Il ricorso notificato direttamente alle amministrazioni pubbliche e non presso l'avvocatura dello Stato è inammissibile.
N. 01964/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01840/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2013, proposto da Malvin Bodinaku, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Spataro, con domicilio eletto presso Salvatore Rizzo in Palermo, corso Alberto Amedeo N.74;
contro
la Questura di Caltanissetta ed il Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto cat. a12/2013/imm. del 26/6/2013, con cui il Questore della Provincia di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno formulata dal ricorrente;
- nonchè di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Filippo Giamportone e udito per la parte ricorrente l'avv. D. Parrinello per l'avv. F. Spata;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa di facile spedizione, in quanto inammissibile per difetto di contraddittorio;
Ritenuto, infatti che la notifica dell'atto introduttivo è stata effettuata direttamente alle Amministrazioni statali intimate e non all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege, che non si è costituita in giudizio;
Ritenuto che in conseguenza nulla va statuito sulle spese;
Ritenuto, ancora, che il ricorrente ha presentato domanda volta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato e che l'apposita commissione allo stato non ha adottato decisione conclusiva;
Ritenuto, quindi, che sulla predetta istanza debba pronunciarsi il Collegio, dal momento che il ricorso in esame viene deciso nel merito con la presente sentenza;
Ritenuto, in proposito, che non sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, stante la rilevata manifesta inammissibilità dell'impugnativa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Non ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
03-11-2013 14:36
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