Il lavoro straordinario per essere pagato necessita di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro?
Affinchè il lavoro straordinario possa essere pagato è necessaria l'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro?
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 13 giugno 2012, n. 588
N. 00588/2012 REG.SEN.
N. 00775/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2009, proposto da:
Vito Ferrara, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pesce, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Crotone, via Napoli 39;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per
la declaratoria del diritto al pagamento delle somme dovute per le ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 2005, 2006 e 2007 , oltre agli interessi legali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Ispettore di polizia in servizio presso la Questura di Crotone, espone di aver effettuato dal 13 giugno 2005 al 31 dicembre 2007 n. 121 ore di lavoro straordinario, per un totale netto di euro 938,14 (euro lordi 1299,54), in ottemperanza a formai ordini impartiti dai superiori per far fronte alle emergenze connesse al controllo del territorio (arresti e denunce a piede libero) ed alla esigenza di garantire la copertura dell'ufficio denunce.
Della somma dovuta, il ricorrente ha ricevuto al netto euro 628,01 (al lordo euro 869,94), corrispondenti a sole 81 ore di lavoro, con un residuo di euro netti 310,13.
Precisa, altresì, il ricorrente che il credito indicato è fondato su prova scritta, essendo documentato dalla stessa Questura di Crotone –Ufficio Amministrativo Contabile con comunicazione del 15.5.2009 e che, in data 20.4.2009, depositava formale istanza per ottenere il pagamento di quanto dovuto, ma che con nota prot. 251/UAC l'Ufficio Amministrativo Contabile, pur confermando lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario richieste ma non liquidate, comunicava l'impossibilità di soddisfare la richiesta, atteso che le dette ore “sono la risultante di tagli imposti dalle n.ro 3 autorizzazioni ministeriali da lei allegate in copia per un numero totale di ore di straordinario minore di quelle richieste in pagamento da questa Questura”.
Il riferimento operato dall'Ufficio Amministrativo Contabile attiene alle tre comunicazioni del Dipartimento di P.S. –Direzione centrale per le ricorso umane del Ministero dell'Interno relative agli anni 2005, 2006 e 2007, con le quali, in riferimento alle richieste di compenso per ore di straordinario rese oltre i limiti fissati, viene rideterminato il monte ore disponibile nella misura, rispettivamente, del 30% della richiesta (anno 2005), dell'80% (anno 2006) e del 50% (anno 2007).
Il ricorrente, ricordando che nei doveri di ufficio rientra anche quello di svolgere, in aggiunta al normale orario di servizio, il lavoro straordinario che si renda necessario per soddisfare specifiche esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, e che il medesimo era addetto ad un servizio diretto a rispondere ad esigenze indilazionabili, imprevedibili e non programmabili, insorge avverso la citata nota prot. 251/UAC , affidandosi ai seguenti motivi:” 1) Violazione artt. 36 e 97 Costituzione –Violazione artt. 2099 e 2108 codice civile – Violazione art. 63, comma quarto, della legge 1 aprile 1981, n. 121 – Violazione dei principi e delle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dell'Amm.ne della P.S. – Arbitrarietà – Ingiustizia manifesta. 2) erronea interpretazione di legge, eccesso di potere, ingiustizia manifesta”.
Resiste in giudizio il Ministero dell'Interno, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, contestando gli argomenti ex adverso formulati, chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Pubblica Udienza dell'11 maggio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, si rileva che norme di contabilità interne di natura secondaria non possono prevalere su norme di legge (art. 36 Cost., artt. 2099 e 2108 c.c., art. 63, comma 4, legge n. 121/1981) che attribuiscono al ricorrente il diritto a vedersi retribuite le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte; in particolare, l'art. 63 citato obbliga gli ufficiali e gli agenti di p.s. ad effettuare prestazioni orarie straordinarie con diritto a compenso quando le esigenze del servizio lo richiedano; non sarebbe necessaria una esplicita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, in quanto il diritto al compenso per lo “straordinario” sarebbe fondato sulle esigenze di servizio; inoltre, nel comparto “sicurezza”, la prestazione di lavoro straordinario si configurerebbe come “atto dovuto”. Con il secondo motivo, il ricorrente rileva l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente, la quale pretenderebbe di sottrarsi all'obbligo di remunerare il lavoro straordinario prestato proponendo il ricorso all'istituto del riposo compensativo: tale strada, infatti, sarebbe percorribile solo su espressa richiesta del dipendente e comunque il riposo dovrebbe essere fruito a ridosso del lavoro prestato e non a distanza di anni.
Le censure, che possono essere trattate unitamente anche se formalmente distinte, sono infondate.
Premesso che non vi è contestazione tra le parti in ordine al numero di ore di straordinario prestate e non pagate, è opportuno ricordare i principi che regolano la materia qui in rilievo.
Secondo consolidati principi giurisprudenziali la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio e con le eccezioni di cui si dirà in seguito, condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro. Detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l'azione della Pubblica amministrazione.
Occorre, infatti, ricordare che, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo non è, di per sé sola, sufficiente a radicare il diritto alla relativa retribuzione (e il corrispondente obbligo dell'amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1532). E' stato osservato che l'autorizzazione di cui si discute (che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2003 n. 8522; Sez. V, 10 febbraio 2004 n. 472, 27 giugno 2001 n. 3503, 8 marzo 2001 n. 1352; Sez. VI, 14 marzo 2002 n. 1531), rappresentando anche lo strumento più adeguato per evitare incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario, con concreta possibilità di superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con evidente nocumento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici).
Ancora, si è osservato che la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per l'amministrazione anche lo strumento per l'opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso allo straordinario costituisca elemento di programmazione dell'ordinario lavoro di ufficio.
Peraltro, come anticipato in precedenza, la giurisprudenza ha, altresì, rilevato che in circostanze straordinarie l'autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio (Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2010 n. 7991 e 9 marzo 2010 n. 1370). In particolare, la sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell'ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l'amministrazione era obbligata a garantire, trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza (Consiglio di Stato, sez. III, 12 aprile 2011, n. 2264).
In altre parole, alla luce dei principi appena esposti, deve concludersi che il diritto al compenso per lavoro straordinario non si collega al solo fatto della continuazione dell'attività lavorativa oltre il normale orario, bensì è ancorato alla ricorrenza di ben diversi e dimostrati presupposti costituiti dalla presenza di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario, preventiva od a sanatoria, ovvero a documentati eventi che, a causa della loro straordinarietà, possano ricondursi alla fattispecie dell'autorizzazione implicita.
I principi appena esposti trovano applicazione anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari, dovendosi precisare che, seppur il particolare status di questi ultimi non consente loro in via generale di contestare l'organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti, con conseguente obbligo alla effettiva e completa prestazione lavorativa ordinata, nondimeno può ritenersi che gli ordini di servizio costituiscano, automaticamente ed implicitamente, autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'ordinario orario di lavoro. Diversamente opinando, infatti, verrebbero, da un lato, ad essere frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell'Amministrazione sopra delineate, che interessano necessariamente anche l'amministrazione militare, e, dall'altro, in palese violazione del principio di legalità e di imparzialità, si finirebbe per attribuire di fatto potestà autorizzatorie alla effettuazione di lavoro straordinario a soggetti che, in base alla ripartizione di competenze propria della scala gerarchica, tale specifica competenza non hanno (TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 marzo 2011, n. 1984).
Ebbene, applicando i principi sopra esposti al caso in esame, deve rilevarsi che non è fornita la prova dell'intervenuta autorizzazione preventiva per lo svolgimento dell'attività di lavoro straordinario di cui si chiede il pagamento, effettuato nel periodo intercorrente tra il 2005 e il 2007, per un corrispettivo netto pari ad euro 310,13.
Il riscontro documentale degli atti autorizzativi in discussione risulta, per le ragioni esposte, decisivo ai fini del riconoscimento della richiesta formulata da parte ricorrente, né può ragionevolmente ritenersi che, considerata l'esigibilità delle prestazioni di lavoro straordinario nel comparto sicurezza e la natura e tipologia delle prestazioni lavorative dei dipendenti della Polizia di Stato, eventuali “ordini di servizio” possano essere automaticamente considerati come provvedimenti impliciti di autorizzazione, atteso che qualsiasi attività posta in essere dal dipendente è ricollegabile sempre ad un ordine di servizio.
Né, d'altro canto, è utile il richiamo all'art. 63, comma 4, della legge n. 121/81, atteso che solo in presenza di eventi straordinari o di situazioni eccezionali è consentito invocare l'autorizzazione implicita o, comunque, successiva rispetto al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa. Invero, nel caso in esame, non è fornita alcuna prova dell'esistenza di concreti eventi eccezionali, atteso che il ricorrente si limita ad invocare generiche esigenze di servizio, dovendosi considerare la prestazione lavorativa quale “atto dovuto”, con la conseguenza che il ruolo ricoperto dal ricorrente stesso sarebbe condizione sufficiente a giustificare l'effettuazione di ore di lavoro straordinario rese in esubero rispetto al limite fissato.
Gli argomenti svolti in ricorso sotto questo profilo, non sono, pertanto, condivisibili.
Giova, infine, ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il contemperamento della pluralità degli interessi (pubblici e privati) in gioco in tale materia (rispetto delle previsioni di bilancio, continuità ed effettività del funzionamento degli uffici pubblici, tutela dell'integrità psico-fisica e della dignità del prestatore di lavoro), cui risponde la funzione dell'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, consente di valutare positivamente quelle misure che, in presenza di accertate, indilazionabili e quotidiane esigenze di servizio, anche per rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui è consentito liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, prevedono la possibilità di compensare le predette prestazioni lavorative straordinarie con riposi, in modo da salvaguardare altresì l'integrità psico-fisica del lavoratore (Cit. Tar Lazio, Roma n. 1984/2011).
In conclusione, in forza di tutte le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2012
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
03-09-2013 15:43
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