Il Movimento Fascismo e Libertà non può partecipare alle elezioni amministrative.
Cons. St., Sez. V, Sentenza 11 maggio 2013, n. 2573
N. 03463/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3463 del 2013, proposto da Mirko Poli, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ciarla, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Papiria 50;
contro
1 Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bergamo; U.T.G. - Prefettura di Bergamo, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE I, n. 413/2013, resa tra le parti, concernente mancata approvazione candidatura alla carica di sindaco.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 11 maggio 2013 il Cons. Nicola Gaviano, nessuno essendo comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Mirko Poli proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la Lombardia – Sezione di Brescia avverso il verbale di deliberazione della I Sottocommissione elettorale circondariale di Bergamo n. 165 del 27 aprile 2013, con la quale era stato deciso di non approvare la candidatura alla carica di sindaco del ricorrente e di escluderne la lista M.F.L. (Movimento Fascismo e Libertà) dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Aviatico.
Il provvedimento impugnato si basava sul divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista disposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
Il ricorrente lamentava, in sintesi, la falsa applicazione degli artt. 3, 49, 51 della Costituzione e della relativa XII disposizione transitoria, di divieto della ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma.
Resistevano al gravame l'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bergamo, che deducevano l'infondatezza del ricorso e della relativa istanza di riammissione alla consultazione.
Il Tribunale adìto con la sentenza n. 413/2013 in epigrafe, pubblicata il 6 maggio 2013, respingeva il ricorso.
Da qui la proposizione avverso tale decisione del presente appello alla Sezione, qui depositato il 9 maggio 2013, con il quale la parte ricorrente riproponeva le proprie doglianze e contestava la pronuncia appellata per averle disattese.
L'Amministrazione statale intimata resisteva all'impugnativa avversaria anche in questo grado di giudizio, opponendo l'infondatezza dell'appello.
Alla pubblica udienza dell'11 maggio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è irricevibile in quanto tardivamente depositato.
L'art. 129 C.P.A. prescrive, al comma 8, che il ricorso in appello “nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza” di primo grado debba, a pena di decadenza, essere tanto notificato quanto depositato. La sentenza oggetto di appello è stata pubblicata, come si è detto, il giorno 6 del corrente mese, ma l'atto di appello è stato depositato presso questo Consiglio solo il successivo giorno 9, e quindi tardivamente.
Da qui l'irricevibilità del presente gravame.
Per completezza, la Sezione rileva comunque che l'appello, nel merito, sarebbe infondato.
L'appellante, pur dichiarando di condividere la lettura che riconosce all'Ufficio elettorale, in sede di ammissione delle singole liste alla consultazione, il compito di vegliare sul rispetto, oltre che delle specifiche norme di settore, anche delle previsioni costituzionali (quale la XII disposizione transitoria già citata), si duole che il Tribunale abbia evitato di pronunciarsi “proprio sul merito del ricorso”, omettendo qualsivoglia istruttoria e motivazione sui suoi motivi principali, e mancando di individuare in concreto le basi specifiche sulle quali riposerebbe la ricusazione della lista del “Movimento Fascismo e Libertà”.
La parte deduce che né nello statuto del M.F.L. né nel suo atto costitutivo esistano elementi tali da poter fare propendere per la possibilità di un addebito a titolo di ricostituzione del disciolto partito fascista: questo anche perché il Movimento avrebbe accolto e fatto propri tutti i principi democratici ispiratori delle istituzioni regolate dalla Costituzione.
Questi rilievi non hanno però pregio.
Il primo Giudice, con la concisione imposta dalla necessità di emettere la propria decisione, giusta l'art. 129 CPA, in forma semplificata e, soprattutto, con pubblicazione lo stesso giorno dell'udienza, ha fatto univoco richiamo alla pronuncia di questa Sezione n. 1354 del 6 marzo 2013 (ed è appena il caso di ricordare che l'art. 74 C.P.A. ammette che la motivazione della sentenza in forma semplificata possa consistere anche in un sintetico richiamo ad un precedente giurisprudenziale conforme).
Con ciò il T.A.R. si è quindi uniformato al recentissimo precedente della Sezione con il quale, pur con riferimento ad altra elezione locale, è stata confermata la legittimità dell'esclusione che anche allora aveva colpito la medesima lista qui ricorrente.
Orbene, il Collegio non può che confermare il proprio precedente specifico relativo alla stessa lista, della quale è stata giudicata legittima l'esclusione per contrasto con la ricordata disciplina costituzionale “in ragione del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di Fascismo e Libertà) e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista.”
In presenza di richiami simbolici tanto pregnanti, il Collegio ritiene superfluo il pur sollecitato esame degli elementi contenutistici dello statuto ed atto costitutivo del Movimento.
In particolare, appropriatamente la difesa erariale ha richiamato l'attenzione sulla testuale denominazione assunta dalla lista in discussione, che, con l'inequivocabile inserimento del termine “Fascismo”, chiaramente evoca il partito nazionale fascista.
Dall'appellante viene inoltre lamentata una violazione del canone di eguaglianza e una lesione del diritto alla libera associazione in partiti politici. Sul primo aspetto è però già emersa la specificità del Movimento interessato rispetto ad ogni comune associazione a fini politici, che ne giustifica per ciò stesso un trattamento differenziato alla luce della precisa disposizione costituzionale transitoria sopra citata. Sui rimanenti punti, infine, nulla occorre aggiungere alla ineccepibile constatazione, già racchiusa nel provvedimento di base impugnato, che i “diritti” invocati dalla ricorrente non possono non trovare un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, imposto dalla norma costituzionale più volte richiamata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 11 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
Giancarlo Luttazi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
13-05-2013 17:00
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