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Sentenza

Forze armate. In genere. Ricongiungimento del coniuge di militare trasferito. Pr...
Forze armate. In genere. Ricongiungimento del coniuge di militare trasferito. Previsto dall'art. 17, l. n. 266 del 1999. Finalità.
T.A.R.  sez. I  Roma , Lazio 
Data:
    05/11/2012 ( ud. 25/10/2012 , dep.05/11/2012 ) 
Numero:
    9028

                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
             Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio          
                             (Sezione Prima Ter)                         
    ha pronunciato la presente                                           
                                  SENTENZA                               
    sul ricorso numero di registro generale 7899 del 2007,  proposto  da:
    Ca. Ro., rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Giovanni  Ranalli,  con
    domicilio eletto in Roma, via Sant'Elena, 29;                        
                                   contro                                
    Ministero dell'Interno, in persona del  l.r.  p.t.,  rappresentato  e
    difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;                         
                             per l'annullamento                          
    del decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di trasferimento  ai
    sensi art. 1 co. 5 della L.n. 100/87                                 
    Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre  2012  il  dott.
    Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel
    verbale;                                                             


    Fatto
    FATTO E DIRITTO

    Rilevato che, dagli atti di causa, risulta, in fatto, quanto segue:

    Che la ricorrente, già in servizio presso la Polfer di Genova, ha chiesto, alla propria amministrazione:

    - in data 29.3.2000: di essere trasferita per le sedi di Rieti o Terni o Roma in quanto prossima a contrarre matrimonio con un m.llo dell'Arma dei CC in servizio a Rieti;

    - in data 22.10.2001 (dopo essersi sposata il 4.8.2001): di essere trasferita presso la sede di Rieti;

    - in data 12.9.2006: di essere trasferita presso la sede di Rieti in quanto il proprio coniuge era stato trasferito "d'autorità", il 6.9.2006, presso il Comando Compagnia di CC di Cittaducale (RI): domanda, dunque, da ritenersi azionata ai sensi della norma dell'art. 1 c. 5 della legge n. 100 del 1987 (che recita >) i cui effetti sono stati estesi anche nei confronti del coniuge convivente di personale appartenente alla Polizia di Stato dall'art. 10 c. 2 del d.l. n. 325 del 1987 convertito nella legge n. 402 del 1987 e sostanzialmente confermati dall'art. 17 della legge n. 266 del 1999 (oggi parzialmente modificato dal d.lgs n. 66 del 2010 art. 2268);

    - in data 18.4.2007: di essere trasferita presso la sede di Rieti, previo riesame, da parte della p.a., della ministeriale in data 06.12.2006: nota quest'ultima con cui l'Amministrazione aveva replicato all'istanza del 12.9.2006 limitandosi a rappresentare all'interessata che la sua aspirazione ad essere assegnata a Rieti era stata già annotata agli atti dell'Ufficio;

    - in data 28.10.2008: di essere trasferita ( in base non alla legge n. 100 del 1987 ma alla disciplina interna alla P.S. data dal d.P.R. n. 335 del 1982: istanza respinta con nota del 02.12.2008);

    Che, con ministeriale del 9.5.2007, l'Amministrazione ha respinto l'istanza della dipendente del 18.4.2007, limitandosi a partecipare alla stessa che "non ricorrono i presupposti per poter applicare la normativa invocata" senza ulteriori specificazioni;

    Che avverso detta ministeriale del 9.5.2007 la ricorrente si è gravata con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio deducendo:

    - la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non essendo stati previamente comunicati all'interessata i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 1 c. 5 L. n. 100 del 1987;

    - il difetto di motivazione non risultando decifrabili, dal contenuto dell'atto gravato, le ragioni che ne hanno determinata l'adozione;

    - la violazione dell'art. 1 c. 5 della legge n. 100 del 1987 e dell'art. 17 della legge n. 266 del 1999, essendo la ricorrente in possesso dei requisiti (convivenza ed appartenenza ad amministrazione statale) prescritti da dette disposizioni quali presupposti per l'esercizio del diritto dalle stesse disciplinato;

    Che l'amministrazione, per il tramite del Pubblico Patrocinio, si è costituita in giudizio:

    - eccependo, in rito, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere; e ciò in quanto la dipendente, in adesione della sua originaria istanza del 2000 ( e cioè della prima domanda di trasferimento, azionata non ai sensi della legge n. 100 del 1987 quando l'interessata era ancora nubile), è stata trasferita alla Questura di Roma il 16.4.2007 con provvedimento mai avversato; e:

    - deducendo nel merito, che è mancato nella fattispecie ( essendo diverse e notevolmente distanti tra loro le sedi ove i coniugi prestano servizio: la ricorrente in Genova ed il consorte in Cittaducale) il requisito della convivenza: requisito non surrogato dalla comune residenza anagrafica dei coniugi. Accede a tanto che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato con conseguente applicazione al caso di cui trattasi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990;

    Considerato in diritto:

    Che sulla costituzionalità dell'art. 17 della legge n. 266 del 1999 si è già pronunciato il Giudice delle Leggi (ved. C.C.le, sent. n. 183/2008) affermando che
Avv. Antonino Sugamele

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