Il richiedente il porto d'armi deve dimostrare l'assoluto bisogno di portare l'arma.
N. 01857/2013
N. 03963/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Consiglio di Stato
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
PARERE
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Francesco Atti, avverso il diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 557/PAS.18089-10100.A.29 in data 08/09/2011 con la quale il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vito Carella;
Premesso:
- con il ricorso straordinario in esame, notificato il 25.6.2010 e corredato da replica, il ricorrente, vigile sanitario in quiescenza dal 2008 che esercita attualmente l'attività di guardia volontaria venatoria, essendo maturati i termini di silenzio rigetto del ricorso gerarchico proposto, ha impugnato il rifiuto del rinnovo e la revoca della licenza di porto d'armi per difesa personale, disposti dal Prefetto di Ferrara con il provvedimento gravato (n. 55/2009/P.A./Area I del 30.10.2009);
- questo atto di ritiro ha a fondamento la motivazione del venir meno del bisogno di andare armato poichè nella provincia l'attività delle guardie venatorie non presenta caratteristiche tali di pericolo e rischio gravi, concrete ed attuali, tanto da far ritenere inopportuno persino il fucile in relazione al regolamento provinciale di prossima emanazione, nel quale espressamente si impone fra le norme di comportamento delle guardie venatorie quello di non essere armate;
- il gravame è stato affidato a due mezzi di censura per violazione di legge (art. 42 t.u.l.p.s. con riguardo al giudicato riveniente dalla sentenza del Tar Emilia Romagna n. 167/2003) ed eccesso di potere sotto diverse forme sintomatiche (travisamento della discrezionalità limitata dal citato giudicato e dalla circolare ministeriale del 5.12.1986, illogicità, difetto di motivazione, erroneità nell'assumere a riferimento un futuro regolamento);
- la relazione ministeriale, seguita da integrazioni, nell'evidenziare l'amplissima discrezionalità dell'amministrazione in materia di valutazione del “dimostrato bisogno” addotto dai richiedenti l'autorizzazione al porto di pistola, ha concluso nel senso del rigetto del gravame, alla luce della natura non a rischio di siffatta attività, circostanza avvalorata dalla disciplina provinciale sull'attività delle guardie venatorie volontarie, la quale esclude che tali guardie possano andare armate (delibera C.P. n. 30/12561 del 24.3.2010);
Considerato:
- il ricorrente, iscritto all'Associazione nazionale libera caccia, sostiene la necessità del porto d'arma per difesa personale al fine di poter disimpegnare la sua attività di guardia venatoria volontaria, in virtù del giudicato nascente dalla sentenza del Tar Emilia Romagna n. 167/2003 e come avverrebbe nelle province limitrofe (circostanza non provato provata ), sicché generica ed immotivata sarebbe l'affermazione che la provincia di Ferrara non presenti caratteristiche di pericolosità e rischiosità nello svolgimento delle mansioni volontarie in argomento;
- il gravame merita di essere rigettato perché l'invocato giudicato è intervenuto sulla pregressa condizione di vigile sanitario e di guardia particolare giurata (elementi ritenuti dal giudice di per sé sufficienti a dimostrare il bisogno del porto d'armi, mentre il possesso dell'arma lunga nella qualità di guardia volontaria venatoria non è elemento invocabile per rigettare la richiesta avanzata di porto d'armi);
- siffatta pronuncia non può evidentemente essere estesa in modo automatico alla circoscritta posizione attuale e tale situazione di guardia venatoria volontaria, pur rivestita da prima, condizionare l'Autorità nell'esercizio del proprio potere autorizzativo in occasione del rinnovo della licenza del porto d'armi, essendo venuto meno l'anteriore stato soggettivo;
- nel caso di specie, anzi, è prospettabile improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d'interesse in relazione all'entrata in vigore del Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie, di cui alla citata delibera provinciale n. 30/12561 del 24.3.2010 e che all'art. 10 (doveri e norme di comportamento) impone alle guardie volontarie di “non essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi”, provvedimento questo che non risulta gravato e che il ricorrente non può e non poteva non conoscere, appunto, in virtù dei doveri incombenti sulla guardia venatoria volontaria nell'esercizio della specifica attività;
- a prescindere da tanto, l'art. 42 del t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773), dopo aver disposto il divieto di portare fuori della propria abitazione armi ed altri strumenti impropri di offesa ivi elencati, rimette alla valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di rilasciare la licenza di porto d'armi e ciò sul presupposto di un “dimostrato bisogno” che assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 1975, sicché, in tale quadro normativo, il controllo effettuato al riguardo dall'autorità di P.S. viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe (Consiglio Stato , sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1925 e 22 maggio 2008 n. 2450);
- orbene, la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell'assoluto bisogno di portare l'arma giustifica perciò la negata autorizzazione, non potendosi tale necessità desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale da lui svolta e dalle modalità del suo svolgersi ovvero dal fatto di operare in un ambiente ad alto tasso di pericolosità o di criminalità organizzata, nella specie del resto escluso dal Prefetto della provincia di Ferrara, cui non si può validamente contrapporre la (peraltro indimostrata) situazione delle province limitrofe;
- infatti, il rilascio della licenza rappresenta una eccezione rispetto alla regola per la quale i cittadini devono di norma essere disarmati e, quindi, il presupposto deve essere vagliato restrittivamente, mentre lo stato di bisogno deve essere dimostrato in concreto, non potendosi ritenere sufficiente, a questi fini, l'appartenenza dell'interessato ad una determinata categoria professionale o lo svolgimento di una determinata attività economica o istituzionale;
- in un tale quadro quindi, contrariamente a quanto argomentato dal deducente, va osservato che, ai fini del rinnovo della licenza del porto d'armi, il provvedimento negativo non richiede una particolare motivazione, conformemente al potere discrezionale attribuito alla Autorità, mentre il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi all'esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio Stato , sez. VI, 08 ottobre 2008 , n. 4918);
- né il rafforzativo richiamo operato dal Prefetto al citato regolamento provinciale in itinere, ovvero l'inutilità dello stesso fucile e del chiesto porto d'armi, può condurre ad un risultato concreto per il ricorrente, perché a sorreggere l'atto residua l'essenziale elemento opposto dal Prefetto dell'assenza di un assoluto“bisogno”;
- pertanto, nel caso di specie, è da considerare legittimo il decreto prefettizio di rigetto di porto d'armi, in mancanza di precisi elementi fattuali, dato che il rilascio dell'autorizzazione non può essere concesso sulla base di un'affermata, potenziale e probabilistica sussistenza di un pericolo, come conseguenza dell'attività di guardia venatoria volontaria (in funzione della quale ora la Provincia di Ferrara, con lo specifico regolamento ricordato, non ravvede alcun particolare bisogno di armamento e, in più, esclude che le guardie provinciali volontarie vadano in servizio armate, quand'anche in possesso di porto d'armi);
- per concludere, per tutte le ragioni anzidette, il gravame va quindi, rigettato.
P.Q.M.
Esprime l'avviso che il ricorso straordinario in esame debba essere respinto.
Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2012
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Francesco D'Ottavi, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
Elio Toscano, Consigliere
Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere
Hans Zelger, Consigliere
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
13-05-2013 17:14
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