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Sentenza

Il Sindaco ordina lo sgombero di materiale pericoloso, abbandonato in un fondo a...
Il Sindaco ordina lo sgombero di materiale pericoloso, abbandonato in un fondo agricolo nel quale risulta divelta la recinzione. Illegittimità: nessun obbligo può essere imposto ai proprietari del terreno sul quale si è realizzato l’abbandono di rifiuti, qualora non emerga la loro colpa o il dolo.
N. 02163/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01819/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2013, proposto da Antonella Giambra, Marcello Catanese, Donata Giunta, Alberto Catanese, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanna Giglia e Luigi Cascino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Caterina Giunta in Palermo, via Nunzio Morello n. 20,

contro

Comune di Caltanissetta in persona del Sindaco pro tempore, non costituito,

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale n. 13 del 31/7/2013, notificata il 6/08/2013, con la quale veniva ordinato ai ricorrenti di procedere entro 60 gg. dalla notifica della suddetta ordinanza alla rimozione del materiale in eternit e dei rifiuti speciali non pericolosi, nonchè al ripristino dello stato dei luoghi, nonchè di produrre la documentazione comprovante l'avvenuta rimozione e lo smaltimento dei rifiuti;

- occorrendo della nota prot. n. 26525 del 29/4/13;

- di ogni altro atto connesso, conseguenziale o presupposto a quello espressamente impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e udito l'avv. L. Cascino;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.


1. I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito in agro di Caltanissetta c.da Valli (fg. 177, part. 207), sul quale sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi (nota ARPA 16453 del 14/3/2013) previa rottura della recinzione.

Nonostante la denuncia contro ignoti presentata dai ricorrenti per reato di danneggiamento, invasione di terreni, violazione di domicilio e abbandono di rifiuti pericolosi, il Comune di Caltanisetta ha notificato l'ordinanza indicata in epigrafe (n. 13 del 31/7/2013), ordinando la rimozione dei rifiuti.

Avverso la suddetta ordinanza è stato presentato ricorso, lamentandosi la violazione della l. 241/90, dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

2. Il Comune non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il collegio, previo avviso alle parti della possibilità di emettere una sentenza in forma semplificata, tratteneva la causa in decisione.

3. L'ordinanza è illegittima in quanto, come recentemente chiarito dalla sentenza di questa Sezione del 5/6/2013 n. 1232 e confermato dalla costante giurisprudenza, nessun obbligo può essere imposto ai proprietari del terreno sul quale si è realizzato l'abbandono di rifiuti, qualora non emerga la loro colpa o il dolo.

Infatti, in tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e disciplinata dall'art. 14 del D.lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), ha statuito che il proprietario dell'area interessata è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2005 , n. 136), ribadendo tale convinzione anche nella vigenza della nuova normativa (Cons. St, sez. V, 19 marzo 2009 n. 1612), escludendo conseguentemente che la norma configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui) (cfr. ex plurimis Cons. St., 21/5/2013 n. 2740;Tar Salerno, sez. I, 7/5/2009 n. 1826; Tar Napoli, sez. V, 6/10/2008 n. 13004).

Orbene, nel caso concreto, l'Amministrazione non ha posto in essere alcuna attività volta ad accertare eventuali responsabilità, anche omissive, dei ricorrenti.

Il terreno risultava recintato e la recinzione risulta divelta (cfr. fotografie in atti). I ricorrenti si sono tempestivamente attivati presentando denuncia contro ignoti e coinvolgendo l'Autorità giudiziaria per poter accertare le responsabilità effettive.

L'Amministrazione comunale, ignorando la suddetta circostanza, non si è attivata per cercare di appurare le responsabilità effettive.

4. Il ricorso, pertanto, va accolto, con spese a carico della parte soccombente che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Caltanissetta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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