Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

Impugnazione delle note caratteristiche. Il i giudizi formulati dai superiori s...
Impugnazione delle note caratteristiche. Il i giudizi formulati dai superiori sui militari di carriera costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnica. Il Comandante tuttavia avrebbe dovuto astenersi in considerazione dello stato di tensione venutosi a creare tra i due militari.
N. 01000/2012 REG.SEN.

N. 00186/2005 REG.RIC.

N. 00324/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2005, proposto da:
S. C., rappresentato e difeso dagli avv. Atonino Romeo, Viviana Cappellari, con domicilio eletto presso Viviana Cappellari in Torino, via Pinelli, 23;

contro

Ministero Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Stato Maggiore della Difesa;


sul ricorso numero di registro generale 324 del 2007, proposto da:
S. C., rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Romeo, con domicilio eletto presso Davide Diana in Torino, via Cavalli, 42;

contro

Ministero Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Comando Logistico dell'Aeronautica Militare;

nei confronti di

Direzione Generale Per il Personale Militare;

per l'annullamento:

- quanto al ricorso n. 186 del 2005:

a) del giudizio e qualifica finale di "superiore alla media", conosciuti in data 25.11.2004, relativi alla scheda valutativa n. ordine 81 inerente il periodo di servizio dall'1.11.2003 al 18.7.2004;

b) di ogni altro provvedimento presupposto, inerente e conseguente.

- quanto al ricorso n. 324 del 2007:

c) del giudizio e qualifica finale di "inferiore alla media", conosciuti in data 4.1.2007, relativi alla scheda valutativa n. ordine 85 inerente il periodo di servizio dall'1.11.2005 al 31.10.2006;

d) di ogni altro provvedimento presupposto, inerente e conseguente ivi compresi gli Elementi di informazione redatti dal Direttore della Direzione territoriale di Amministrazione del Comando Logistico dell'Areonautica militare.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Difesa e di Ministero Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato il tenente colonnello C. S., appartenente all'Aeronautica Militare ed in servizio presso il 53° Stormo di Cameri con l'incarico di Capo Servizio Amministrativo e Consigliere giuridico del Comandante, premettendo di essere stato assunto in servizio permanente attivo nel 1985 e di aver sempre riportato nelle note caratteristiche la qualificazione finale di “eccellente”; riferendo inoltre di aver seguito numerosi corsi di qualificazione professionale, di aver svolto numerosi incarichi di docenza e di consigliere giuridico distinti dall'incarico principale e di aver al proprio attivo anche numerose pubblicazioni; tanto premesso impugna il giudizio finale di “superiore alla media” riportato nella scheda valutativa relativa al periodo 1/11/2003- 18/07/2004, supportato dalla seguente motivazione: “Ufficiale dalle distinte qualità complessive, sostenuto da un ottimo bagaglio-tecnico professionale, è animato da adeguata motivazione al lavoro. Nel periodo in esame ha operato con normale impegno ed interesse, con risultati nel complesso soddisfacenti. In sintesi trattasi di Ufficiale dalle valide potenzialità di fondo, che con maggiore attenzione ed incisività potrebbe facilmente ottenere la massima qualifica”.

A sostegno del ricorso il ten. Col. S. ha dedotto, con unico articolato motivo, difetto di motivazione, motivazione contraddittoria, travisamento, mancanza di armonia tra le singole voci analitiche e giudizio complessivo finale e tra i precedenti di carriera ed il giudizio complessivo finale: tutte le voci della scheda valutativa variano da “molto buono” a “ottimo” e quindi non si comprende per quale ragione da tali giudizi possa scaturire, quale risultato, una valutazione inferiore, che è in completa disarmonia con i precedenti di carriera del ricorrente; necessitava dunque una particolare motivazione, che invece fa difetto.

Con ulteriore ricorso, rubricato al n. 324/2007 di R.G., il ten. Col. S. ha impugnato il giudizio finale di “Inferiore alla media” riportato nella scheda valutativa relativa al periodo 1/11/2005 – 31/10/2006 supportato dalla seguente motivazione: “L'operato della S.V. è stato caratterizzato da discontinuità e da atteggiamento poco consoni ai delicati incarichi a lei affidati e certamente non in linea con le capacità professionali. La delicatezza degli incarichi richiedono spiccate caratteristiche di motivazione, spirito di servizio, equilibrio, continuità poiché le impongono di rappresentare fermo punto di riferimento per l'organizzazione in cui opera. Pertanto, nell'esprimere il mio biasimo per il suo comportamento, la esorto fermamente a riflettere su questi aspetti che, essendo stati fortemente carenti nel periodo in esame, hanno, di fatto, causato il venir meno del rapporto di fiducia che necessariamente deve esistere con il suo Comandante.”.

A sostegno del secondo ricorso il tec. Col. S. ha dedotto:

I) mancata applicazione degli artt. 14 del D.P.R. 255/2006 e 7 del D.P.R. 213/2002, in relazione al fatto che le schede valutative sono state redatte su un modello non più in uso nonché in relazione al fatto che gli elementi di informazione posti a base del giudizio finale sono stati richiesti ad una Autorità che non era competente a fornirli;

II) violazione delle istruzioni dello Stato Maggiore della Difesa del 30.10.2006, paragrafo 5, che impongono al superiore di astenersi dalla compilazione dei documenti caratteristici allorché vi sia impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo per mancanza di sufficienti elementi o per conflitto di interessi: la censura è messa in relazione, in particolare, ad un conflitto di interessi venutosi a creare tra il ricorrente ed il Comandante nel periodo appena precedente la redazione delle note caratteristiche impugnate, nonché in relazione al fatto che il primo Revisore, che pure ha avuto modo di incontrare il ricorrente in una sola occasione, si è espresso in relazione ad un periodo di servizio effettivo di 51 giorni;

III) difetto di motivazione, travisamento, sviamento di potere: il giudizio finale delle note caratteristiche è stato, per il periodo 1/11/2004 – 30/10/2005, di “eccellente”: le note impugnate sono state redatte dallo stesso Comandante compilatore e dallo stesso primo Revisore, i quali hanno improvvisamente mutato l'atteggiamento verso il ricorrente a seguito di una divergenza di opinioni manifestata dal tec. Col. S. in merito ad una problematica di lavoro; il giudizio complessivo finale si incentra solo sul comportamento tenuto dal ricorrente nel periodo considerato, e non sulle capacità ed attitudini, e comunque non è coerente con molti dei giudizi parziali.

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere ad entrambi i ricorsi, trattenuti a decisione alla pubblica udienza del 14 giugno 2012.

Preliminarmente il Collegio ne dispone la riunione, attesa l'identità delle parti in causa e la connessione esistente tra i provvedimenti impugnati.

Nel merito il Collegio ritiene infondato il primo ricorso e che meriti invece di essere accolto il secondo di essi.

E' utile ricordare che secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza i giudizi formulati dai superiori sui militari di carriera costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnica, che impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non risultino arbitrari, irrazionali, illogici o basati su un evidente travisamento di fatti, che peraltro spetta al ricorrente dimostrare (si veda TAR Puglia-Bari, sez. III n. 1805/2011 e le pronunce ivi richiamate).

Orbene, non si può affermare che nel caso di specie il giudizio finale di “superiore alla media”, espresso nelle note caratteristiche relative al periodo 1/07/2003-18/07/2004, sia palesemente arbitrario o irrazionale: va infatti rilevato che sebbene i giudizi parziali siano generalmente piuttosto lusinghieri, essi non esprimono sempre il massimo valore attribuibile a ciascun giudizio: per quanto riguarda il “vigore mentale”, ad esempio, nelle note caratteristiche è stata sbarrata la casella relativa a “Assicura un sufficiente rendimento anche in condizioni ardue e/o emergenza”, ma altre opzioni esprimevano un giudizio ancora più positivo, cioè a dire: “ottima resistenza all'affaticamento mentale” ed inoltre “è instancabile anche in condizioni di disagio e/o emergenza”.

Analogamente, sul “vigore fisico” il compilatore si è espresso nel senso che il ricorrente è “durevole in situazioni normali”; sulla “versatilità” nel senso che “ha la predisposizione per le attività che destano il suo interesse”; sulla “capacità d'analisi e approccio mentale” nel senso che “sa esaminare prontamente ogni problema che rientri nelle proprie esperienze”, e sulla capacità di comunicazione scritta, infine, nel senso che “scrive in modo lineare, chiaro e conciso in tempi accettabili”.

Da tali giudizi parziali emergono i tratti di un soggetto che si esprime generalmente al meglio di sé e che anche in condizioni non ideali è in grado di dare buone prestazioni, senza perciò dare prova di doti eccezionali. Tale sensazione è confermata dall'esame del giudizi parziali relativi alle qualità professionali, i quali confermano che il ricorrente é in grado di esprimere buone prestazioni ma solo fino a che rimane nell'ambito delle situazioni o materie da lui ben conosciute.

Tutto ciò considerato il giudizio finale di “superiore alla media”, che è comunque un giudizio positivo, non è necessariamente stridente con i giudizi parziali contenuti nelle note caratteristiche, ed anzi appare coerente con essi: come tale esso non è sindacabile nella presente sede di legittimità, non ravvisandosi gli estremi della manifesta arbitrarietà, irrazionalità o contraddittorietà.

Né incoerenza può derivare dal fatto che nelle annate precedenti il ricorrente abbia sempre riportato il giudizio di “eccellente” o di “ottimo”, stante che anche i migliori soggetti possono talora andare incontro a periodi transitori di riduzione del rendimento e che – come già precisato – il giudizio di “superiore alla media” resta comunque nell'area delle valutazioni positive.

Desta invece estrema perplessità il giudizio finale, di “inferiore alla media” delle note relative al periodo 1/11/2005 – 30/10/2006, note che, soprattutto per quanto attiene alle qualità professionali, evidenziano una tendenza del ricorrente a fare solo lo stretto necessario, in particolar modo nelle attività per le quali non ha interesse o sulle quali non concorda: in questo caso il passaggio all'area negativa delle valutazioni costituisce un evento effettivamente incoerente rispetto a tutta la precedente carriera del ricorrente.

Tale incoerenza si innesta in una situazione di conflitto esistente tra il ricorrente ed il Comandante, compilatore delle note testimoniato da una lettera dell'agosto del 2006, con la quale il Comandante, dopo aver contestato al ricorrente non meglio identificati episodi di discontinuità nel servizio, di ritardi ed omissioni nonché di generare rancore e disistima nei colleghi di lavoro, ha chiaramente anticipato al tec. Col. S. che di tali fatti avrebbe tenuto conto nella redazione delle note caratteristiche. Agli atti risultano inoltre prodotte due denunce che il ricorrente ha presentato nei mesi successivi alla Procura della Repubblica Militare di Torino per ingiuria nei confronti di un inferiore nonché per divulgazione di notizie segrete o riservate.

I documenti acquisiti al fascicolo del giudizio consentono poi di affermare che il conflitto di interessi cui s'è fatto cenno si sarebbe originato nella primavera del 2006 e che prima di allora i rapporti tra il ricorrente ed il Comandante erano effettivamente connotati da stima ed amicizia, di guisa che risulta incomprensibile il tenore della lettera dell'agosto 2006 se non ipotizzando l'intervento di un episodio grave. Non risulta, tuttavia, che il ricorrente sia stato sanzionato, in via penale o disciplinare, per fatti commessi in quel periodo (né in altri periodi, del resto), di talché non è lecito presumere che i rapporti si siano incrinati a causa della inosservanza, da parte del ricorrente, di obblighi discendenti dal rapporto di servizio.

Il Collegio è pertanto dell'opinione che lo stato di tensione venutosi a creare tra i due militari sia stato determinato anche da fattori personali e che pertanto fosse suscettibile di condizionare il Comandante nella redazione delle note caratteristiche. Di conseguenza, in osservanza dell'art. 5 delle Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate, il Comandante avrebbe dovuto astenersi dall'incombente.

Sospetto risulta anche il fatto che il Comandante abbia acquisito elementi di informazione e che questi elementi vertano piuttosto sul carattere del ricorrente che sulle di lui capacità tecniche. Sotto il primo profilo va rilevato che non risulta che il Comandante appartenesse ad una diversa Arma rispetto a quella di appartenenza del tec. Col. S., di guisa che l'acquisizione di elementi di informazione non era necessaria, giusta quanto previsto dall'art. 4 delle Istruzioni sopra citate. Quanto al secondo aspetto va detto che la nota contenente gli elementi di informazione, pur dopo aver dato atto della preparazione tecnica e delle capacità del ricorrente, si dilunga nel metterne in evidenza taluni atteggiamenti “inquisitori” e poco collaborativi, finendo così per avere un oggetto diverso da quello indicato dall'art. 4 delle Istruzioni, laddove si legge che “Le informazioni debbono riferirsi esclusivamente allo specifico aspetto tecnico dell'attività dell'ufficiale”.

Tali elementi suggeriscono che il Comandante abbia scientemente voluto danneggiare il ricorrente con delle note caratteristiche negative, a supporto delle quali ha illegittimamente portato elementi di informazione che non avrebbe potuto acquisire e che pertanto non avrebbe dovuto tenere in conto.

In definitiva il Comandante avrebbe dovuto astenersi dal compilare le note caratteristiche relative al periodo 1/11/2005 – 30/10/2006, e per tale ragione esse sono illegittime e vanno annullate unitamente al giudizio finale di “inferiore alla media”.

Conclusivamente va respinto il ricorso n. 186/2005 e va invece accolto il ricorso n. 324/2007.

Le spese possono essere compensate attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- riunisce il ricorso n. 324/2007 R.G. al ricorso n. 186/2005 R.G.;

- respinge il ricorso n. 186/2005 R.G.;

- accoglie il ricorso n. 324/2007 R.G. e per l'effetto annulla il giudizio finale di "inferiore alla media", relativo alla scheda valutativa n. ordine 85 inerente il periodo di servizio dall'1.11.2005 al 31.10.2006 nonché i presupposti elementi di informazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2012

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza