Forze armate - Esercito - Trasferimento - Natura di ordine - Conseguenza Forze armate - Esercito - Trasferimento - Per incompatibilità ambientale - Motivazione specifico - Obbligo - Esclusione.
Consiglio di Stato sez. IV Data:17/09/2013 ( ud. 11/06/2013 , dep.17/09/2013 ) Numero: 4586
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5358 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ro. Ro., rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Vizzari, Giorgio
Vizzari, Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso Maria Ida
Leonardo in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA
nr. 292/2012, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO
D'AUTORITÀ.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ro. Ro.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il Cons.
Umberto Realfonzo e uditi per le parti l'avvocato dello Stato
Collabolletta e l'avv. Di Giovanni, per delega dell'Avv. Vizzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con il presente gravame il Ministero della Difesa impugna la sentenza del TAR di Reggio Calabria con cui è stato annullato il trasferimento d'autorità dell'8 agosto 2011 del ricorrente alla sede (senza alloggio di servizio) di Roma, e la revoca -- motivata sulla base del rilievo che "la Regione amministrativa Sicilia, al pari della Calabria, rientra nell'individuato perimetro d'incompatibilità ambientale" -- del suo precedente trasferimento "a domanda" del 10 giugno 2011 presso la Legione CC "Sicilia" Palermo, che era stato adottato in seguito all'ordinaria procedura di mobilità di cui alla circolare Pers. Mar. del 28 febbraio 2011.
L'appello senza l'intestazione di specifiche rubriche è affidato alla contraddittorietà della sentenza ed all'errore in giudicando con specifico riferimento alla valutazione della situazione.
Si è costituito in giudizio l'appellato Ro. Ro., che, con la propria memoria, da un lato ha affermato che il Tar avrebbe compiuto un'indagine di merito sulla decisione dell'amministrazione e, dall'altro, ha rilevato la palese illegittimità degli atti impugnati per reiterata violazione del principio di proporzionalità e per mancata considerazione dell'articolo 386 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, dove si impone che i "trasferimenti di autorità" siano disposti tenendo conto oltre che delle esigenze di servizio dei desideri e della situazione personale e familiare del militare.
Con ordinanza 3040 del 1 agosto 2012 la Sezione ha sospeso la decisione impugnata, sul rilievo del fumus dell'appello introdotto dall'amministrazione, tenendo anche "...conto della particolare natura della procedura all'esito della quale l'originario ricorrente aveva ottenuto il trasferimento in Sicilia (tale da rendere scarsamente rilevante l'eventuale mancata osservanza delle formalità per l'esercizio del potere di autotutela), nonché della non manifesta ir ragionevolezza della valutazione discrezionale sulla scorta della quale l'amministrazione ha definito il "perimetro delle incompatibilità ambientale dell'interessato".
Chiamata all'udienza pubblica di discussione l'appello, uditi i difensori delle parti, è stato ritenuto in decisione dal Collegio.
Diritto
Il Ministero appellante con un'unica articolata doglianza assume in sintesi:
- la contraddittorietà della sentenza, la quale, dopo aver riconosciuto la validità dei motivi posti a base dei provvedimenti di trasferimento della Legione Carabinieri Calabria all'Ottavo Reggimento Lazio, stante l'acclarata situazione di incompatibilità ambientale rilevata a carico del graduato, il Tar aveva poi singolarmente ritenuto di annullare il provvedimento di revoca del trasferimento a domanda in quanto, "... costituendo questa l'antecedente logico e giuridico rispetto al nuovo trasferimento d'autorità, il suo annullamento travolge per illegittimità derivata le successive determinazioni dell'amministrazione";
- la sinteticità della motivazione, che non conterrebbe alcun elemento in grado di far comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione per pervenire a tale convincimento;
- l'irrilevanza procedimentale della mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento;
- l'erroneità dell'affermazione secondo cui la mancata valutazione da parte dell'Autorità circa la possibilità che il trasferimento in Sicilia avrebbe eliminato l'incompatibilità ambientale accertata con il procedimento di trasferimento d'autorità;
- l'asserita genericità della nota del Comando che, per il TAR, non sarebbe stata calata al caso concreto, in quanto la circostanza che la Sicilia sia ad alto indice di criminalità organizzata avrebbe per il TAR poco rilievo rispetto alle ragioni che avevano indotto l'amministrazione ad adottare il provvedimento di incompatibilità ambientale.
In sostanza la sentenza, dopo aver motivato in senso ampiamente favorevole all'amministrazione circa l'acclarata situazione di compatibilità ambientale, del tutto contraddittoriamente ha annullato anche il trasferimento alla Regione Lazio, già riconosciuto legittimo dallo stesso giudice sia nella pronuncia in esame, che nella precedente sentenza n. 421/2011. Sarebbe dunque evidente l'errore in cui è incorso il Tar della Calabria che, in sostanza, lascerebbe piena facoltà al ricorrente di decidere sulla propria sede, in aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale in materia di trasferimenti di servizio.
Inoltre i trasferimenti a domanda con procedura automatizzata:
- disciplinano l'afflusso ordinario dei militari nell'ambito dei Comandi di Corpo (i quali successivamente hanno cura di assegnare i nuovi destinatari alle sedi di servizi ubicate nel territorio di propria competenza);
- lasciano agli stessi la piena facoltà di decidere se rifiutare la nuova sede di servizio.
Sotto altro profilo il Ministero deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la revoca del provvedimento di trasferimento a domanda dell'appuntato Ro. sarebbe avvenuta -- ai sensi del punto 2 delle "Disposizioni Generali" della circolare 28 febbraio 2011 ed in deroga a quanto previsto all'allegato a "D" della predetta normativa -- soltanto dopo che il medesimo TAR, con la sentenza n.. 421/2011, aveva riconosciuto la legittimità dell'incompatibilità ambientale pronunciata a carico del ricorrente e comunque con tutte le garanzie partecipative ed una nuova istruttoria. Peraltro la revoca non doveva essere comunque preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
Erroneamente il TAR avrebbe poi affermato che l' "incompatibilità ambientale" si sarebbe venuta a creare "senza colpa del militare", ma per effetto di atti e di vicende che compromettono la serenità del servizio ed il prestigio dell'istituzione.
L'assunto è fondato.
La decisione impugnata appare infatti intimamente incongruente ed anche del tutto contraddittoria con gli accertamenti in punto di fatto e le valutazioni di cui alla precedente sentenza n.421/2011, passata in giudicato "inter partes" dello stesso TAR, che il Collegio condivide nella forma e nella sostanza.
Con tale precedente (che appare utile in questa sede ricordare) il Tar calabrese esattamente:
- ha "... riconosciuto la legittimità del precedente trasferimento d'autorità, ritenendo che esso sia stato disposto non a titolo o a carattere sanzionatorio, ma per ovviare ad una situazione d'incompatibilità ambientale.. " essendo evidente "...dunque la fondatezza e la condivisibilità della considerazione.... circa l'opportunità di trasferire l'Appuntato ricorrente ad altra sede, ove la risonanza dell'evento (come detto, divenuto di pubblico dominio) possa ritenersi influente, e ciò a tutela sia del prestigio dell'Arma, che (lo si sottolinea) della stessa serenità del ricorrente. Quest'ultimo è, infatti, ben consapevole della delicatezza della propria posizione, secondo quanto emerge dalle relazioni di servizio in atti, con particolare riferimento alla conclusione della relazione del 26 maggio 2010 e dalla relazione del 30 giugno 2010, entrambe riportate nel provvedimento di fermo del PM... della memoria di parte ricorrente del 14 aprile 2011 (nella quale è espressa con chiarezza la preoccupazione del ricorrente circa la possibilità di implicazioni negative del rapporto con "una sua fonte";
- ha ricordato, in punto di fatto, che "...la frequentazione tra il ricorrente ed il sig. Zumbo (suo preteso informatore) nata casualmente, e protrattasi nella convinzione del militare di potersene avvalere come una fonte confidenziale da utilizzare per le proprie attività di istituto), è stata invece sfruttata dal predetto Zumbo a proprio vantaggio. Infatti, quest'ultimo ha approfittato del credito ottenuto nei confronti del ricorrente per informarlo dell'avvenuto collocamento di una autovettura piena di armi lungo il percorso fissato per la visita del Presidente della Repubblica a Reggio Calabria lo scorso 21.1.2010. In particolare, il Zumbo ha rivelato al ricorrente tale circostanza, con modalità e tempi tali da assicurarsi che il ritrovamento dell'autoveicolo avvenisse proprio in coincidenza della visita istituzionale, così da ottenerne il massimo effetto mediatico, funzionale ad un riassetto di poteri e di egemonia all'interno della cosca FICARA (conseguenze illustrate negli atti di causa, cui in questa sede è sufficiente rinviare).
- ha sottolineato che in "...sostanza, dal quadro delle risultanze di giudizio emerge che il ricorrente è stato (inconsapevolmente da parte sua, ma altrettanto innegabilmente) "manovrato" dal suo "contatto", per cui "...la circostanza che appare dirimente e non superata dalle difese di parte ricorrente (vedasi in particolare il provvedimento di fermo del PM allegato sub 1 della produzione difensiva del ricorrente del 14 aprile 2011) e che già da sola sorregge il provvedimento impugnato, è costituita dal fatto che il sig. Zumbo si era "accreditato" presso alcuni capicosca del comprensorio reggino come un vero e proprio referente, in grado di assicurare informazioni "dall'interno" circa le iniziative e le attività di indagine dell'Autorità giudiziaria, avvalendosi a tal fine di proprie autorevoli (tali fatte apparire) conoscenze in seno alle Istituzioni. (così la n. 421/2011).
Ignorando tutto ciò, la sentenza impugnata -- che pure ricorda come il trasferimento d'autorità non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare -- in generale sottovaluta la grave situazione della criminalità organizzata in Calabria ed in Sicilia, ed in particolare finisce per ignorare del tutto le specifiche circostanze di fatto emerse.
Ancorché nel caso non fossero stati addotti addebiti disciplinari o penali, il provvedimento di allontanamento è assolutamente ragionevole e logico, perché imposto a tutela sia della funzionalità e del prestigio dell'Arma, e sia dello stesso militare, il quale, in ragione dei pregressi suoi contatti professionali con informatori e malavitosi, era stato comunque coinvolto in situazioni estremamente gravi, serie e comunque delicate (quali i ricordati dissidi tra i cugini della cosca Ficara, attentati nei confronti dei commercianti che non pagavano il pizzo; pianificazione di un attentato a Reggio Calabria durante la visita del Presidente della Repubblica, indagini sulla bomba alla Procura generale di Reggio Calabria, ecc. ecc.).
In tale quadro l'utile collocamento del graduato nell'ordinaria graduatoria relativa alla Pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l'anno 2011 con l'assegnazione alla Legione CC "Sicilia" Palermo era una circostanza del tutto irrilevante.
La revoca dell'ordinario trasferimento "a domanda", di cui al provvedimento dell'8 agosto 2011, è stata dunque legittimamente adottata successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 421 del 6 maggio 2011, con cui era stata comunque riconosciuta la legittimità del suo trasferimento di autorità per la sussistenza di una compatibilità ambientale.
Ha dunque ragione il Ministero anche quando ricorda che il TAR, travalicando i limiti del sindacato alla stregua della logica, della ragionevolezza e della completezza della motivazione, ha immotivatamente sostituito una propria valutazione di merito alla determinazione effettuata dall'amministrazione.
Il Primo Giudice, per un incomprensibile e non meglio evidenziato "favor" per il ricorrente, è arrivato a negare, nella sostanza, il potere dell'Amministrazione di far luogo alla valutazione del perimetro geografico di incompatibilità ambientale entro il quale non destinare un militare sul cui profilo di impiego gravav una situazione, appunto, di simile incompatibilità.
Il che, anche alla luce della complessiva situazione in essere, non è condivisibile, in quanto costituisce una tipica valutazione di merito.
Risultano poi del tutto recessive le considerazioni relative alle esigenze personali e di vita dell'interessato.
L'art. 1465 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, primo comma secondo periodo, consente che "...Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali".
In tale scia ricostruttiva si deve inquadrare la pregressa, consolidata ed univoca giurisprudenza della Sezione, per cui i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari -- ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale -- sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. IV 04 febbraio 2013 n. 664).
In conseguenza, i trasferimenti d" autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano nemmeno di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 11 dicembre 2012 n. 6337).
Ciò anche al fine di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse dell'Arma e dello stesso militare.
In conclusione l'appello è fondato e deve essere accolto e per l'effetto deve essere pronunciato l'annullamento della decisione impugnata.
Le spese, secondo le regole generali dio cui all'art. 26 e segg. del c.p.a., seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 5.000,00 oltre ad IVA e CPA come per legge.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e per l'effetto annulla la decisione impugnata.
- 2. condanna l'appellato Ro. Ro. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che sono liquidate in Euro 5.000,00 oltre all'IVA e CPA come per legge, in favore dell'Amministrazione appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 SET. 2013
15-10-2013 12:32
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