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Sentenza

Il ricorso notificato direttamente alle amministrazioni pubbliche e non presso l...
Il ricorso notificato direttamente alle amministrazioni pubbliche e non presso l'avvocatura dello Stato è inammissibile.
N. 01964/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01840/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2013, proposto da Malvin Bodinaku, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Spataro, con domicilio eletto presso Salvatore Rizzo in Palermo, corso Alberto Amedeo N.74;

contro

la Questura di Caltanissetta ed il Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto cat. a12/2013/imm. del 26/6/2013, con cui il Questore della Provincia di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno formulata dal ricorrente;

- nonchè di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Filippo Giamportone e udito per la parte ricorrente l'avv. D. Parrinello per l'avv. F. Spata;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che sussistono i presupposti per l'adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa di facile spedizione, in quanto inammissibile per difetto di contraddittorio;

Ritenuto, infatti che la notifica dell'atto introduttivo è stata effettuata direttamente alle Amministrazioni statali intimate e non all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege, che non si è costituita in giudizio;

Ritenuto che in conseguenza nulla va statuito sulle spese;

Ritenuto, ancora, che il ricorrente ha presentato domanda volta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato e che l'apposita commissione allo stato non ha adottato decisione conclusiva;

Ritenuto, quindi, che sulla predetta istanza debba pronunciarsi il Collegio, dal momento che il ricorso in esame viene deciso nel merito con la presente sentenza;

Ritenuto, in proposito, che non sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, stante la rilevata manifesta inammissibilità dell'impugnativa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla sulle spese.

Non ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Referendario

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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