Forze armate.Il trasferimento è un ordine e non necessità di una specifica motivazione a supporto.
T.A.R. sez. I Trento , Trentino-Alto Adige Data: 08/05/2013 Numero: 146
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2012, proposto da:
Pa. An., rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Tomasoni, con
domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli n. 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Trento,
largo Porta Nuova n. 9;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 0123739/12 del 5.10.2012 e successivamente
notificata in data 8./10/2012, con il quale il Comandante Regionale
del Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza determinava il
trasferimento d'autorità - per esigenze di servizio - dell'appuntato
scelto An. Pa., con decorrenza dal 10/10/2012, dalla sopprimenda
tenenza di Mezzolombardo alla tenenza di Tione di Trento, nonché di
ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i
pareri negativi (parere del comandante interinale della compagnia le
prot. 0116060/12 del 19/9/2012 e parere del comandante provinciale
24/9/2012, prot. 0118227/12).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il Pres..
Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1 - Con il presente ricorso viene impugnato il provvedimento di trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Tenenza di Mezzolombardo a quella di Tione, avvenuta in relazione alla riorganizzazione delle strutture della Guardia di Finanza, con conseguente soppressione della predetta Tenenza di Mezzolombardo, disposta con provvedimento del Comando Generale della G.d.F. del 17-7-2012, avente ad oggetto la "revisione dell'architettura dei Reparti territoriali".
Il ricorrente, premesso di essere residente a Mezzana con moglie, due figli minori ed un anziano padre gravemente malato necessitante di assistenza ed accompagnamento e che il paese di residenza è distante solo 30 Km da Cles. lamenta che l'amministrazione non abbia adeguatamente considerato le motivate e documentate ragioni per le quali egli aveva chiesto il trasferimento alla Tenenza di Cles, disponendone, invece, l'utilizzazione presso quella di Tione, formalmente più distante della precedente sede di servizio di soli 5 Km, ma, in realtà, assai più disagevole per le caratteristiche del percorso e delle distanze, soprattutto in periodo invernale.
2 - Avverso il predetto trasferimento il militare deduce molteplici profili di violazione della legge n. 241/1990 e di eccesso di potere, ulteriormente illustrati con due articolate e puntuali memorie depositate il 3 e il 9 aprile 2013, ricche di riferimenti giurisprudenziali in materia di " ordini militari".
In particolare, il ricorrente - pur riconoscendo, con la consolidata giurisprudenza, che l'atto impugnato si inquadra nella categoria, appunto, degli " ordini" emanati a tutela di interessi sensibili riconducibili alle esigenze di pronta e sicura esecuzione di cui agli artt. 727 e 1346 del d. lgs. n. 66/2010 - osserva che anche tale tipo di provvedimento deve essere rispettoso dei principi fondamentali ( cui anche l'ordinamento delle FF. AA. deve ispirarsi ai sensi dell'art. 52, comma 3 Cost. ) di partecipazione e trasparenza di cui alla legge n. 241 del 1990; lamenta, inoltre, l'irrazionalità, il travisamento, il difetto di istruttoria, la disparità di trattamento, l'ingiustizia ed il difetto di motivazione della determinazione assunta dall'amministrazione.
3 - I predetti profili di illegittimità possono così sintetizzarsi:
a) pur trattandosi di ordine militare, non v'erano, in concreto, le ragioni di urgenza ostative al rispetto delle garanzie partecipative al procedimento amministrativo, di cui alla citata legge n. 241, con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento;
b ) invece di esporre con chiarezza le motivazioni della scelta di spostare il militare dalla soppressa Tenenza di Mezzolombardo a quella di Tione, l'amministrazione si sarebbe limitata ad enunciazioni del tutto generiche e di mero stile; oltre al difetto di motivazione vi sarebbe anche un evidente difetto di istruttoria sulla situazione logistica degli spostamenti imposti e sulle situazioni personali e familiari del ricorrente;
c) sarebbe stato ignorato il parere favorevole al trasferimento a Cles formulato dal comandante della Tenenza di Mezzolombardo;
d) l'opposto parere negativo del comandante della Compagnia sarebbe contraddittorio, irragionevole e travisato, in quanto si limita ad indicare solo distanze chilometriche, senza tener conto delle caratteristiche e della concreta diversità dei percorsi stradali tra Mezzana, Mezzolombardo e Tione, quest'ultimo assai più difficoltoso e disagevole da raggiungere, anche per le condizioni climatiche invernali che caratterizzano taluni tratti del percorso stradale, collocati a oltre 1.700 metri di quota, con conseguente pericolo di intransitabilità nel medesimo periodo invernale;
e) la situazione di incompatibilità esistente per la sede di Cles, nella cui circoscrizione la moglie del ricorrente è contitolare di un'attività alberghiera - per di più solo stagionale - era agevolmente risolvibile sia con la dichiarata disponibilità di cessione delle quote di partecipazione societaria possedute dalla consorte, sia con la destinazione del ricorrente a compiti amministrativi;
f) l'amministrazione non ha tenuto conto delle situazioni familiari e personali del ricorrente ( figli in tenera età e bisognosi di guida paterna, padre necessitante di cure chemioterapiche, stato di stress fisico e di discopatia certificato da sanitario di fiducia e dalla stessa CMO );
g) l'amministrazione avrebbe invertito l'ordine di priorità delle domande di trasferimento alla stazione di Cles anteponendo quelle di altri militari, per di più con minore anzianità di servizio, presentate in data successiva a quella del ricorrente.
4 - A supporto delle censure di illegittimità - soprattutto di mancata considerazione delle proprie condizioni personali - parte ricorrente, in data 8-1-2013, ha depositato in atti certificato della C.M.O. di Milano, attestante un disturbo misto ansioso-depressivo con conseguente inidoneità temporanea al servizio di giorni 90.
Al predetto deposito ne è seguito ad immediato ridosso un altro in data 18-2-2013, relativo alla autorizzazione n. 3/2010 per esercizio alberghiero con somministrazione aperta al pubblico rilasciata ad Ec. Ma. ( cognato ) quale legale rapp.te della soc. Elmas s.n.c. di Ec. El., moglie del ricorrente.
L'Avvocatura dello Stato ha controdedotto al ricorso con due successive memorie, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia di trasferimento dei militari, la situazione di incompatibilità in cui verserebbe il ricorrente ove fosse trasferito a Cles, nonché la differenza " del tutto trascurabile ed insignificante di appena 5 Km " tra vecchio e nuovo percorso stradale per raggiungere la sede di servizio.
5 - Con ordinanza collegiale istruttoria n. 2/2013, resa nella camera di consiglio del 10-1-2013 il Tribunale ha chiesto all'amministrazione documentazione inerente le caratteristiche del percorso stradale per raggiungere la vecchia e la nuova sede di servizio, gli orari dei collegamenti pubblici tra le varie località interessate, nonché la situazione familiare e societaria del ricorrente, oltre a dati inerenti i trasferimenti e le piante organiche delle Tenenze di Tione e Cles.
Ai predetti adempimenti istruttori l'amministrazione ha tempestivamente, puntualmente ed esaustivamente provveduto con deposito documentale del 31-1-2013 .
6 - Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato.
In via generale, va ricordato che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato ( oltre quella piuttosto risalente richiamata dall'Avvocatura v. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010 n. 8018), che i provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'articolo 7 della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010 , n. 4102; 21 maggio 2010 , n. 3227; 24 aprile 2009, n. 2642; 26 novembre 2001 n. 5950).
Sempre con riferimento alle garanzie procedimentali della legge n. 241 citata, si è altresì precisato (Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929) che i trasferimenti dei militari, rientrando nel genus degli ordini, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio prevale su altri eventuali interessi del subordinato.
7 - Al contempo e tuttavia, in una visione rispettosa dei precetti costituzionali e dei valori da essi trasfusi in qualsiasi ordinamento settoriale, si è anche ribadito (sez. IV, n. 8018/2010 cit.), che i predetti principi di specialità, correlati alle naturali caratteristiche di disciplina ed obbedienza richiamati dagli artt. 1346 e 1347 del nuovo Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 - seppur con le cautele e le ricordate specificità del medesimo ordinamento militare, connotato, ripetesi, istituzionalmente e necessariamente da un forte sentimento di rispetto gerarchico - debbono correlarsi all'affermazione, di fonte costituzionale (art. 52, comma 3, Cost. ), che l'ordinamento militare, per quanto peculiare, si deve conformare anch'esso allo spirito democratico della Repubblica. Di qui, la necessità, anche per le amministrazioni militari, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per momento storico, per procedimento e per finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d'essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato sinceramente, sostanzialmente e sentitamente democratico .
8 - Tutto ciò significa che anche l'ordinamento militare ( al pari di ogni altro segmento ordinamentale settoriale ) non è, ex se e per precostituita posizione istituzionale, caratterizzato da un regime di separatezza ed isolamento, come tale svincolato dai principi e dalle regole dell'ordinamento repubblicano e democratico, né esso è, pertanto, impermeabile o refrattario all'applicazione delle regole cardinali dei rapporti giuridici tra amministrazione e privato, ovvero al sindacato del Giudice.
Quest'ultimo, tuttavia dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità delle strutture militari o affini, tra le quali, come detto, è da annoverare la tendenziale non sussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o ritorsive o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di migliore e sagace utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 664 ; idem, 10 giugno 2010 , n. 3695 ).
9 - Nel caso di specie siffatti profili di irrazionalità, vessatorietà, discriminazione, superficialità, trascuratezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, arbitrarietà ( cioè tutti i profili estrinseci dell'eccesso di potere ) non sono ravvisabili.
Infatti:
a) l'impugnato trasferimento è stato necessitato dall'inconfutabile ed ineliminabile esigenza oggettiva di ricollocare il personale già in servizio presso la soppressa Tenenza di Mezzolombardo, sicché i presupposti e le motivazioni del trasferimento trovano spiegazione immediata e diretta in un dato storico;
b) tutte le garanzie ex lege n. 241 - impropriamente invocate in ricorso e in memoria - sono state in concreto rispettate, poiché l'interessato è stato preavvertito del suo trasferimento con apposita comunicazione del Comandante regionale in data 17-9-2012 ed ha conseguentemente potuto formulare le proprie dettagliate ed articolate osservazioni ed istanze, richiamate peraltro nel provvedimento impugnato;
c) le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di assegnazione alla tenenza di Cles sono state esposte nel parere del comandante interinale della Compagnia di Trento, con riferimento ad una oggettiva ( e riconosciuta dallo stesso ricorrente ) situazione di incompatibilità derivante dall'esercizio di attività imprenditoriale da parte della moglie del ricorrente ( ma non solo );
d) d) l'opposto parere favorevole espresso dal Com.te della soppressa stazione di Mezzolombardo è, all'opposto, del tutto immotivato, basandosi su uno sbrigativo e generico richiamo a quanto esposto dall'interessato nella sua domanda.
10 - Tanto basta al Collegio per respingere tutti i motivi di censura.
In particolare, non può sottacersi dell'efficacia ostativamente dirimente per l'accoglimento del ricorso la situazione di incompatibilità ambientale, derivante dall'esercizio di attività commerciale non solo dalla moglie del ricorrente, ma anche dal padre, dal suocero e dal cognato di questi, come puntualmente riportato nella dettagliata e non contestata Relazione acquisita agli atti a seguito dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 2/2013, relativa alle società " Elma, s.n.c. " e " Sharm, s.a.s.".
Si tratta di una situazione di incompatibilità diffusa ( non limitata solo alla moglie ma estesa anche ad altri parenti ed affini ), incompatibile con lo status di militare della G.d.F..
Al riguardo, infatti - premesso che il compito istituzionale della G.d.F. è quello di prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie e di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico ( art. 1 L. 23-4-1959, n. 189, sull'Ordinamento del corpo ) - il Testo Unico sulla mobilità del personale contenuto nella Circ. Com. Gen. G.d.F. del 11-11-2009, versata in atti, per le ipotesi di incompatibilità ambientale prevede una serie di casi in cui rientra con assoluta chiarezza la situazione del ricorrente.
La citata ( e non contestata ) circolare del 2009, invero, indica,. tra i fatti oggettivi di incompatibilità " relativi ala sfera privata", la circostanza che nessuno dei rispettivi componenti delle famiglie originarie propria e del coniuge " ( coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli/sorelle, cognati ) eserciti attività industriale, commerciale o professionale rilevanti ai fini della valutazione della compatibilità ", valutazione affidata alle " esclusive prerogative dell'Amministrazione" ( punto 4 della circolare ). Si tratta di una previsione sacrosanta per poter tutelare il " sereno funzionamento dell'Ufficio " nonché il prestigio, l'autorevolezza e l'immagine dell'Amministrazione stessa ( punto 3 circ. citata).
11 - A fronte di tali specifiche disposizioni, peraltro coerenti con le finalità e le funzioni istituzionali del Corpo, restano irrilevanti le argomentazioni difensive del ricorrente, circa la possibilità di evitare la considerata situazione di conflitto potenziale di interessi con una dismissione ( peraltro solo genericamente annunciata ) dalle quote societarie della moglie, la quale, come visto, non è il solo parente coinvolto ( trattandosi anche del padre, del suocero e del cognato, senza considerare lo stesso ricorrente, socio della s.a.s. " Sharm" ).
Ancor meno valida appare al Collegio la soluzione di essere adibito a funzioni amministrative e non operative, peraltro già in atto; infatti, soprattutto in una situazione di contenimento della spesa e in base ai principi generali di flessibilità e poliedricità nell'utilizzazione del personale pubblico, l'amministrazione non può certo essere condizionata dai desideri o dalle situazioni personali del dipendente nella scelta delle mansioni e dei ruoli da attribuirgli.
12 - Neppure trovano ingresso censure di disparità di trattamento o favoritismi a favore di altri colleghi trasferiti alla Tenenza di Cles ( peraltro neppure invocati in giudizio ). Si tratta, infatti, di due militari con maggiore anzianità di servizio ( 33 e 26 anni contro i 19 del ricorrente ) e di uno con situazioni di necessità familiare assai più grave ( figlio di appena sei mesi di vita).
12 - Anche le restanti considerazioni addotte a sostegno del gravame non hanno pregio.
In disparte la ( già ricordata ) preminente esigenza di funzionalità ed organizzazione che rende le aspirazioni, le non scomodità, le valutazioni del tutto soggettive del dipendente tanto più recessive in un momento storico di gravissima crisi economica, istituzionale e di immagine della PA, in cui tutti sono chiamati a maggior impegno e dedizione, resta da osservare che:
a) il maggior disagio del percorso stradale tra il comune di residenza e la nuova sede di servizio non può essere preminente rispetto ad obiettive esigenze organizzative, che caratterizzano in pari misura sia la Tenenza di Cles che di Tione, entrambe sotto organico, come si ricava dalla ricordata relazione istruttoria del Comando regionale; in ogni caso, si tratta di disagi contenibili con una diversa organizzazione di vita ( ad es., con l'utilizzo di un alloggio nella sede di servizio durante la settimana);
b) l'assistenza al padre malato può ben essere prestata da altri familiari;
c) le condizioni di salute del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con gli strumenti di garanzia appositamente predisposti dall'ordinamento per il lavoratore pubblico e peraltro concretamente già usufruiti dal ricorrente.
13 - In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di giudizio, nonostante la soccombenza, possono rimanere, in via del tutto eccezionale, compensate, stante la particolare natura lavoristica della controversia ed il suo carattere non pretestuoso né tanto meno emulativo.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente, Estensore
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 MAG. 2013.
24-08-2013 11:49
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