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Sentenza

Il Comune di Isola delle Femmine non ottempera al pagamento di un risarcimento d...
Il Comune di Isola delle Femmine non ottempera al pagamento di un risarcimento del danno. Il C.G.A. obbliga il Comune a dare esecuzione alla sentenza.
Autorità:  Cons. giust. amm. Sicilia  sez. giurisd.
Data:  22 gennaio 2013
Numero:  n. 26

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in
sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente                      
                           S E N T E N Z A                           
sul ricorso n. 435/2012 proposto da                                  
Sa. Ma. Sp. e Gi. Ma. Sp.,                                           
nella  qualità  di eredi di GIUSEPPA FERRANTE, rappresentati e difesi
dall'avv.  Sergio Agrifoglio ed elettivamente domiciliati in Palermo,
via Brunetto Latini n. 34, presso lo studio dello stesso;            
                             c o n t r o                             
il COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE, in persona del Sindaco pro tempore,
non costituito in giudizio;                                          
per l'ottemperanza                                                   
della sentenza del C.G.A.R.S. 23 giugno 2010 n. 932.                 
Visto il ricorso con i relativi allegati;                            
Visto l "art. 114 cod. proc. amm.;                                   
Visti gli atti tutti della causa;                                    
Relatore il Consigliere dott. Vincenzo Neri;                         
Udito,  altresì,  alla camera di consiglio del 7 novembre 2012 l'avv.
S. Agrifoglio per i ricorrenti;                                      
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:             

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F A T T O
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio i ricorrenti riferivano che, a seguito del giudizio di appello svoltosi innanzi a questo Consiglio e in riforma della decisione di primo grado, il comune di Isola delle Femmine era stato condannato al risarcimento del danno in loro favore.
Esponevano altresì che l'amministrazione, dopo la notifica della predetta sentenza, non aveva dato esecuzione alla decisione del C.G.A. e chiedevano pertanto l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Alla camera di consiglio del 7 novembre 2012 il ricorso passava in decisione.
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D I R I T T O
1. Con sentenza 23 giugno 2010 n. 932 questo Consiglio, in riforma della sentenza del TAR, condannava il comune di Isola delle Femmine al risarcimento del danno subito dai ricorrenti liquidandolo "nella somma di Euro 29.704,44, oltre gli interessi anatocistici dal 17 gennaio 2000" e disponendo altresì la refusione delle spese della consulenza tecnica e di quelle di giudizio.
Secondo quanto riferito in ricorso la sentenza è stata notificata all'amministrazione locale che, tuttavia, è rimasta inerte.
2. Per tale ragione va affermata la persistenza dell'obbligo dell'amministrazione di ottemperare pienamente alla più volte richiamata sentenza 932/2010 ponendo in essere i necessari atti adempitivi, entro un congruo termine che sembra equo fissare in giorni 60 dalla data di notifica o di comunicazione, in forma amministrativa, della presente sentenza.
3. Parte ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro per il caso di ulteriore ritardo giusta il disposto dell'articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a. a tenore del quale il giudice "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato".
3.1. Per la decisione della domanda, giova premettere qualche breve cenno in ordine alla natura giuridica dell'istituto invocato dalla parte.
Come è noto la dottrina, prevalentemente di matrice civilistica, distingue:
a) L'azione di risarcimento del danno legato all'inadempimento di un'obbligazione (c.d. responsabilità contrattuale) o all'esistenza di un danno ingiusto cagionato da un fatto doloso o colposo ex articolo 2043 c.c. (c.d. responsabilità aquiliana) che deve essere allegato e provato (Cass., SU, 11 novembre 2008 n. 26972).
b) Le pene private che, per autorevole dottrina, sono quelle minacciate e applicate dai privati nei confronti di altri privati e che trovano la loro fonte o in un contratto - come per le misure disciplinari applicate dall'associazione agli associati o dal datore di lavoro ai lavoratori - oppure in uno status, come nel caso delle punizioni inflitte dai genitori ai figli minori. Con riferimento a tale categoria parte della dottrina ritiene che esse non possano trovare riconoscimento nel nostro ordinamento perché sarebbero in contrasto con il principio di uguaglianza, mentre altri autori, pur sottolineandone il carattere eccezionale, reputano utile tale congegno perché idoneo ad integrare il sistema risarcitorio basato esclusivamente sulla riparazione del pregiudizio effettivamente subito (e tendenzialmente impermeabile a qualsiasi valutazione di tipo sanzionatorio).
c) Le sanzioni civili indirette qualificate come misure afflittive di carattere patrimoniale previste dalla legge ed applicate dall'autorità giudiziaria. Le sanzioni civili indirette, così come le pene private, presuppongono la violazione di una regola ma le prime si distinguono dalla seconde perché la sanzione viene inflitta dal giudice e non dalla stessa parte privata (come avviene nelle pene private).
d) I danni punitivi, che negli ordinamenti di stampo anglosassone hanno lo scopo di punire il danneggiante per un fatto grave e riprovevole aggiungendosi alle somme riconosciute al danneggiato per risarcire il pregiudizio effettivamente subito. In questo caso nel giudizio risarcitorio il giudice, dopo avere accertato l'esistenza di un effettivo pregiudizio subito dal danneggiato, condanna l'autore dell'illecito al pagamento di una somma ulteriore a titolo "punitivo" sia per sanzionare il suo comportamento sia per dissuadere gli altri consociati dal tenere condotte analoghe (la c.d. funzione generalpreventiva svolta dalla pena nel diritto penale ). Come è noto l'opinione tuttora prevalente esclude che nel nostro ordinamento possano avere cittadinanza giuridica i danni punitivi e conseguentemente la Corte di cassazione ha sempre rigettato le istanze di delibazione delle sentenze straniere che prevedevano una condanna al pagamento di somme di denaro a tale titolo (Cass., 19 gennaio 2007 n. 1183; Cass., 8 febbraio 2012 n. 1781).
3.2. Recente dottrina ha evidenziato la necessità di rivisitare i tradizionali insegnamenti, perché nel nostro ordinamento esistono già delle previsioni normative che prevedono la condanna al pagamento di una somma di denaro senza collegarla all'accertamento di un danno effettivamente subito: l'articolo 125 d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ove, oltre al pregiudizio subito dal danneggiato, fa riferimento ai "benefici realizzati dall'autore della violazione" e l'articolo 158 l. 22 aprile 1941 n. 633 prevede di tener conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Inoltre tali previsioni, anche in una prospettiva di analisi economica del diritto, potrebbero generare benefici effetti sul sistema complessivamente considerato eliminando (o fortemente riducendo) la convenienza per il danneggiante a tenere certe condotte: è stato dimostrato, infatti, che il danneggiante a volte assume scientemente la decisione di tenere determinate condotte illecite e dannose perché, in considerazione degli alti costi dei processi e di una certa difficoltà per i soggetti danneggiati ad instaurare i giudizi, è per lui più conveniente risarcire chi intraprende il giudizio piuttosto che rispettare (nei confronti di tutti) la regola imposta dall'ordinamento.
3.3. Venendo al caso di specie, va rilevato che la dottrina discute sulla natura della norma invocata dal ricorrente. Per alcuni autori, infatti, si tratterebbe - così come nel caso dell'articolo 614 bis, comma 1, c.p.c. ("Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento") - di una forma di risarcimento forfettario e anticipato del danno da quantificare sempre con riferimento all'accertamento di un effettivo pregiudizio subito dal danneggiante. Per altri, invece, la disposizione in questione dovrebbe essere più correttamente ascritta alla categoria dei danni punitivi con la conseguente libertà del giudice di stabilire la somma da pagare senza essere vincolato dal danno subito e subendo.
3.4. A giudizio del Collegio non convince la tesi che riconduce l'articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a. alla categoria dei danni punitivi sia perché, per le ragioni prima esposte, è dubbio che siffatta tipologia di danni possa trovare ingresso nel nostro ordinamento sia perché, anche negli ordinamenti di stampo anglosassone, la condanna a titolo di danni punitivi è limitata ai casi di dolo o colpa grave, laddove la norma in questione nulla prevede al riguardo.
Per il Consiglio, invece, la previsione in questione si inquadra tra le sanzioni civili indirette (anche perché in tema di esecuzione di giudicato è pacifico che la posizione è di diritto soggettivo) e conseguentemente permette (ed impone) al giudice di riferirsi nella sua determinazione anche alla posizione vantata dal ricorrente.
4. Alla luce delle considerazioni sino a qui esposte, decorso infruttuosamente tale termine, vista anche la richiesta formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (che si accoglie esclusivamente nei termini ora specificati),
a) l'amministrazione dovrà corrispondere una somma pari allo 0,5% di quanto dovuto per ogni mese, o frazione di mese pari o superiore a quindici giorni, di ulteriore ritardo;
b) agli adempimenti di competenza dell'amministrazione provvederà, in via sostitutiva, e con oneri a carico dell'amministrazione intimata, un commissario "ad acta" che il Collegio reputa opportuno nominare nella persona del Prefetto di Palermo o Funzionario da Questi designato.
Il Commissario provvederà alla scadenza del termine sopra detto entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità, anche mediante l'adozione di tutti gli atti necessari per l'assolvimento del mandato e sempre nel rispetto di tutte le norme di legge di rango costituzionale, statale e regionale applicabili nel caso di specie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00 centesimi) oltre IVA e CP, se dovute.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, in accoglimento della domanda di ottemperanza, dichiara l'obbligo dell'Amministrazione intimata di dare esecuzione alla decisione in epigrafe indicata, secondo quanto indicato in motivazione, adottando le necessarie determinazioni amministrative nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa ovvero dalla notificazione di essa ad istanza di parte.
Per il caso di inadempimento ulteriore nomina Commissario "ad acta" il Prefetto di Palermo o Funzionario da Questi designato, perché provveda entro gli ulteriori giorni sessanta dal termine prima indicato a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità stabilite nella parte motiva di questa sentenza.
Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese ed onorari del presente giudizio che liquida nella misura complessiva Euro 2.000,00 (duemila/00 centesimi) oltre IVA e CP, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 7 novembre 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Guido Salemi, Vincenzo Neri, estensore, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Vincenzo Neri, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 GEN. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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