Il Sindaco conferisce incarico di comandante del corpo di Polizia Municipale ad un soggetto privo della qualifica di ufficiale di polizia municipale. Giurisdizione del giudie amministrativo o ordinario?
N. 02747/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02276/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2276 del 2013, proposto da:
Rosario Iozzia, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mania, con domicilio presso lo stesso, in Catania, Via V. Giuffrida 37;
contro
Comune di Pozzallo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Rizza, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;
nei confronti di
Luigi Bottaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Piccione, con domicilio presso Alessandro Girbino, in Catania, Via Asilo Sant'Agata 19;
per l'annullamento
a) della deliberazione della Giunta Municipale di Pozzallo n. 116 in data 1 giugno 2013; b) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dal Comune di Pozzallo con deliberazione di Giunta n. 3 in data 4 gennaio 2013; c) della nota del medesimo Comune n. 16715 del 5 giugno 2013; d) della determinazione del Comune stesso n. 52 in data 28 giugno 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzallo e di Luigi Bottaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha esposto che: a) ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pozzallo, il Comandante del Corpo deve essere in possesso della qualifica di ufficiale di polizia municipale; b) con deliberazione di Giunta n. 3 del 4 gennaio 2013, il Comune di Pozzallo ha approvato un nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; c) con deliberazione di Giunta n. 116 dell'1 giugno 2013, l'Amministrazione ha approvato un nuovo organigramma e funzionigramma comunale, strutturando l'apparato burocratico in tredici settori (tra cui quello relativo alla Polizia Municipale) e rinviando, quanto al conferimento degli incarichi di vertice dei settori stessi, al nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (e non al vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale); d) dovendo ricoprire il posto di responsabile del Settore della Polizia Municipale, con nota n. 16715 del 5 giugno 2013 il Comune ha invitato i dipendenti in categoria D a produrre eventuale documentazione utile per l'attribuzione di tale posizione; e) il ricorrente è l'unico dipendente in categoria D in possesso della qualifica di ufficiale di Polizia Municipale ed ha prodotto documentazione utile per l'assegnazione dell'incarico; f) con determinazione n. 52 del 28 giugno 2013 il Sindaco ha conferito l'incarico di cui si tratta al controinteressato, sebbene questi fosse privo della qualifica di ufficiale di polizia municipale.
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe (ovviamente in parte qua quanto alla deliberazione di Giunta n. 116 dell'1 giugno 2013 ed al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).
I motivi di gravame possono essere sintetizzati come segue: a) violazione della legge n. 65/1986, della legge regionale n. 17/1990, del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e sviamento: in base alla legge n. 65/1986 e alla legge regionale n. 17/1990 e come affermato in giurisprudenza, il Corpo di Polizia Municipale costituisce un'entità autonoma che deve essere diretta da un ufficiale di polizia municipale, di talché la decisione del Comune di conferire l'incarico prescindendo da siffatta qualifica risulta illegittima, anche perché immotivata; b) incompetenza ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria: in base all'art. 9, terzo comma, legge regionale n. 17/1990, la competenza regolamentare sull'ordinamento e sull'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale spetta al Consiglio Comunale, che, nella fattispecie, non ha neppure provveduto alla fissazione di criteri generali.
Il Comune di Pozzallo, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e sollecitato, in subordine, il suo rigetto nel merito perché infondato.
Il controinteressato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per carenza di interesse, sollecitando, in subordine, il suo rigetto nel merito perché infondato.
Nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è in parte manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte manifestamente inammissibile per carenza di interesse, di talché può essere definito con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione quanto all'impugnazione della nota del Comune n. 16715 del 5 giugno 2013 e della determinazione n. 52 in data 28 giugno 2013, essendo pacifico che, ai sensi dell'art. 63, primo comma, d.lgs. n. 166/2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative alla selezione per il conferimento di posizioni organizzative all'interno della Pubblica Amministrazione e quelle relative ai successivi atti di conferimento (per tutte, cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 8836/2010).
Va indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a..
Quanto alla deliberazione della Giunta Municipale di Pozzallo n. 116 in data 1 giugno 2013 e al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dal Comune di Pozzallo con deliberazione di Giunta n. 3 in data 4 gennaio 2013, sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la prima è un cosiddetto atto “macro-organizzatorio” ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.lgs. n. 165/2001 ( individuando le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e gli uffici di maggiore rilevanza), mentre il secondo è un regolamento.
L'impugnazione di tali provvedimenti, tuttavia, è inammissibile per difetto di interesse.
Il ricorrente assume, infatti, che la deliberazione di Giunta n. 116 in data 4 gennaio 2013 sia lesiva del proprio interesse, avendo previsto l'applicabilità del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (e non del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale) per l'assegnazione della posizione di Comandante della Polizia Municipale, così consentendo l'accesso a tale posizione anche a soggetti sprovvisti della qualifica di ufficiale di polizia municipale.
Senonché tale ricostruzione risulta erronea in punto di fatto.
Con deliberazione n. 3 del 4 aprile 2012 il Comune ha approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dando atto che si sarebbe provveduto successivamente all'adozione di ulteriori atti propedeutici alla definitiva attivazione della nuova organizzazione prevista nel Regolamento stesso, la cui entrata in vigore è stata quindi rinviata all'1 marzo 2013.
Con la delibera di Giunta n. 116 del 4 gennaio 2013 tali ulteriori atti propedeutici (il nuovo organigramma comunale ed il relativo funzionigramma) sono stati approvati.
Nella delibera n. 116 si afferma che gli allegati alla delibera (cioè l'organigramma ed il funzionigramma) andranno a costituire parte integrante e sostanziale del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ed entreranno in vigore contestualmente a quest'ultimo).
Con tale affermazione la Giunta ha semplicemente ribadito che la nuova organizzazione dell'apparato burocratico dell'ente è quella che risulta dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi e dagli allegati approvati con la citata delibera n. 116 del 4 gennaio 2013 (che di tale Regolamento sono parte integrante).
Nel provvedimento non vi sono ulteriori riferimenti al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che consentano di ipotizzare che la Giunta abbia inteso affermare l'applicabilità di tale Regolamento (anziché di quello del Corpo di Polizia Municipale) quanto ai requisiti necessari per ricoprire l'incarico di Comandante della Polizia Municipale.
Ne consegue che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la delibera n. 116 del 4 gennaio 2013 non ha modificato la disciplina contemplata dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale sotto il profilo indicato e che né essa, né il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ledono in alcun modo l'interesse del ricorrente.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte inammissibile per carenza di interesse.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto all'impugnazione della nota n. 16715 del 5 giugno 2013 e della determinazione n. 52 in data 28 giugno 2013 ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione; 2) lo dichiara inammissibile per difetto di interesse quanto all'impugnazione della deliberazione di Giunta n. 116 dell'1 giugno 2013 e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 3) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Pozzallo e del controinteressato, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
17-11-2013 18:55
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