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Sentenza

Giustizia Amministrativa. P.e.c....
Giustizia Amministrativa. P.e.c.
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 gennaio 2013, n. 87

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Le disposizioni di carattere processuale trovano immediata applicazione fin dal momento della relativa entrata in vigore, con inevitabile operatività estesa anche ai giudizi in corso. Ciò detto, si evidenzia che l'art. 136, comma 1, c.p.a. sancisce che “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax … dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente…”. Altresì, è principio ormai noto che la semplificazione offerta con la possibilità di utilizzo della cd. p.e.c., posta elettronica certificata, è limitata, nel processo amministrativo, alle comunicazioni (di segreteria) relative al processo, nonché ai depositi informatici, e non involge, dunque, ogni altra attività in rito. Alla luce di quanto sopra detto, come accaduto nel caso di specie, deve affermarsi, la correttezza della comunicazione effettuata, con riferimento all'avviso di fissazione d'udienza, a mezzo di posta elettronica.
Avv. Antonino Sugamele

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