permanenza nel tempo dello stesso titolare, laddove l'interpretazione data dal T.A.R. si risolve in un contrasto rispetto alla finalità di legge e rischia di dare spazio ad una facile elusione della norma con il trasferimento della titolarità dell'esercizio (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2010, n. 3470).
L'appello dell'Amministrazione, in definitiva, è fondato e deve dunque essere accolto, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.
Apprezzate le circostanze, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
21-06-2013 16:20
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