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Sentenza

Il Sindaco di Senigallia dice no all'istallazione di un circo. Il Tar gli da tor...
Il Sindaco di Senigallia dice no all'istallazione di un circo. Il Tar gli da torto. Ordinanza sindacale illegittima se vieta alcune tipologie di animali.
T.A.R.  sez. I  Ancona , Marche Data: 05/04/2013 ud. 04/04/2013 Numero: 283


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche         
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
ex art. 60 cod. proc. amm.;                                          
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2013, proposto da:   
Sensazioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.  Giulio  Cerceo,
Mauro Maiolini, con domicilio eletto presso l'Avv. Mauro Maiolini, in
Ancona, corso Mazzini, 99;                                           
                               contro                                
Comune  di  Senigallia,  Comune  di  Senigallia  Responsabile   delle
Attività Economiche, non costituiti;                                 
                         per l'annullamento                          
previa sospensiva, della nota del  Responsabile  Attività  Economiche
del Comune di Senigallia spedita via mail in data  17  gennaio  2013,
nella  parte  in  cui  nega   l'autorizzazione    allo    svolgimento
dell'attività di circo equestre richiesta della  società  ricorrente;
nonché in particolar modo il Regolamento Comunale sulla Tutela  degli
Animali approvato con deliberazione n. 48  del  27/5/2009  richiamato
nella nota stessa, nella parte in cui dispone all'art. 14,  comma  1,
il divieto di qualsiasi forma  di  spettacolo  o  di  intrattenimento
pubblico o privato effettuato a scopo  di  lucro  che  contempli,  in
maniera  totale  oppure  parziale,  l'utilizzo  di    animali,    sia
appartenenti a specie domestiche che selvatiche; e nella parte in cui
dispone, all'art. 27 comma 1, il divieto di detenere animali  esotici
potenzialmente  pericolosi  per  l'incolumità  pubblica,   come    da
prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi,  nonché
tutti gli animali esotici che sono inseriti nella  lista  C.I.T.E.S.,
di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso    
e con condanna al risarcimento del danno                             
conseguente all'illegittimo comportamento dell'Ente.                 
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il  dott.
Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori  come  specificato
nel verbale;                                                         
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;       


Fatto
FATTO E DIRITTO

Considerato che:

- il ricorso è manifestamente fondato e poiché viene in rilievo un'unica questione di diritto il giudizio può essere definito in questa sede con sentenza resa in forma immediata;

- come ritenuto da una condivisibile giurisprudenza (ex plurimis, TAR Bologna, II, n. 470/2012), l'esercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali (potere che certamente è attribuito agli stessi Comuni) non può mai portare al divieto di svolgimento di attività che sono consentite in base a specifiche disposizioni di legge. Ciò sia per un problema di gerarchia delle fonti di produzione normativa (essendo il regolamento cedevole rispetto alle fonti primarie), sia perché l'ordinamento costituzionale (art. 120 Cost.) vieta agli enti territoriali di porre ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose e di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale. Inoltre l'art. 41 Cost. riconosce a qualunque cittadino o straniero residente in Italia il diritto di libera iniziativa economica, precisando solo che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

- ora, in ragione dell'evoluzione dei costumi e della coscienza collettiva, può anche ritenersi che il riferimento alla dignità umana comprenda anche la dignità degli animali (i quali, peraltro, erano già tutelati in epoca antecedente all'entrata in vigore della Carta fondamentale da norme penali, quale ad esempio l'art. 727 c.p.), ma questo non rende legittime le norme regolamentari impugnate;

- in subiecta materia, la corretta attuazione del precetto di cui all'art. 41 Cost., per la parte di competenza dei Comuni, consiste nell'adottare norme regolamentari che prevedano specifici adempimenti a carico dei gestori dei circhi e di altri spettacoli analoghi, funzionali a tutelare la dignità e la salute degli animali impiegati negli spettacoli, ma che siano proporzionati allo scopo e che non costituiscano surrettizi divieti all'esercizio di un'attività economica prevista e riconosciuta da specifiche norme statali. Naturalmente, ponendo tali precetti, i Comuni possono prevedere le relative sanzioni per il caso di inosservanza e le modalità di effettuazione dei controlli da parte del personale della Polizia municipale o di funzionari preposti allo specifico settore;

- va poi aggiunto che l'art. 14 dell'impugnato regolamento comunale tradisce anche una sorta di preconcetta ostilità nei riguardi dell'attività circense, visto che non si comprende perché il divieto posto dalla norma non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati (quando costituisce dato di comune esperienza che proprio nel settore dell'ippica si registrano numerosi abusi a danno degli animali, quali ad esempio pratiche di doping anche nelle corse che si svolgono negli ippodromi autorizzati) e alle esposizioni agricolo - zootecniche (in occasione delle quali molto spesso gli animali sono costretti a permanere molte ore in gabbie di ridotte dimensioni e a subire analoghi stress). La verità è che nessuna attività che preveda l'impiego di animali è in sé "buona" o "cattiva", la differenza essendo legata al rispetto che l'esercente l'attività ha per l'animale, per cui l'unica via per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni;

- in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e delle presupposte norme regolamentari (artt. 14, comma 1, e 27, comma 1) adottate dal Comune di Senigallia, nei limiti dell'interesse della società ricorrente.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulla domanda risarcitoria, la quale è solo esposta nell'epigrafe del ricorso e non reiterata nelle conclusioni finali. In ogni caso, l'accoglimento nel merito del ricorso dà luogo ad una reintegrazione in forma specifica dell'interesse azionato dalla società ricorrente (id est, l'interesse a installare il circo nel territorio di Senigallia nel periodo preventivato).

In ragione della manifesta fondatezza del ricorso, il Comune di Senigallia è condannato al pagamento delle spese di giudizio, che si ritiene di liquidare in € 1.500,00, oltre ad accessori di legge.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e condanna il Comune al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, nella misura di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 APR. 2013.
Avv. Antonino Sugamele

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