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Sentenza

Elezioni. Invalidità per anormalità procedimentali che impediscono l'accertament...
Elezioni. Invalidità per anormalità procedimentali che impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali.
Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2013, n. 297

In materia elettorale vige il principio generale secondo il quale, poiché il relativo procedimento è preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori, devono ritenersi di effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali, o comunque attentano concretamente alle garanzie di legge. Nelle operazioni elettorali, dunque, in applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, devono intendersi irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che, tuttavia, non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve, in ogni caso, prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale, senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente che le schede mancanti potrebbero essere state utilizzate per voti di scambio. 
In seguito alla modifica apportata dall'art. 9 della legge n. 271 del 1991 all'art. 41, D.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui stabilisce che i certificati medici devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore, la certificazione di ammissione al voto assistito ha acquisito certezza privilegiata, non solo per la natura dell'infermità, ma anche in ordine alla sua specifica capacità invalidante. L'attitudine dell'infermità ad impedire l'autonoma manifestazione del voto può essere, dunque, apprezzata, in via di principio, unicamente dal funzionario medico designato, il quale si assume la piena responsabilità giuridica dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento. Ne consegue che il presidente del seggio elettorale non è tenuto di regola ad effettuare alcuna prova empirica, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla legge ad altro organo pubblico (indubbiamente provvisto di adeguate competenze tecniche), la cui certificazione è vincolante per il Seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale impedimento, in concreto, all'espressione materiale del voto.
Avv. Antonino Sugamele

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