Esami di avvocato: il giudizio della Commissione esaminatrice comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione.
N. 01812/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01736/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2013, proposto da Sergio Dragotto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Leone e Francesco Stallone, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello n.40;
contro
-il Ministero della Giustizia,
- la Commissione Esami di Avvocato c/o la Corte d'Appello di Palermo;
- la Commissione Esami di Avvocato c/o la Corte d'Appello di Salerno;
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; ;
per l'annullamento
- del verbale della commissione giudicatrice presso la Corte d'Appello di Salerno del 28 febbraio 2013, nella parte in cui ha valutato insufficienti gli elaborati del ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato in data 25 giugno 2013, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente;
e per la conseguente ammissione con riserva
del ricorrente alla prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata, attesa la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
Dato avviso di ciò ai difensori delle parti presenti, come da verbale;
CONSIDERATO
-che il ricorso (nei suoi due motivi d'impugnazione) si appalesa infondato, in quanto, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (seguito anche da questo Tribunale) formatosi in ordine alle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, spesso caratterizzati, come nel caso di specie, da un numero elevato di candidati:
1) non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, in quanto non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (cfr., fra le tante, C.G.A. 27 dicembre 1997, n. 583; Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155; 5 agosto 2005, n. 4437; 12 dicembre 2006, n. 7284; T.A.R. Sicilia, sez. I, 21 gennaio 2004, n. 161, sez. II, 4 agosto 2006, n. 1821, 12 ottobre 2006, n. 2181; T.A.R. Lazio, sez. I, 9 marzo 2005, n. 1782; T.A.R. Toscana, sez. I, 22 febbraio 2006, n. 390; TA.R. Campania, sez. IV, 22 febbraio 2006, n. 3509; T.A.R. Calabria, Catanzaro sez. II, 10 aprile 2006, n. 390). Va, comunque, rilevato come i motivati giudizi di insufficienza apposti sugli elaborati in questione, da una parte, stiano a significare che la Commissione ha accuratamente esaminato tali atti, impiegando il tempo necessario, e, dall'altra, consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente;
2) il giudizio della Commissione esaminatrice comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione. Tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso, quale quello di specie, in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito è sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari o da altri professionisti legali), non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice il parere reso da altro soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nelle materie oggetto di esame, non potendosi inoltre ammettere che professionisti scelti ex post dall'interessato, in assenza dell'anonimato e senza potere tenere conto del complessivo andamento delle prove d'esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della Commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2009, n. 859; T.A.R. Sicilia, Palermo sez. II, 4 agosto 2006, n. 1821, 12 ottobre 2006, n. 2181; T.A.R. Liguria, sez. I, 6 febbraio 2013, n. 257). Pertanto, per la usa irrilevanza, non può giovare al ricorrente il parere pro veritate allegato al ricorso che, appunto, attiene all'apprezzamento di merito di competenza della Commissione;
-che, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;
-che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, respinge il ricorso in epigrafe indicato (n. 1736/2013).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2013, con l'intervento dei signori magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario
Giuseppe La Greca, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
03-11-2013 15:17
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