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Sentenza

Il provvedimento preventivo, di cui all’art. 8 del D.L. 23/2/2009, n. 11 ha fina...
Il provvedimento preventivo, di cui all’art. 8 del D.L. 23/2/2009, n. 11 ha finalità dissuasive e muove dalla necessità di invitare a desistere da qualsiasi condotta vessatoria.
TAR CAMPANIA di NAPOLI - SENTENZA 26 febbraio 2013, n.1148 - Pres. f.f. Cernese – est. Nunziata

SENTENZA

ex artt.60 e 74 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 5494 del 2012 proposto dalla Sig.ra P. M., rappresentata e difesa dagli Avv. Clotilde Di Meglio e Giuliano Di Meglio ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR di Napoli; 

contro

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n.11; 

nei confronti di

S. C., non costituito; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore di Napoli dell'11/9/2012 di ammonimento.



Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone che con il provvedimento impugnato le è stato intimato un formale ammonimento a seguito di denuncia dell'ex fidanzato;

Vista la costituzione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 17/12/2012;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 14 febbraio 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;



Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite ai sensi dell'art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall'art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, così come previsto dall'art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall'art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, nonché dall'art.74 cod. proc. ammin., essendo ciò consentito dall'oggetto della causa, dall'integrità del contraddittorio e dalla completezza dell'istruttoria;

Considerato che la Sezione ritiene di ribadire (2.12.2009, n.8302) che il provvedimento di ammonimento disciplinato dalla normativa in questione ha specifiche finalità dissuasive e muove dalla necessità di invitare a desistere da qualsiasi condotta vessatoria, anche sotto forma di minaccia e molestia, chiunque tenga un comportamento non conforme a legge e che è idoneo a determinare un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, ciò indipendentemente dalla sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati e dalla esistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, essendo infatti sufficiente fare riferimento ad elementi dai quali è possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a veri e propri comportamenti delinquenziali (T.A.R. Piemonte, I, 2.3.2012, n.290);

Ritenuto che il provvedimento preventivo di cui all'art.8 del D.L. 23/2/2009, n.11 convertito nella Legge 23/4/2009, n.38 assolva ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva essendo preordinato a che gli “atti persecutori” non siano più ripetuti e non abbiano a cagionare esiti irreparabili (Cons. Stato, III, 19.7.2011, n.4365) e debba essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di persecutorietà e di reiterazione dei comportamenti illeciti, sulla base di circostanze di portata generale e di significato tendenziale o su contesti significativi nel loro complesso;

Atteso che, nella fattispecie, risulta che il Commissariato di P.S. “Ischia” ha accertato il carattere inequivocabilmente persecutorio della condotta posta in essere dall'odierna ricorrente, nonché in termini di univocità il carattere reiterato nel tempo della condotta della Sig.ra P. M. che con appostamenti, pedinamenti e atteggiamenti minacciosi anche nei confronti dell'attuale fidanzata del sig. C. ha ingenerato in questi - quale autore dell'esposto in questione - un grave stato di ansia tale da costringerlo a mutare le proprie abitudini, dal momento che si è generato nel soggetto passivo uno stato di non irragionevole paura e di continua, giustificata e grave apprensione;

Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere rigettato;

Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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