Forze armate.Ufficiali. Rapporto informativo redatto dal compilatore con astensione delle Autorità sovraordinate. Legittimità.
T.A.R. sez. I Potenza , Basilicata Data: 12/04/2013 ud. 21/03/2013 Numero:
176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2010, proposto dal
Tenente Colonnello Ma. Sp., rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Distante, come da mandato a margine del ricorso, con
domicilio eletto in Potenza Via IV Novembre n. 46 presso lo studio
dell'Avv. Donatello Cimadomo;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale
rappresentante p.t., e Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., tutti
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46
presso gli Uffici della medesima Avvocatura;
per l'annullamento:
- del rapporto informativo, redatto il 28.4.2010 (e notificato il
5.5.2010), relativo all'attività lavorativa svolta dal Tenente
Colonnello Ma. Sp. nel periodo 1.11.2008-4.6.2009;
- del Decreto, emanato il 23.7.2010 (e notificato il 5.8.2010), con
il quale il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il
Personale Militare del Ministero della Difesa ha formalmente respinto
il ricorso gerarchico avverso il predetto rapporto informativo del
28.4.2010, proposto dal Tenente Colonnello Ma. Sp. l'1.6.2010;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
Statali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott.
Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti M. Losacco, su delega
dell'Avv. Alessandro Distante, e Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Il Tenente Colonnello Ma. Sp. attualmente svolge la funzione di Comandante del Reparto Comando della Legione Carabinieri della Basilicata.
Il Tenente Colonnello Ma. Sp. nel periodo 1.11.2008-17.12.2008 ha svolto la funzione di Capo Ufficio del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce e nel periodo 18.12.2008-4.6.2009 è stato collocato a disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce.
Con rapporto informativo del 28.4.2010 (notificato il 5.5.2010) il compilatore, Comandante Provinciale Colonnello F. C., ha espresso nei confronti del Tenente Colonnello Ma. Sp. il seguente giudizio in relazione al predetto periodo 1.11.2008-4.6.2009: "Ufficiale superiore di validi requisiti complessivi. Determinato nel carattere, è in possesso di approfondita preparazione professionale. Fermo e deciso, molto rigoroso nei rapporti con diretti collaboratori, nell'alternanza con gli incarichi svolti ha operato con impegno e competenza, fornendo rendimento, nel complesso, molto soddisfacente. Ha retto interinalmente il Comando Provinciale di Lecce per complessivi 5 giorni (dal 24 al 28.12.2008)"; mentre sia il 1° revisore, Generale Al. Vi. (il quale aveva assunto l'incarico il 27.2.2009), sia il 2° revisore, Generale Gi. Ba., ai sensi dell'art. 2 DPR n. 213/2002, si sono astenuti dal giudizio "per mancanza di sufficienti elementi di valutazione".
Tale rapporto informativo è stato impugnato dal Tenente Colonnello Ma. Sp. con ricorso gerarchico dell'1.6.2010.
Con Decreto del 23.7.2010 (notificato il 5.8.2010) il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha respinto il suddetto ricorso gerarchico, attesocché:
1) non era stato possibile redigere la scheda valutativa, in quanto il periodo di servizio giudicabile era inferiore a 180 giorni, tenuto conto de 46 giorni di licenze straordinarie;
2) "il riferimento al miglior tenore della pregressa documentazione" risultava "del tutto ininfluente", in quanto le valutazioni "sono indipendenti l'una dall'altra e devono riferirsi esclusivamente all'arco di tempo contemplato";
3) il giudizio impugnato era stato espresso "in seguito all'esame complessivo delle qualità personali e delle capacità professionali dimostrate, attraverso la conoscenza diretta dell'attività svolta nel periodo oggetto del giudizio";
4) il compilatore non aveva "ritenuto di avvalersi della facoltà di astenersi riconosciutagli dalla normativa vigente, avendo evidentemente acquisito sufficienti elementi di valutazione attraverso l'osservazione diretta dell'operato del valutato, ancorché di limitata consistenza, oltre che dalla normale consuetudine del rapporto gerarchico incontestabilmente esistente e che non può risolversi attraverso la produzione e l'acquisizione di atti e documenti";
5) veniva respinta l'istanza di acquisizione di atti connessi alla posizione di impiego, in quanto veniva preso atto di quanto asserito dal compilatore, cioè che si era "avvalso della collaborazione del Tenente Colonnello Sp. quando ritenuto necessario, ad esempio incaricandolo di seguire la situazione infrastrutturale delle caserme della provincia".
Il Decreto del 23.7.2010 ed il rapporto informativo del 28.4.2010 sono stati impugnati con il presente ricorso (notificato il 4.10.2010), deducendo con unico motivo di impugnazione la violazione dei paragrafi 2, 3, 8 e 14 della Circolare Ministero della Difesa del 23.12.2008 e l'eccesso di potere per presupposto errato, contraddittorietà e manifesta ingiustizia, con insistenza dell'istanza istruttoria, volta ad ottenere l'acquisizione della documentazione "comprovante l'affidamento di incarichi al ricorrente nel periodo oggetto di valutazione".
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Statali resistenti, le quali, oltre a sostenere l'infondatezza del ricorso, hanno anche eccepito l'inammissibilità della censura relativa alla violazione del paragrafo 14 della Circolare Ministero della Difesa del 23.12.2008, in quanto proposta per la prima volta con il ricorso in epigrafe e non anche con il ricorso gerarchico dell'1.6.2010.
All'Udienza Pubblica del 21.3.2013 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
Diritto
Il presente ricorso risulta infondato.
Pur prescindendo dall'inammissibilità della censura relativa alla violazione del paragrafo 14 della Circolare Ministero della Difesa del 23.12.2008, va rilevato che tale disposizione nella lett. a) statuisce che l'astensione è una "facoltà riconosciuta alle autorità valutatrici", cioè il compilatore e/o diretto superiore del valutato, ed il primo e secondo revisore, cioè i superiori gerarchici del compilatore, e, soprattutto, va evidenziata la circostanza che la lett. e) dello stesso paragrafo 14 prevede la facoltà del compilatore di giudicare (in funzione della sperimentata conoscenza del proprio dipendente) "anche in caso di astensione di una o più delle autorità sovraordinate", pure se con tale giudizio "non si potrà determinare il coinvolgimento nella valutazione di ulteriori superiori gerarchici", e ciò risulta confermato dall'espressa qualificazione, contenuta precedentemente nel medesimo paragrafo 14, di mera opportunità "che almeno una delle due autorità sovraordinate al compilatore si esprima comunque".
Risultano infondate anche le censure, con le quali il ricorrente ha dedotto che, nella specie, il giudizio non poteva essere espresso "per mancanza di sufficienti elementi di valutazione", con riferimento ai servizi prestati dallo stesso ricorrente.
Infatti, con relazione del 25.6.2010 il compilatore ha precisato che il suo giudizio era fondato esclusivamente sugli elementi di diretta conoscenza, ricavati dall'azione di comando posta in essere, specificando che si era avvalso della collaborazione del ricorrente "quando ritenuto necessario, ad esempio incaricandolo di seguire la situazione infrastrutturale relativa alle numerose caserme della provincia".
Mentre risulta assolutamente inverosimile l'affermazione del ricorrente, secondo cui nel periodo 1.11.2008-4.6.2009 aveva soltanto redatto "una missiva per la caserma di Bagnolo del Salento", anche perché l'attività lavorativa svolta non viene interamente riprodotta e/o certificata per iscritto.
Pertanto, non risulta necessario emanare un'Ordinanza Istruttoria, finalizzata all'acquisizione di documenti, attestanti il formale affidamento al ricorrente di appositi incarichi nel periodo 1.11.2008-4.6.2009.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 APR. 2013
24-08-2013 12:12
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