Graduatorie personale docente: mancata valutazione del servizio militare. Rigetto
Consiglio di Stato sez. VI
Data:
26/06/2013 ( ud. 28/05/2013 , dep.26/06/2013 )
Numero:
3517
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2561 del 2013, proposto dal
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello stato
e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Gi. Sa., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Ambrosio, con
domicilio eletto pressol'avv. A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III
BIS, n. 09173/2012, resa tra le parti, concernente esecuzione della
sentenza del TAR lazio sez. III bis, n.1378/2011 - in materia di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gi. Sa.;
Viste le memorie difensive;
Visto l "art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2013 il Cons.
Gabriella De Michele e udito per la parte appellata l'avv.
D'Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
FATTO e DIRITTO
E" sottoposto all'esame del Collegio l'atto di appello n. 2561/13, notificato il 22.3.2013, proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III bis, n. 9173/12 in data 8.11.2012, emessa in sede di ottemperanza, con la quale si accoglieva il ricorso del signor Gi. Sa., finalizzato all'esecuzione della sentenza del medesimo TAR n. 1378/11 del 14.2.2011. Con quest'ultima sentenza, in particolare, si ritenevano fondate le istanze del ricorrente indirizzate ad ottenere - in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente - la valutazione del servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, nonché l'assegnazione del punteggio previsto per l'abilitazione S.S.I.S. nella classe di concorso 17/A, a seguito di corso speciale di durata annuale.
Nella citata sentenza n. 9173/12 si ritenevano non conformi alla pronuncia da ottemperare gli atti, con cui l'Amministrazione attribuiva il previsto punteggio nella graduatoria A017 per l'anno scolastico 2006/2007 (anziché per l'anno scolastico 2005/2006, di iscrizione al corso) e sottraeva (senza comunicazione di avvio del procedimento) analogo punteggio dalla graduatoria A019 per il servizio prestato come insegnante di sostegno nell'anno scolastico 2006/2007, non essendo valutabili i servizi di insegnamento, svolti durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione S.S.I.S..
Ulteriore inottemperanza, inoltre, era ravvisata nella mancata assegnazione di punteggio per il servizio militare svolto.
Nell'atto di appello attualmente in esame, il citato Ministero affermava di avere assegnato il punteggio, corrispondente alla prestazione di servizio militare, con provvedimento n. 996/2 del 27.8.2010, per le classi di concorso A017 e A019; detto provvedimento, tuttavia, veniva annullato con atto n. 1895/1 del 10.4.2012, in quanto la vicenda contenziosa, con riferimento alla quale l'atto era stato emesso, si era conclusa con pronuncia di difetto di giurisdizione (n. 10145/11) e rinvio della causa al giudice ordinario.
L'originario ricorrente, inoltre, non aveva frequentato un corso S.S.I.S., ma un corso abilitante ex d.m. n. 85/2005, che non avrebbe dato titolo all'assegnazione del punteggio di cui trattasi; il corso in questione, infine, sarebbe stato oggetto di frequenza appunto nell'anno accademico 2006/2007, mentre nell'anno precedente non sarebbero stati superati gli esami previsti. L'anno accademico di riferimento, in ogni caso, non sarebbe stato specificato nella sentenza da ottemperare (1378/11).
Si è costituito nel presente giudizio il prof. Gi. Sa., osservando che l'assegnazione di punteggio per il servizio militare prestato sarebbe stato annullato, senza considerare il riconoscimento dello stesso in una sentenza passata in giudicato (benchè con riferimento ad un'impugnativa diversa da quella, in cui detto riconoscimento era stato accordato in via cautelare, ma con conclusiva pronuncia di difetto di giurisdizione); la qualificazione come S.S.I.S. del corso abilitante frequentato dall'interessato verrebbe inoltre contestata per la prima volta, non avendo mai formato oggetto di contestazione nel giudizio, conclusosi con la sentenza di cui è stata disposta l'ottemperanza; detta ottemperanza, poi, risulterebbe ormai prestata, in modo completo ed esaustivo, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, parte in causa nel giudizio di primo grado e non propositore di appello, con contraddittorie contestazioni provenienti dalla sola Amministrazione centrale.
Premesso quanto sopra il Collegio ritiene di dover sottolineare, in primo luogo, non solo la pacifica impugnabilità delle sentenze emesse in sede di ottemperanza, quando il gravame non investa mere questioni esecutive, ma anche l'effetto devolutivo pieno che - ad avviso del Collegio stesso - deve riconoscersi quando, in sede di appello, debbano risolversi questioni giuridiche in rito e in merito, in relazione alla regolarità del rito instaurato, alle condizioni soggettive ed oggettive dell'azione ed alla fondatezza della pretesa azionata (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 8.7.2002, n. 3789); in applicazione dell'art. 125 della Costituzione, d'altra parte, il Codice del processo amministrativo prevede l'appellabilità di ogni sentenza di primo grado, anche ove resa in sede di ottemperanza.
Deve essere inoltre riconosciuta la natura mista - di esecuzione e di cognizione - del giudizio di ottemperanza, quando la regola posta dal giudicato amministrativo sia implicita o incompleta e richieda pertanto specificazioni in ordine al relativo obbligo conformativo, come dimostra l'ampia gradazione di poteri spettanti al Giudice dell'esecuzione (cfr. anche per il principio, cosiddetto di giudicato a formazione progressiva, Cons. St., sez. IV, 2.2.2011, n. 748; Cons. St., sez. V, 29.8.2006, n. 5036 e 16.6.2009, n. 387; Cons. St., sez. VI, 16.12.2010, n. 9101 e 3.3.2008, n. 796).
Nella situazione in esame, il Collegio ritiene che le considerazioni difensive dell'appellante non siano condivisibili, anche a prescindere dal mancato coordinamento tra uffici centrali e uffici decentrati dell'Amministrazione (avendo questi ultimi prestato ottemperanza alla sentenza in termini satisfattivi per l'interessato, con oggettiva contraddittorietà rispetto alle argomentazioni, prospettate in sede di appello).
La sentenza da eseguire (n. 1378/11) era infatti riferita ad una serie articolata di domande presentate dal prof. Sa., al fine di ottenere la riformulazione delle graduatorie per le classi di concorso A017 (discipline economicoaziendali) e A019 (discipline giuridiche ed economiche).
Le ragioni accolte nella citata pronuncia riguardavano il riconoscimento del servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, nonché il punteggio aggiuntivo per l'abilitazione S.S.I.S. nella classe di concorso A017, a seguito di corso speciale annuale (senza specifica indicazione, sotto quest'ultimo profilo, dell'anno scolastico di riferimento).
Sotto il primo profilo la violazione del giudicato, formatosi sulla sentenza n. 1378/2011, appare evidente: anche se il riconoscimento del servizio militare era stato in un primo tempo disposto in esecuzione di ordinanza cautelare, nell'ambito di un giudizio concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione, la caducazione di tale riconoscimento - formalmente accordato in altro giudizio, con la sentenza sopra indicata - non può non essere ritenuto contrastante con quest'ultima, già passata in giudicato al momento della caducazione stessa.
Quanto al punteggio, da assegnare per la frequenza di un corso di specializzazione annuale, il Collegio non ritiene ammissibili al riguardo argomentazioni difensive, evidentemente non prospettate o non accolte in primo grado di giudizio, circa la natura del medesimo corso e la riconducibilità allo stesso di punteggio nelle graduatorie ad esaurimento. Deve anche ritenersi, inoltre, che la sentenza n. 9173/12, emessa per dare ottemperanza alla predetta sentenza n. 1378/11 - nel riferire il punteggio in questione all'anno accademico 2005/2006 (in quanto anno di iscrizione al Corso speciale per gli insegnanti di scuola secondaria, ex d.m. n. 85 del 18.11.2005) - abbia effettuato legittimamente quella integrazione a fini conformativi del giudicato, che si suole definire "giudicato a formazione progressiva". Era stato rilevato, infatti, che la domanda giudiziale, accolta con sentenza passata in giudicato, riguardava appunto il riconoscimento del punteggio stesso per detto anno 2005/2006, in conformità peraltro alle indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione, che, rispondendo a quesiti riferiti all'aggiornamento delle graduatorie - per abilitazioni S.S.I.S. conseguite fuori corso - aveva precisato che "il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione", con formale correttezza, pertanto, della domanda accolta in sede giudiziale. Anche a prescindere dal dato formale, peraltro, non può non essere rilevato come l'ordinamento non escluda che, contemporaneamente ai corsi di specializzazione, possa svolgersi attività di insegnamento; l'eventuale insegnamento, tuttavia, non può essere considerato - ai fini del punteggio - aggiuntivo rispetto alla frequenza del corso (dovendo detto insegnamento considerarsi sostitutivo o integrativo del tirocinio). Le ragioni, che impediscono di duplicare i riconoscimenti di punteggio per una determinata classe di insegnamento, tuttavia, non sussistono quando le classi siano diverse, come nel caso di specie, di modo che il punteggio da assegnare per il corso seguito dall'attuale appellato, relativamente alle classe di concorso A017, non avrebbe potuto implicare cancellazione del punteggio già assegnato, per l'insegnamento riferibile alle classe di concorso A019, anche se detto corso, per ritardi organizzativi, si è in parte svolto nel medesimo anno (cfr. in tal senso, per il principio, TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 13.8.2002, n. 7121).
L'appello appare dunque da respingere, con conferma della sentenza appellata, emessa quando ancora non si era verificata l'esecuzione del giudicato, poi avvenuta da parte del competente Ufficio Scolastico. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità della vicenda controversa.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 GIU. 2013
07-08-2013 17:42
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