Il provvedimento che individua la carenza di farmacie in una determinata zona, senza alcuna istruttoria, è illegittimo.
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 4 marzo 2013, n. 668
È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento amministrativo che nel procedere alla individuazione delle zone carenti ove ubicare nuove sedi farmaceutiche, non espleti alcuna attività istruttoria al riguardo, né offra alcuna motivazione della scelta in tal senso operata. L'adeguata istruttoria e, soprattutto, una idonea motivazione appaiono ancor più necessarie nelle ipotesi in cui la precedente zonizzazione, identica a quella contenuta nel provvedimento impugnato, sia stata oggetto di ripensamento in autotutela da parte della medesima Amministrazione proprio a causa di un ritenuto deficit istruttorio, tuttavia non emendato. In merito deve rilevarsi che la norma di cui all'art. 11, D.L. n. 1 del 2012, nella parte in cui ha inteso razionalizzare la rete distributiva del farmaco, ha sancito, quale finalità primaria, la realizzazione di una equa distribuzione nel territorio delle farmacie, tenendo altresì conto della esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate, tale che il raccordo tra le dette finalità deve necessariamente risultare da una ponderata istruttoria e da una correlata adeguata motivazione con la quale il Comune rappresenti il percorso valutativo che ha determinato la scelta operata.
08-03-2013 09:20
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