Il Comune di Palermo gli ordina di sgomberare un terreno adibito ad orto e un fabbricato rurale perchè proprietario per lascito del Fondo del Culto dal 1871. Il possessore deduce di avere usucapito. Ricorso inammissibile. competenza del giudice ordinario.
N. 01572/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso con il numero di registro generale 1045 del 2013, proposto da MARCHESE Rosalia, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Matta, con domicilio eletto in Palermo, piazza G. Verdi n.6, presso lo studio del predetto difensore;
contro
- il Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Saetta, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina n.39, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale;
per l'annullamento
previa sospensione
- dell'ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2013, notificata il 28 febbraio 2013, con la quale è stato ordinato lo sgombero del terreno con annesso fabbricato rurale di proprietà comunale sito in Palermo, Via Villagrazia n. 302, particella 16 del Foglio 97 N.C.T.;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda incidentale di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;
Uditi, alla pubblica udienza del 7 giugno 2013, l'Avv. S. Matta, per la ricorrente, e l'Avv. R.Saetta, per il Comune resistente;
RITENUTO che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art.60 cod. proc. amm., in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta, esaustiva, trattazione nel ricorso delle tematiche oggetto di giudizio, nonché l'espresso avviso dato dal Presidente, così come da verbale d'udienza;
CONSIDERATO che
- con il ricorso in epigrafe notificato il 26 aprile 2013 e depositato il 24 maggio seguente, è impugnata, al fine del suo annullamento, previa sospensione, l'ordinanza dirigenziale in epigrafe, con la quale il Comune di Palermo ha ordinato lo sgombero del terreno, adibito a orto e agrumeto con annessa casetta rurale, ubicato presso il civico 302 di Villagrazia, in catasto al foglio 97, p.lla 16, sul presupposto della appartenenza dell'immobile medesimo al patrimonio indisponibile comunale, al quale sarebbe pervenuto, giusto verbale di consegna del 24 novembre 1871, dall'Amministrazione del Fondo del Culto, unitamente al fabbricato dell'ex Convento con l'annessa chiesa di Santa Maria delle Grazie già destinato a fini pubblici con l'edificazione di un istituto scolastico e con l'insediamento di uffici comunali;
- deduce la ricorrente che tale terreno detenuto dai suoi avi, in forza di contratto di affitto, sarebbe stato in realtà ceduto loro in proprietà da parte dei Monaci Francescani già nel 1845, o, in ogni caso, successivamente usucapito; contesta, inoltre, l'appartenenza dell'immobile oggetto di lite al patrimonio indisponibile del Comune e la sua destinazione a fini pubblici;
RITENUTO che, per costante giurisprudenza, la giurisdizione, a norma dell'art. 386 c.p.c., va determinata in base all'oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3077). L'applicazione del suesposto principio giurisprudenziale all'ipotesi in cui la p.a. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio ovvero al patrimonio indisponibile, e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, comporta che la cognizione della controversia spetta al giudice amministrativo, ove il privato deduca vizi dell'atto amministrativo, mentre spetta al giudice ordinario, ove il privato neghi la natura di bene pubblico del bene e chieda che sia accertato il proprio pieno e libero diritto di proprietà;
RITENUTO che, nel caso di specie, il petitum sostanziale concerne l'accertamento del diritto di proprietà sul terreno conteso tra le parti e che nessun vizio è stato mosso dalla ricorrente avverso il provvedimento amministrativo impugnato;
RITENUTO, quindi, che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la questione sottesa al rapporto controverso al giudice ordinario presso il quale il processo potrà essere riproposto nel temine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.11, comma 2, cod. proc. amm.;
RITENUTO, infine, che le spese di lite vanno eccezionalmente compensate in ragione delle particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Indica la giurisdizione del giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà proseguire nei termini e secondo le modalità di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
24-08-2013 17:53
Richiedi una Consulenza