Il pubblico impiego privatizzato è materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario con tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, con riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa.
N. 01965/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01850/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1850 del 2013, proposto da A.F., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giacalone, con domicilio eletto presso Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo 5;
contro
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
B. M. e K. A. T.o, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 16574 del 28/8/2013, concernente il diniego del beneficio ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, per la precedenza nella scelta della sede di lavoro all'atto della nomina in ruolo in qualità di dirigente scolastico;
-nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare:
- del d.d.g. del predetto Ufficio prot. n. 16580 del 28/8/2013, nella parte in cui nega alla ricorrente l'attribuzione del predetto diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro;
- della determinazione sempre dello stesso Ufficio prot. n. 17293 del 2/9/2013, nella parte in cui reca: 1) l'occorsa pretermissione del diritto di precedenza della ricorrente nella scelta della sede di lavoro e la correlata pregiudizievole assegnazione in suo danno di altra sede, ubicata nel Comune di Comiso; 2) la consequenziale assegnazione ad altro vincitore (non titolare di diritto di precedenza nella scelta) di sede di lavoro disponibile nel Comune di Trapani (di residenza del disabile).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Filippo Giamportone e uditi i difensori delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto, preliminarmente, che sussistono i presupposti per l'adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Ed invero, condivide il Collegio l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307), secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato "sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all'approvazione delle graduatorie ..." (SS.UU. 10490/2007); "le controversie relative alla fase successiva all'approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario..."; “in tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il diritto - che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale - alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. (SS.UU. 27.3.2008 n. 7945).
Orbene, nel caso in esame infatti non si controverte di graduatoria conseguente all'esito di concorso per l'accesso al pubblico impiego, bensì della pretesa della ricorrente relativa al riconoscimento del diritto di priorità di scegliere la sede di lavoro ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992, attenendo detta questione unicamente alla verifica circa la sussistenza o meno in capo alla stessa del titolo alla precedenza, il cui accertamento in positivo o in negativo deriva direttamente dalla legge e con esclusione di qualsivoglia discrezionalità dell'Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra detto si evince quindi il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, rientrando la giurisdizione del caso in esame in quella del Giudice Ordinario;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese di lite possono compensarsi, tenuto conto della mera costituzione in giudizio della Difesa erariale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
03-11-2013 14:33
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