Genitore ricorre al Tar Sicilia perchè alla figlia minore sono state assegnate 11 ore di sostegno anzicchè di 22, ma l'anno scolastico è terminato e quindi non vi è più interesse all'annullamento del provvedimento impugnato.
N. 01563/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2013, proposto da F. D., in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore F. V., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo La Scala, presso il cui studio, sito in Palermo, via Villaermosa, n. 41, è elettivamente domiciliato;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale della Sicilia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;
- l'Istituto comprensivo E. Ventimiglia di Belmonte Mezzagno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;
nei confronti di
S.S., n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore R.D., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento emesso in data 28/9/2012, dal dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo E. Ventimiglia di Belmonte Mezzagno, mediante il quale sono state assegnate alla minore n. 11 ore di sostegno, anziché n. 22;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;
Udito l'Avvocato dello Stato F. Caserta presente, come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;
Dato avviso di ciò al difensore della parte presente, come da verbale;
Rilevato che, a prescindere dalla eventuale irricevibilità del ricorso, il provvedimento impugnato risulta adottato con riferimento all'a.s. 2012/2013, già interamente decorso, di talché allo stato attuale esso ha cessato di produrre effetti;
Ritenuto pertanto che non sussiste alcun interesse all'annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto, quanto al regime delle spese di giudizio, che:
- tenuto conto della natura della controversia, possano compensarsi tra le parti costituite e nulla debba dichiararsi nei confronti di Santangelo Stefania;
- il ricorrente ha presentato domanda volta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato;
- l'apposita Commissione ha accolto provvisoriamente l'istanza;
- sulla predetta istanza si deve pertanto pronunciare (definitivamente) il Collegio;
- sussistono i presupposti, documentati nella relativa istanza, per la fruizione del gratuito patrocinio, tenuto conto di quanto dispone in proposito l'artt. 76 e 119 del d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm. e ii..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti di S. S..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
24-08-2013 18:06
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