Effetti della presentazione dell’istanza di sanatoria a seguito dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione.
.A.R. Piemonte, Sez. II, 10 ottobre 2013, n. 1074
N. 01074/2013 REG.SEN.
N. 00667/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2013, proposto da:
Angela Maria Cabella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Andrea Masetti, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via XX Settembre, 60;
contro
Comune di Cassinelle, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, Massimo Conti, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del Segretario Comunale e Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data 8 maggio 2013 n. 7/2013, avente ad oggetto l'ingiunzione a demolire le opere edilizie abusive presenti nel compendio immobiliare sito in Cassinelle, località Casa Nuova 1;
di ogni atto presupposto, connesso e, conseguente, tra cui il verbale di illecito edilizio del 29 gennaio 2013 e la comunicazione del 6 febbraio 2013 ed il decreto sindacale 15 ottobre 2012 n. 1; nonché per la condanna del Comune di Cassinelle al rilascio alla ricorrente di copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 4 giugno 2013;
e per la condanna del Comune di Cassinelle al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassinelle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente ha presentato, in data 9 agosto 2013, tre separate istanze di sanatoria per le opere abusive indicate in epigrafe;
Richiamato il consistente indirizzo interpretativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 5228 del 2011) già fatto proprio anche da questa Sezione (cfr. sentt. n. 813 del 2012 e n. 758 del 2013), secondo il quale la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace tale ultimo provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese processuali (avuto riguardo alla tempestiva presentazione dell'istanza di sanatoria da parte della ricorrente);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
13-10-2013 17:48
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